Giurisprudenza Distinzione dagli
altri istituti a tutela dell'incapace (interdizione e inabilitazione)
Cass. civ. Sez. I, 26-07-2013, n. 18171
Non è viziata la decisione del giudice
del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia
dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la
disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la
possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed
affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione
della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo
(nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la
complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza,
consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche
da rilevanti partecipazioni azionarie). (Rigetta, App. Catania,
24/11/2011) FONTI CED Cassazione, 2013
Rapporti con
l'amministrazione di sostegno
Cass. civ. Sez. I, 20-03-2013, n. 6861
Il procedimento per la nomina
dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura,
struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di
inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi,
da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando
provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli
atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede
l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa
tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere,
sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui
diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti,
limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di
legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il
limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di
difesa e del contraddittorio. (Rigetta, App. Napoli, 27/02/2009) FONTI
CED Cassazione, 2013
Interdizione e
incapacità naturale.
Cass. civ. Sez. III, 08-02-2012, n. 1770 (rv. 621221)
Ove il giudizio di inabilitazione si
concluda con un provvedimento di rigetto, ciò che passa in giudicato è
soltanto la statuizione sull'assenza, nel momento in cui la sentenza
viene pronunciata, dei requisiti necessari per procedere alla
dichiarazione di inabilitazione, ossia di una seria e permanente
menomazione delle facoltà mentali dell'interessato. Ciò non toglie,
tuttavia, che singoli elementi valutati in quel giudizio ai fini del
rigetto dell'istanza possano essere tenuti in considerazione, alla luce
del complessivo quadro psichico dell'interessato, per risalire ad
eventuali altri fatti ignoti, quale, ad esempio, la sussistenza di uno
stato di incapacità naturale rilevante ai fini dell'art. 428 cod. civ.
Sugli effetti
della sentenza di interdizione, sua irretroattività.
Cass. civ. Sez. II, 31-03-2011, n. 7477 (rv. 619260)
L'incapacità legale derivante dalla
sentenza di interdizione decorre soltanto dal giorno della sua
pubblicazione (art. 421 cod. civ. ), con la conseguenza
dell'operatività, fino a tale momento, della generale presunzione di
normale capacità dell'interdicendo e dell'irretroattività degli effetti
della suddetta decisione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato
principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale,
considerando operante la menzionata presunzione, aveva stabilito che
l'incapacità naturale della testatrice e donante, in relazione agli atti
di formazione pregressa, avrebbe dovuto essere provata dall'interessato
in modo univoco e rigoroso, e con riguardo ad ogni singolo atto
specificamente impugnato). (Rigetta, App. Venezia, 21/02/2005)
FONTI CED Cassazione, 2011
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