Giurisprudenza
Gli elementi
essenziali del contratto sono gli stessi del negozio giuridico, e quindi
si rimanda anche a quei paragrafi per la giurisprudenza; elemento essenziale
specifico dei contratti è l’oggetto, e non c’è concordia su cosa sia
questo elemento del contratto ( bene materiale, bene dovuto, regolamento
contrattuale); dall’analisi delle massime della cassazione, si scorge la
tendenza ad individuare l’oggetto come bene materiale, o bene dovuto
secondo il tipo di contratto di cui si parla.
Sul requisito della
forma scritta…..su quali elementi del contratto si deve estendere?
Cass. civ. Sez. II, 30-11-2017, n. 28762 (rv. 646533-02)
Il patto di opzione di compravendita immobiliare impone, in forza della
forma scritta richiesta "ad substantiam" dagli artt. 1350 e 1351 c.c. ,
l'accordo delle parti sugli elementi essenziali del futuro contratto; in
particolare, è necessario che dal documento risulti, anche attraverso il
riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentire
l'identificazione dell'immobile in modo inequivoco, se non l'indicazione
dei dati catastali o delle mappe censuarie e dei confini, quantomeno che
le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o
comunque logicamente determinabile. (Nella specie,
FONTI
Il requisito della
forma scritta nei contratti bancari.. quando si concludono questi
contratti? Sono da considerare i comportamenti concludenti della banca?
Cass. civ. Sez. I Ord., 04-06-2018, n. 14243 (rv. 649119-01)
I contratti bancari soggetti alla disciplina di cui
all' art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di
intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula
del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte
della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o
comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del
negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la
scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo
cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo
la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente
previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi
significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga
validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della
relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza. (Cassa con
rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/05/2012)
FONTI
Cass. civ. Sez. I Ord., 18-06-2018, n. 16070 (rv. 649476-01)
In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento
da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto
per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d.
lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere
inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a
garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto
predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di
rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di
credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel
contratto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/12/2014)
FONTI
Una massima che poi
troverà riscontro anche nelle intermediazioni finanziare, si evince il
principio confermato che in certi caso, come questo, la forma va intesa
non in senso strutturale, ma funzionale, in questi casi quindi la forma
scritta serve più a tutelare il cliente che la banca, e ciò spiega come
mai per rispettare il requisito della forma basti la sottoscrizione del
cliente e non della banca che può concludere il contratto anche con
comportamenti concludenti.
Cass. civ. Sez. Unite, 16/01/2018, n. 898
Il requisito della forma scritta imposto per i contratti bancari è
rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga
consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione
del cliente stesso, non essendo necessaria anche la sottoscrizione della
banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di comportamenti
concludenti dalla stessa tenuti.
FONTI
Forma ad substantiam,
si può pensare a una successiva forma scritta diversa dalla
sottoscrizione del documento contrattuale?
In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad
substantiam", la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura
di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata
sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona "ex nunc" il
contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la
stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al
momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario
incontro delle volontà negoziali. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO
BRESCIA, 02/07/2012)
FONTI
Ancora sulla forma
prevista a pena di nullità, deve sempre valere per entrambe le parti del
contratto? Dipende…
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/01/2018, n. 898 (rv. 646965-01)
In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta
del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo
cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso
strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione
dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve
ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia
consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la
sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario,
il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti
concludenti dallo stesso tenuti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO
MILANO, 22/03/2013)
FONTI
La funzione della
trascrizione, si ribadisce che serve a risolvere i contrasti tra terzo
acquirente e creditore del venditore, ma qui si fa anche la questione
che poiché la trascrizione non è stata effettuata i venditori sostengono
che il bene non si può pignorare, cosa non vera.
Cass. civ. Sez. III, 30-08-2018, n. 21385
In tema di trascrizione della vendita immobiliare, nel caso in cui
dall'atto dispositivo derivino sia effetti favorevoli (la fuoriuscita
dell'immobile dal fondo patrimoniale nel quale era stato conferito), sia
sfavorevoli (l'alienazione dell'immobile dalla sfera patrimoniale dei
debitori), eventuali conflitti fra terzo acquirente e il creditore
dell'alienante devono essere risolti secondo il criterio della priorità
della trascrizione, mentre, nei rapporti fra venditori e creditore, i
primi non possono opporre al secondo, quale fattore ostativo
all'assoggettamento del bene a pignoramento, la mancata trascrizione
dell'atto nei registri immobiliari.
FONTI
In questa massima l’oggetto è identificato con la “cosa” (v. art. 810 c.c.) per
concludere che la donazione di un bene altrui è nulla quando la cosa sia
d’altri.
La mancanza, nel codice del 1942, di
un’espressa previsione di nullità della donazione di cosa altrui non può
di per sé valere a ricondurre la fattispecie nella categoria del negozio
inefficace.
Invero, il fatto stesso che il
legislatore del codice civile abbia autonomamente disciplinato sia la
compravendita di cosa futura che quella di cosa altrui, mentre nulla
abbia stabilito per la donazione a non domino, dovrebbe suggerire
all'interprete di collegare il divieto di liberalità aventi a
oggetto cose d'altri alla struttura e funzione del contratto di
donazione, piuttosto che ad un esplicito divieto di legge.
Pertanto, posto che l'art. 1325 c.c.,
individua tra i requisiti del contratto "la causa"; che, ai
sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., la mancanza di uno dei requisiti
indicati dall'art. 1325 c.c., produce la nullità del contratto; e che l'altruità
del bene non consente di ritenere integrata la causa del contratto di
donazione, deve concludersi che la donazione di un bene altrui è nulla.
Ne consegue che la donazione, da parte
del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa
ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che
il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.
FONTI Notariato, 2016, 3, 239.
Cass. civ. Sez. II, 26-06-2013, n.
16182
Nelle vendite da piazza a piazza
stipulate fra commercianti ed aventi per oggetto merce per sua natura
destinata al commercio, la semplice consegna di questa dal preteso
venditore al vettore, in difetto di qualsiasi idonea prova
dell'esistenza di una preventiva proposta del preteso acquirente, non
comporta conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1327, primo comma,
cod. civ., mancando la configurazione dell'elemento essenziale di una
valida richiesta del proponente affinché l'esecuzione possa tener luogo
dell'accettazione espressa, ai fini della conclusione dell'accordo delle
parti, elemento imposto dalla norma generale di cui all'art. 1325, n. 1,
cod. civ.(Cassa e decide nel merito, App. Ancona, 29/04/2006) FONTI CED
Cassazione, 2013
Per la transazione
l’oggetto è il titolo, cioè il contratto originario su cui si stipula.
Cass. civ. Sez. I, 08-02-2016, n. 2413
L'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la
nullità della transazione soltanto se questa ha a oggetto un titolo
nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le
parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei
requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre
l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla
nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse
risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al
contratto stesso.
(Così statuendo, la S.C. ha confermato
la sentenza impugnata, che aveva escluso la nullità di una transazione
vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di
commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di
anatocismo nulle, non essendo stata allegata alcuna illiceità della
causa di quel contratto, né dedotta la sussistenza di un motivo illecito
comune alle parti, né affermata l'essenzialità di quelle clausole
nell'economia del contratto medesimo). (Rigetta, App. Lecce, 19/05/2009)
FONTI CED Cassazione, 2016. |
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