Giurisprudenza.
Prescrizione e decadenza sono
incompatibili tra loro, quindi se è prevista una decadenza da una legge
speciale al posto dell’ordinaria prescrizione, è la prima a prevalere.
Cass. civ. Sez. Unite, 02-10-2012, n. 16783
In tema di equa riparazione per
violazione del termine di ragionevole durata del processo, la previsione
della sola decadenza dall'azione giudiziale per ottenere l'equo
indennizzo a ristoro dei danni subiti a causa dell'irragionevole durata
del processo, contenuta nell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89,
con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei mesi dal
passaggio in giudicato della decisione che ha definito il procedimento
presupposto, esclude la decorrenza dell'ordinario termine di
prescrizione, in tal senso deponendo non solo la lettera dell'art. 4
richiamato, norma che ha evidente natura di legge speciale, ma anche una
lettura dell'art. 2967 cod. civ. coerente con la rubrica dell'art. 2964
cod. civ., che postula la decorrenza del termine di prescrizione solo
allorché il compimento dell'atto o il riconoscimento del diritto
disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza;
inoltre, in tal senso depone, oltre
all'incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al
medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di
maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della
ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la
sua determinazione, nonché il frazionamento della pretesa indennitaria e
la proliferazione di iniziative processuali che l'operatività della
prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo
ultredecennale nella definizione del processo. (Cassa e decide nel
merito, App. Reggio Calabria, 10/11/2008)
FONTI CED Cassazione, 2012
Si possono stabilire decadenze
contrattuali (art. 2956) salvo che non rendano eccessivamente difficile
l’esercizio del diritto; se previste tali clausole sono nulle.
Cass. civ. Sez. III, 27-10-2005, n. 20909
Anche in tema di fideiussione è
applicabile la disposizione dell'art. 2956 cod. civ., la quale sancisce
la nullità della clausola (benché contenuta in un atto unilaterale) con
la quale si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente
difficile a una delle parti l'esercizio del diritto. Ne consegue che è
nulla la clausola con la quale, una volta stabilito che il termine
d'efficacia della fideiussione coincida con quello di escussione della
garanzia, si fissi tra questo termine ed il termine di scadenza
dell'obbligazione garantita un periodo temporale così ristretto da
rendere eccessivamente difficile, valutate anche le modalità di
escussione (ad esempio, mediante lettera che debba pervenire entro un
certo termine al garante), che il creditore possa avvalersi della
garanzia prestata. L'accertamento relativo all'eccessiva difficoltà di
esercizio del diritto è demandato al giudice del merito e sfugge, se
congruamente e logicamente motivato, al controllo di legittimità.
FONTI Mass. Giur. It., 2005
Cass. civ. Sez. V, 08-05-2013, n. 10753 (rv. 626530)
Il riconoscimento del diritto al
rimborso delle imposte, attenendo al diritto indisponibile dello Stato
alla percezione dei tributi, è inidoneo, in linea di principio, ad
impedire la decadenza. (Nella specie si trattava del riconoscimento, in
linea astratta e teorica, della spettanza del rimborso, subordinatamente
alla produzione delle prove documentali ed alla presentazione della
relativa domanda, senza alcun riferimento al termine per tale
adempimento). (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Roma,
20/09/2007)
FONTI CED Cassazione, 2013
Cass. civ. Sez. I, 02-05-2006, n. 10120
In materia di cause che, a
norma dell'art. 2966 cod. civ., impediscono la decadenza, il
riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si
deve far valere il diritto soggetto a decadenza, se non è espresso, può
essere desunto esclusivamente da un fatto che, avendo quale presupposto
l'ammissione, totale o parziale, della pretesa avversaria, sia
incompatibile con la volontà opposta. A tal fine, le trattative per
comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto
l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non
rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, non valgono,
di per sé, ad impedire la decadenza. (Principio espresso in fattispecie
di estinzione della fideiussione, per non avere il creditore proposto le
sue istanze nei confronti del fideiussore nel termine semestrale di
decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.).(Cassa e decide nel merito,
App. Napoli, 18 Giugno 2001)
FONTI Mass. Giur. It., 2006
Alla decadenza non si applicano la
sospensione e l’interruzione.
Cass. civ. Sez. lavoro, 03-03-1988, n.
2243
A differenza del diritto alla
pensione, che essendo costituzionalmente garantita e costituendo
espressione dello status di pensionato, è indisponibile e perciò
imprescrittibile (art. 2934, 2° comma, c. c.), il diritto ai ratei non
riscossi di pensione liquidata soggiace alla prescrizione quinquennale
ex art. 129, 1° comma, r. d. l. 4 ottobre 1935, n. 1827, mentre il
diritto ai ratei di pensione non liquidata (o alle differenze di ratei
per mancata riliquidazione della pensione) soggiace al termine decennale
previsto dall'art. 47, 2° comma, d. p. r. 30 aprile 1970, n. 639, che è
termine di non decadenza ma di prescrizione, suscettibile
d'interruzione, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2943 c. c., anche
mediante atti diversi dalla proposizione della domanda giudiziale. |
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