Giurisprudenza

Un caso particolare, la diffida ad adempiere intimata da un procuratore, è necessario da parte del procuratore allegare anche la procura scritta?

 

Cass. civ. Sez. II Ord., 07-05-2018, n. 10860 (rv. 648030-01)

In tema di diffida ad adempiere intimata da un procuratore, la necessità che la relativa procura abbia forma scritta agli effetti risolutivi di cui all'art. 1454 c.c. non implica la sua allegazione alla diffida medesima, essendo sufficiente che tale procura sia portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei, salvo il diritto dell'intimato a farsene rilasciare copia ai sensi dell'art. 1393 c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/08/2013)

FONTI  CED Cassazione, 2018 

 

 

 

La forma della procura per relationem.

 

Cass. civ. Sez. III, 15-12-2015, n. 25212

In materia d’intermediazione finanziaria, così come i contratti-quadro, relativi alla prestazione dei servizi d'investimento, debbono rivestire la forma scritta a pena di nullità, secondo quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, analoga forma deve presentare la procura con cui l'investitore conferisce ad un terzo il potere di agire in suo nome e in sua vece con l'intermediario, trattandosi di negozio incidente su requisiti essenziali del contratto a forma vincolata, a pena di nullità posta a protezione dell'investitore. (Rigetta, App. Bologna, 11/04/2012)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Il caso della forma per la procura per intimare una diffida ad adempiere.

 

Cass. civ. Sez. Unite, 15-06-2010, n. 14292

La procura per intimare una diffida ad adempiere deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dalla forma del contratto per il quale è stata emessa e che dovrebbe essere in ipotesi risolto.

FONTI Foro It., 2010, 10, 1, 2688 

Sulla forma della procura e del mandato.

Cass. civ. Sez. III, 02-09-2013, n. 20051

In tema di mandato all'acquisito di beni immobili, la forma scritta, ex artt. 1350, 1351, 1392 e 1706 c.c., è richiesta per la procura conferita dal mandante al mandatario, per il contratto, preliminare o definitivo, concluso dal mandatario a nome del mandante o proprio e, in tale seconda ipotesi, per il conseguente atto volto a ritrasferire il bene al mandante, la mancanza del quale può essere supplita dall'esecuzione forzata in forma specifica. La forma scritta, invece, non può considerarsi prescritta anche per il contratto di mandato in sé, poiché deriva da tale circostanza unicamente l'obbligazione, tra mandante e mandatario, di eseguire il mandato, la cui mancata conforme esecuzione lo espone unicamente a responsabilità per danni. Per converso, una volta che il mandatario abbia effettuato l'acquisto, l'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di ritrasferire il bene al mandante può trovare fondamento nell'atto unilaterale, redatto anche successivamente a detto acquisto, con cui il mandatario riconosca il suo obbligo di farlo, quante volte l'atto contenga l'indicazione del bene, del prezzo e della causa del contratto, o che tali elementi consenta di individuare anche per relationem. FONTI Corriere Giur., 2013, 12.

 

 

Sul contratto concluso dal rappresentante per un rappresentato incapace.

 

Cass. civ. Sez. II, 09-03-2012, n. 3787

Il contratto stipulato dal rappresentante, in forza di procura a vendere che sia stata annullata per incapacità d'intendere e di volere del rappresentato, ai sensi dell'art. 428, primo comma, cod. civ. , deve ritenersi concluso da rappresentante senza potere, rimanendo estraneo alla disposizione di cui all'art. 1389 cod. civ. , la quale disciplina la diversa ipotesi del contratto stipulato dal rappresentante in forza di procura validamente conferitagli dal rappresentato. (Rigetta, App. Palermo, 22/02/2007) FONTI  CED Cassazione, 2012 

 


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