Giurisprudenza

 

In seguito al factoring si verifica una cessione di crediti, e titolare di questi crediti è il factor; in questa massima si ribadisce il concetto e si sottolinea che il factor non è il mandatario del cedente.

 

Cass. civ. Sez. I, 02-10-2015, n. 19716

Il contratto di "factoring", ove postuli una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del "factor", attribuisce a quest'ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione alla loro riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente, sicché il pagamento eseguito dal debitore ceduto si configura quale adempimento di un debito non del cedente verso il "factor" ma proprio del debitore ceduto verso quest'ultimo, per cui, seppur eseguito dopo il fallimento del cedente, non comporta alcuna sottrazione di risorse alla massa e non è sanzionato con l'inefficacia prevista dall'art. 44 legge fallimentare (Cassa con rinvio, App. Roma, 04/06/2007) FONTI CED Cassazione, 2015

 

 

Il factoring può creare dei problemi in merito alla legittimazione processuale. Essendo stati ceduti i crediti la legittimazione ad agire spetta al factor, ma in altri casi può spettare all’originario creditore.

 

Cass. civ. Sez. III, 13-02-2015, n. 2869

In materia di "factoring", nell'ipotesi in cui il credito oggetto di cessione derivi dalla compravendita di un bene mobile, la legittimazione passiva in ordine alla domanda di riduzione del prezzo, conseguente all'esistenza di vizi della cosa venduta, spetta alla società venditrice e non al "factor", atteso che quest'ultimo non è cessionario del contratto di compravendita ma soltanto del credito relativo al corrispettivo, e che il compratore (debitore ceduto) potrebbe solo opporre al "factor", ove fosse da questi convenuto in giudizio per il pagamento del debito, le eccezioni opponibili al cedente, ma non già agire direttamente contro il "factor" con azioni volte alla risoluzione o alla modifica di un contratto al quale costui è rimasto estraneo. (Rigetta, App. Palermo, 27/10/2010)

FONTI CED Cassazione, 2015

 


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