Giurisprudenza
Un caso particolare, la diffida ad
adempiere intimata da un procuratore, è necessario da parte del
procuratore allegare anche la procura scritta?
Cass. civ. Sez. II Ord., 07-05-2018,
n. 10860 (rv. 648030-01)
In tema di diffida ad adempiere
intimata da un procuratore, la necessità che la relativa procura abbia
forma scritta agli effetti risolutivi di cui all'art. 1454 c.c. non
implica la sua allegazione alla diffida medesima, essendo sufficiente
che tale procura sia portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei,
salvo il diritto dell'intimato a farsene rilasciare copia ai
sensi dell'art. 1393 c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/08/2013)
FONTI
CED Cassazione, 2018
La forma della procura per relationem.
Cass. civ. Sez. III, 15-12-2015, n. 25212
In materia d’intermediazione
finanziaria, così come i contratti-quadro, relativi alla prestazione dei
servizi d'investimento, debbono rivestire la forma scritta a pena di
nullità, secondo quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998,
analoga forma deve presentare la procura con cui l'investitore
conferisce ad un terzo il potere di agire in suo nome e in sua vece con
l'intermediario, trattandosi di negozio incidente su requisiti
essenziali del contratto a forma vincolata, a pena di nullità posta a
protezione dell'investitore. (Rigetta, App. Bologna, 11/04/2012)
FONTI CED Cassazione, 2015
Il caso della
forma per la procura per intimare una diffida ad adempiere.
Cass. civ. Sez. Unite, 15-06-2010, n. 14292
La procura per intimare una diffida ad
adempiere deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dalla
forma del contratto per il quale è stata emessa e che dovrebbe essere in
ipotesi risolto.
FONTI Foro It., 2010, 10, 1, 2688
Sulla forma della procura e del mandato.
Cass. civ. Sez. III, 02-09-2013, n. 20051
In tema di mandato all'acquisito di
beni immobili, la forma scritta, ex artt. 1350, 1351, 1392 e 1706 c.c.,
è richiesta per la procura conferita dal mandante al mandatario, per il
contratto, preliminare o definitivo, concluso dal mandatario a nome del
mandante o proprio e, in tale seconda ipotesi, per il conseguente atto
volto a ritrasferire il bene al mandante, la mancanza del quale può
essere supplita dall'esecuzione forzata in forma specifica. La forma
scritta, invece, non può considerarsi prescritta anche per il contratto
di mandato in sé, poiché deriva da tale circostanza unicamente
l'obbligazione, tra mandante e mandatario, di eseguire il mandato, la
cui mancata conforme esecuzione lo espone unicamente a responsabilità
per danni. Per converso, una volta che il mandatario abbia effettuato
l'acquisto, l'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di
ritrasferire il bene al mandante può trovare fondamento nell'atto
unilaterale, redatto anche successivamente a detto acquisto, con cui il
mandatario riconosca il suo obbligo di farlo, quante volte l'atto
contenga l'indicazione del bene, del prezzo e della causa del contratto,
o che tali elementi consenta di individuare anche per relationem. FONTI
Corriere Giur., 2013, 12.
Sul contratto
concluso dal rappresentante per un rappresentato incapace.
Cass. civ. Sez. II, 09-03-2012, n.
3787
Il contratto stipulato dal
rappresentante, in forza di procura a vendere che sia stata annullata
per incapacità d'intendere e di volere del rappresentato, ai
sensi dell'art. 428, primo comma, cod. civ. , deve ritenersi concluso da
rappresentante senza potere, rimanendo estraneo alla disposizione di
cui all'art. 1389 cod. civ. , la quale disciplina la diversa ipotesi del
contratto stipulato dal rappresentante in forza di procura validamente
conferitagli dal rappresentato. (Rigetta, App. Palermo, 22/02/2007)
FONTI CED Cassazione, 2012
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