Giurisprudenza

 

 

Una particolare funzione del requisito della forma di un contratto.

 

Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 3 ottobre 2019, n. 24669
In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dalle stesso tenuti.
FONTI 
CED Cassazione, 2019

 

Sul requisito della forma scritta…..su quali elementi del contratto si deve estendere?

 

 Cass. civ. Sez. II, 30-11-2017, n. 28762 (rv. 646533-02)

Il patto di opzione di compravendita immobiliare impone, in forza della forma scritta richiesta "ad substantiam" dagli artt. 1350 e 1351 c.c. , l'accordo delle parti sugli elementi essenziali del futuro contratto; in particolare, è necessario che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentire l'identificazione dell'immobile in modo inequivoco, se non l'indicazione dei dati catastali o delle mappe censuarie e dei confini, quantomeno che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o comunque logicamente determinabile. (Nella specie, la S.C. Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato la nullità per indeterminatezza dell'oggetto di un patto di opzione riferito a "quote relative alle comproprietà indivise, valutate in base a perizia", senza specificare la comproprietà di quali beni, di quali soggetti e di quale titolo, il tutto nell'ambito di un vasto complesso edilizio sul quale insistevano comproprietà con diversi rami della stessa famiglia). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/07/2013)

FONTI 
CED Cassazione, 2017 

 

 

Il requisito della forma scritta nei contratti bancari.. quando si concludono questi contratti? Sono da considerare i comportamenti concludenti della banca?

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 04-06-2018, n. 14243 (rv. 649119-01)

I contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all' art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/05/2012)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 18-06-2018, n. 16070 (rv. 649476-01)

In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/12/2014)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

Una massima che poi troverà riscontro anche nelle intermediazioni finanziare, si evince il principio confermato che in certi caso, come questo, la forma va intesa non in senso strutturale, ma funzionale, in questi casi quindi la forma scritta serve più a tutelare il cliente che la banca, e ciò spiega come mai per rispettare il requisito della forma basti la sottoscrizione del cliente e non della banca che può concludere il contratto anche con comportamenti concludenti.

 

Cass. civ. Sez. Unite, 16/01/2018, n. 898

Il requisito della forma scritta imposto per i contratti bancari è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente stesso, non essendo necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dalla stessa tenuti.

FONTI
Giur. It., 2018, 3, 568 nota di DI MAJO
Contratti, 2018, 2, 133 nota di D'AMICO, PAGLIANTINI, AMAGLIANI

Forma ad substantiam, si può pensare a una successiva forma scritta diversa dalla sottoscrizione del documento contrattuale?

 


Cass. civ. Sez. II Sent., 22/01/2018, n. 1525 (rv. 647076-01)

In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona "ex nunc" il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 02/07/2012)

FONTI
CED Cassazione, 2018

 

Ancora sulla forma prevista a pena di nullità, deve sempre valere per entrambe le parti del contratto? Dipende…

 

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/01/2018, n. 898 (rv. 646965-01)

In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/03/2013)

FONTI
CED Cassazione, 2018

La funzione della trascrizione, si ribadisce che serve a risolvere i contrasti tra terzo acquirente e creditore del venditore, ma qui si fa anche la questione che poiché la trascrizione non è stata effettuata i venditori sostengono che il bene non si può pignorare, cosa non vera.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 30-08-2018, n. 21385

In tema di trascrizione della vendita immobiliare, nel caso in cui dall'atto dispositivo derivino sia effetti favorevoli (la fuoriuscita dell'immobile dal fondo patrimoniale nel quale era stato conferito), sia sfavorevoli (l'alienazione dell'immobile dalla sfera patrimoniale dei debitori), eventuali conflitti fra terzo acquirente e il creditore dell'alienante devono essere risolti secondo il criterio della priorità della trascrizione, mentre, nei rapporti fra venditori e creditore, i primi non possono opporre al secondo, quale fattore ostativo all'assoggettamento del bene a pignoramento, la mancata trascrizione dell'atto nei registri immobiliari.

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2018 

 

 

 

Un caso particolare, la registrazione dell’ordine di negoziazione di valori mobiliari integra un requisito di forma dello stesso ordine?

 

Cass. civ., Sez. I, Ord., 8 febbraio 2018, n. 3087

In tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami ai sensi dell'art. 1352 c.c. la possibilità di dare all'intermediario ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento CONSOB n. 11522/98, imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, la documentazione attraverso la registrazione dell'ordine non costituisce, un requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti ma uno strumento atto a facilitare la prova - altrimenti più difficile – dell'avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all'operazione da compiere.

 

 

 

Forma ad substantiam e oggetto del contratto; è necessario che la forma richiesta a pena di nullità (la forma ad substantiam) copra tutti gli elementi essenziali del contratto, tra i quali l’oggetto, ma per questo si pone il problema se la determinabilità dell’oggetto può anche sfuggire alla regola della forma  ad substantiam; la risposta della cassazione è negativa.

 

Cass. civ. Sez. II, 09-10-2014, n. 21352.

Nei contratti in cui è richiesta la forma scritta " ad substantiam ", l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso.

Ne consegue che se le parti di una compravendita immobiliare hanno fatto riferimento, per individuare il bene, a una planimetria allegata all'atto, è necessario che essa non solo sia sottoscritta dai contraenti, ma anche espressamente indicata nel contratto come parte integrante del contenuto dello stesso. (Rigetta, App. Milano, 26/06/2008) FONTI CED Cassazione, 2014 

 

Cass. civ. Sez. II, 16-09-2014, n. 19488

Ai fini della configurabilità dell'atto scritto richiesto ad substantiam per la validità di una compravendita immobiliare, occorre che in esso risulti inequivocabilmente la manifestazione specifica della volontà di concludere il suddetto contratto, non potendosi ricorrere ad elementi esterni all'atto scritto per accertare l'esistenza di tale volontà. FONTI Quotidiano Giuridico, 2014 

 

La donazione prevede la forma per atto pubblico a pena di nullità, ma tale requisito non è soddisfatto se non sono presenti i due testimoni previsti dalla legge.

 

Cass. civ. Sez. II, 30-06-2014, n. 14799 (rv. 631218)

Per la validità della donazione, ai sensi dell'art. 48 della legge notarile, anche prima della modifica introdotta dalla legge 28 novembre 2005, n. 246 , è necessaria l'assistenza di due testimoni, alla mancanza dei quali non può supplire neanche la prestazione del giuramento decisorio. (Rigetta, App. Bologna, 04/08/2008). FONTI CED Cassazione, 2014 

 

La forma ad probationem nel caso di cessione di azienda; secondo la cassazione l’unico modo per provarla è l’atto scritto.

 

Cass. civ. Sez. II, 27-08-2014, n. 18409 (rv. 631863)

La cessione di un'azienda esercente attività assicurativa può essere provata solo per atto scritto, ai sensi dell'art. 2556 cod. civ. , trattandosi di impresa soggetta a registrazione, a norma dell'art. 2195, n. 4, cod. civ. (Rigetta, App. Roma, 25/02/2010) FONTI  CED Cassazione, 2014 

 

Se per un contratto è prevista la forma scritta ad probationem, vuol forse dire che non è possibile provarlo in nessun altro modo; a parte il caso dell’azienda ( dove c’è la regola dell’art. 2195) è possibile provare in altro modo l’esistenza del contratto, esclusa la prova testimoniale, è possibile il giuramento o anche la confessione; alla fine l’unica prova preclusa è proprio la prova testimoniale.

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 28-01-2013, n. 1824

La forma del contratto di agenzia, essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta "ad probationem" con la conseguenza che, in mancanza di essa, è valida l'esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e di quella per presunzioni.

Ove, peraltro, risulti documentata per iscritto l'esistenza del contratto, è ammissibile il ricorso alla prova orale (o per prestazioni) al fine di dimostrare quale sia stata la comune intenzione della parte mediante un'interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole. (Rigetta, App. Bari, 25/11/2010)

FONTI CED Cassazione, 2013