Giurisprudenza.

Il calcolo della somma da corrispondere il caso di arricchimento senza causa.

 

Cass. civ., Sez. II, 13 settembre 2016, n. 17957
 Colui che propone vittoriosamente l'azione di arricchimento senza causa ha diritto, a titolo di indennizzo, alla somma determinata nella minor misura tra l'entità della diminuzione patrimoniale subita e quella dell'arricchimento ricavato dalla persona nei cui confronti l'azione è stata proposta.

 

Non si può agire per l’arricchimento senza giusta causa fino a quando l’atto da cui si pretende fondare l’arricchimento  conservi efficacia obbligatoria.

 

Cass. civ. Sez. II, 13-04-2016, n. 7331

In tema di azione generale di arricchimento, che presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro, non è invocabile la mancanza ovvero l'ingiustizia della causa, allorché l'arricchimento (nella specie, l'assegnazione di un alloggio realizzato da una cooperativa edilizia) dipenda da un atto di disposizione volontaria (nella specie, la cessione, in favore dell'assegnatario, delle quote della società cooperativa), finché questo conservi la propria efficacia obbligatoria. (Rigetta, App. Torino, 24/01/2011)

FONTI CED Cassazione, 2016.

 

L’indennizzo dovuto per l’arricchimento senza causa, le regole per il calcolo ex art. 2041.

 

Cass. civ. Sez. III, 06-10-2015, n. 19886

L'indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della P.A., ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato in base alla tariffa professionale che avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido. (Cassa con rinvio, App. Salerno, 05/09/2011). FONTI CED Cassazione, 2015

Cass. civ. Sez. III, 23-09-2015, n. 18804.

In materia di arricchimento senza causa, ai fini della determinazione giudiziale dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. trovano applicazione i principi sanciti dagli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa, a mente dei quali, affinché il giudice possa provvedere discrezionalmente alla liquidazione, è necessario che il soggetto interessato provi che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare. (Rigetta, App. Campobasso, 17/12/2010)

FONTI. CED Cassazione, 2015

 

Per agire ex art. 2041 non è necessario che l’arricchito riconosca il fatto del suo arricchimento.

 

Cass. civ. Sez. Unite, 26-05-2015, n. 10798

Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto". (Cassa con rinvio, App. Reggio Calabria, 25/03/2010)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

E’ possibile agire per “l’arricchimento indiretto” contro un terzo? Sì, ma a determinate condizioni.

 

Cass. civ. Sez. II, 22-05-2015, n. 10663.

In ipotesi di "arricchimento indiretto", l'azione ex art. 2041 cod. civ. è esperibile soltanto contro il terzo che abbia conseguito l'indebita locupletazione nei confronti dell'istante in forza di rapporto meramente di fatto (e perciò gratuito) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo. (Rigetta, App. Trento, 24/12/2008)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

La sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa.

 

Cass. civ. Sez. III, 19-03-2015, n. 5480

Il requisito della sussidiarietà - presupposto per l'applicazione dell'art. 2041 c.c. - consiste nell'assenza di un rimedio tipico, atto a reintegrare la parte che ha determinato l'arricchimento altrui in una posizione di equilibrio economico e va inteso nel senso che l'azione è esperibile solo quando quella contrattuale non è andata a buon fine e non esistano rimedi residuali com'è, per le obbligazioni prestate a favore di una P.A. in assenza di un valido contratto scritto, quella dell'art. 23, comma 4, D.L. n. 66/1989 (conv. in L. n. 144/1989 e riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 del D.Lgs. n. 77/1995, art. 35).

FONTI Urbanistica e appalti, 2015, 5, 533

 

 


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