Giurisprudenza

 

Gli elementi essenziali del contratto sono gli stessi del negozio giuridico, e quindi si rimanda anche a quei paragrafi per la giurisprudenza; elemento essenziale specifico dei contratti è l’oggetto, e non c’è concordia su cosa sia questo elemento del contratto ( bene materiale, bene dovuto, regolamento contrattuale); dall’analisi delle massime della cassazione, si scorge la tendenza ad individuare l’oggetto come bene materiale, o bene dovuto secondo il tipo di contratto di cui si parla.Ci occpuiamo qui, però anche della forma.

Sul requisito della forma scritta…..su quali elementi del contratto si deve estendere?

 

 

Cass. civ. Sez. II, 30-11-2017, n. 28762 (rv. 646533-02)

Il patto di opzione di compravendita immobiliare impone, in forza della forma scritta richiesta "ad substantiam" dagli artt. 1350 e 1351 c.c. , l'accordo delle parti sugli elementi essenziali del futuro contratto; in particolare, è necessario che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentire l'identificazione dell'immobile in modo inequivoco, se non l'indicazione dei dati catastali o delle mappe censuarie e dei confini, quantomeno che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o comunque logicamente determinabile. (Nella specie, la S.C. Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato la nullità per indeterminatezza dell'oggetto di un patto di opzione riferito a "quote relative alle comproprietà indivise, valutate in base a perizia", senza specificare la comproprietà di quali beni, di quali soggetti e di quale titolo, il tutto nell'ambito di un vasto complesso edilizio sul quale insistevano comproprietà con diversi rami della stessa famiglia). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/07/2013)

FONTI 
CED Cassazione, 2017 

 

 

Il requisito della forma scritta nei contratti bancari.. quando si concludono questi contratti? Sono da considerare i comportamenti concludenti della banca?

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 04-06-2018, n. 14243 (rv. 649119-01)

I contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all' art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/05/2012)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 18-06-2018, n. 16070 (rv. 649476-01)

In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/12/2014)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

Una massima che poi troverà riscontro anche nelle intermediazioni finanziare, si evince il principio confermato che in certi caso, come questo, la forma va intesa non in senso strutturale, ma funzionale, in questi casi quindi la forma scritta serve più a tutelare il cliente che la banca, e ciò spiega come mai per rispettare il requisito della forma basti la sottoscrizione del cliente e non della banca che può concludere il contratto anche con comportamenti concludenti.

 

Cass. civ. Sez. Unite, 16/01/2018, n. 898

Il requisito della forma scritta imposto per i contratti bancari è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente stesso, non essendo necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dalla stessa tenuti.

FONTI
Giur. It., 2018, 3, 568 nota di DI MAJO
Contratti, 2018, 2, 133 nota di D'AMICO, PAGLIANTINI, AMAGLIANI

Forma ad substantiam, si può pensare a una successiva forma scritta diversa dalla sottoscrizione del documento contrattuale?

 


Cass. civ. Sez. II Sent., 22/01/2018, n. 1525 (rv. 647076-01)

In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona "ex nunc" il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 02/07/2012)

FONTI
CED Cassazione, 2018

 

Ancora sulla forma prevista a pena di nullità, deve sempre valere per entrambe le parti del contratto? Dipende…

 

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/01/2018, n. 898 (rv. 646965-01)

In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/03/2013)

FONTI
CED Cassazione, 2018

La funzione della trascrizione, si ribadisce che serve a risolvere i contrasti tra terzo acquirente e creditore del venditore, ma qui si fa anche la questione che poiché la trascrizione non è stata effettuata i venditori sostengono che il bene non si può pignorare, cosa non vera.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 30-08-2018, n. 21385

In tema di trascrizione della vendita immobiliare, nel caso in cui dall'atto dispositivo derivino sia effetti favorevoli (la fuoriuscita dell'immobile dal fondo patrimoniale nel quale era stato conferito), sia sfavorevoli (l'alienazione dell'immobile dalla sfera patrimoniale dei debitori), eventuali conflitti fra terzo acquirente e il creditore dell'alienante devono essere risolti secondo il criterio della priorità della trascrizione, mentre, nei rapporti fra venditori e creditore, i primi non possono opporre al secondo, quale fattore ostativo all'assoggettamento del bene a pignoramento, la mancata trascrizione dell'atto nei registri immobiliari.

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2018 

  

 

In questa massima l’oggetto è identificato con la “cosa” (v. art. 810 c.c.) per concludere che la donazione di un bene altrui è nulla quando la cosa sia d’altri.


Cass. civ. Sez. Unite, 15-03-2016, n. 5068

La mancanza, nel codice del 1942, di un’espressa previsione di nullità della donazione di cosa altrui non può di per sé valere a ricondurre la fattispecie nella categoria del negozio inefficace.

Invero, il fatto stesso che il legislatore del codice civile abbia autonomamente disciplinato sia la compravendita di cosa futura che quella di cosa altrui, mentre nulla abbia stabilito per la donazione a non domino, dovrebbe suggerire all'interprete di collegare il divieto di liberalità aventi a oggetto cose d'altri alla struttura e funzione del contratto di donazione, piuttosto che ad un esplicito divieto di legge.

Pertanto, posto che l'art. 1325 c.c., individua tra i requisiti del contratto "la causa"; che, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 c.c., produce la nullità del contratto; e che l'altruità del bene non consente di ritenere integrata la causa del contratto di donazione, deve concludersi che la donazione di un bene altrui è nulla.

Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.

FONTI Notariato, 2016, 3, 239.

 

 

Cass. civ. Sez. II, 26-06-2013, n. 16182

Nelle vendite da piazza a piazza stipulate fra commercianti ed aventi per oggetto merce per sua natura destinata al commercio, la semplice consegna di questa dal preteso venditore al vettore, in difetto di qualsiasi idonea prova dell'esistenza di una preventiva proposta del preteso acquirente, non comporta conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1327, primo comma, cod. civ., mancando la configurazione dell'elemento essenziale di una valida richiesta del proponente affinché l'esecuzione possa tener luogo dell'accettazione espressa, ai fini della conclusione dell'accordo delle parti, elemento imposto dalla norma generale di cui all'art. 1325, n. 1, cod. civ.(Cassa e decide nel merito, App. Ancona, 29/04/2006) FONTI CED Cassazione, 2013

 

Per la transazione l’oggetto è il titolo, cioè il contratto originario su cui si stipula.

 

Cass. civ. Sez. I, 08-02-2016, n. 2413

L'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha a oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso.

(Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la nullità di una transazione vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo nulle, non essendo stata allegata alcuna illiceità della causa di quel contratto, né dedotta la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti, né affermata l'essenzialità di quelle clausole nell'economia del contratto medesimo). (Rigetta, App. Lecce, 19/05/2009) FONTI CED Cassazione, 2016.


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