Giurisprudenza

Distinzione dagli altri istituti a tutela dell'incapace (interdizione e inabilitazione)

 

Cass. civ. Sez. I, 26-07-2013, n. 18171

Non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo (nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie). (Rigetta, App. Catania, 24/11/2011) FONTI CED Cassazione, 2013

 

Rapporti con l'amministrazione di sostegno

 

Cass. civ. Sez. I, 20-03-2013, n. 6861

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio. (Rigetta, App. Napoli, 27/02/2009) FONTI  CED Cassazione, 2013 

 

Interdizione e incapacità naturale.

 

Cass. civ. Sez. III, 08-02-2012, n. 1770 (rv. 621221)

Ove il giudizio di inabilitazione si concluda con un provvedimento di rigetto, ciò che passa in giudicato è soltanto la statuizione sull'assenza, nel momento in cui la sentenza viene pronunciata, dei requisiti necessari per procedere alla dichiarazione di inabilitazione, ossia di una seria e permanente menomazione delle facoltà mentali dell'interessato. Ciò non toglie, tuttavia, che singoli elementi valutati in quel giudizio ai fini del rigetto dell'istanza possano essere tenuti in considerazione, alla luce del complessivo quadro psichico dell'interessato, per risalire ad eventuali altri fatti ignoti, quale, ad esempio, la sussistenza di uno stato di incapacità naturale rilevante ai fini dell'art. 428 cod. civ.
FONTI CED Cassazione, 2012 

 

Sugli effetti della sentenza di interdizione, sua irretroattività.

 

Cass. civ. Sez. II, 31-03-2011, n. 7477 (rv. 619260)

L'incapacità legale derivante dalla sentenza di interdizione decorre soltanto dal giorno della sua pubblicazione (art. 421 cod. civ. ), con la conseguenza dell'operatività, fino a tale momento, della generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo e dell'irretroattività degli effetti della suddetta decisione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, considerando operante la menzionata presunzione, aveva stabilito che l'incapacità naturale della testatrice e donante, in relazione agli atti di formazione pregressa, avrebbe dovuto essere provata dall'interessato in modo univoco e rigoroso, e con riguardo ad ogni singolo atto specificamente impugnato). (Rigetta, App. Venezia, 21/02/2005)

FONTI  CED Cassazione, 2011 

 


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