Giurisprudenza

Si propone appello contro una sentenza di primo grado, l’appello interrompe la prescrizione? No, secondo la cassazione, salvo che in appello non si proponga una domanda nuova.

 

Cass. civ. Sez. I, 11-04-2016, n. 7076 (rv. 639254)

Gli atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo del procedimento possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione ove abbiano i connotati dell'atto di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., e cioè contengano una richiesta di pagamento a lui comunicata direttamente.

Ne consegue che non può attribuirsi una tale efficacia al gravame proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado, perché esso non è diretto personalmente alla parte, ma al suo procuratore, e, soprattutto, per sua natura, non ha il contenuto di un atto di costituzione in mora, essendo diretto al riesame della sentenza impugnata, nei limiti del devoluto. (Rigetta, App. Roma, 24/11/2008)

FONTI CED Cassazione, 2016

 

 

Cass. civ. Sez. Unite, 27-01-2016, n. 1516

La notificazione al difensore costituito di una domanda nuova in appello, pur se inammissibile, spiega efficacia interruttiva della prescrizione, sospendendone altresì il decorso fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

FONTI Foro It., 2016, 4, 1, 1284 

 

 

Sull’interruzione della prescrizione provocata dall’eccezione di compensazione. Se è totale no, perché si valere l’estinzione del diritto, ma se è parziale….

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 06-03-2015, n. 4605

Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la proposizione dell'eccezione di compensazione da parte del debitore può assumere rilievo, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto sia effettuata con l'intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione, sicché, mentre è da escludere l'efficacia interruttiva dell'eccezione di compensazione totale, per quella parziale spetta al giudice di merito - la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea motivazione - verificare se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva attribuito efficacia interruttiva alla richiesta di compensazione parziale avanzata dalla società tramite l'invio della denuncia contributiva). (Rigetta, App. Venezia, 18/12/2008) FONTI  CED Cassazione, 2015 

 

Si riconosce un credito ma contestualmente se ne eccepisce l’estinzione, questa attività non implica interruzione della prescrizione.

 

Cass. civ. Sez. I, 02-11-2015, n. 22347 (rv. 637742)

Il riconoscimento del fatto costitutivo del credito, del quale venga dedotta contestualmente la sopravvenuta estinzione, non è idoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione, non integrando una chiara e specifica ricognizione del diritto altrui, univoca ed incompatibile con la volontà di negarlo.

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Questa massima è importante; la giurisprudenza costituzionale ha sancito la (strana) regola per cui in certe condizioni la notifica dell’atto di citazione ha effetto processuale per il notificante dal momento in cui gli atti sono consegnati all’ufficiale giudiziario, mentre per il “notificato” da quando ha ricevuto l’atto; ora si tratta di stabilire come questa regola si ripercuota sui rapporti sostanziali.

 

Cass. civ. Sez. Unite, 09-12-2015, n. 24822

La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario. (Cassa con rinvio, App. Milano, 12/07/2011) FONTI CED Cassazione, 2015

 

L’eccezione di prescrizione non può essere rilevata d’ufficio, ma questo non è vero per l’eccezione d’interruzione della prescrizione che può essere rilevata d’ufficio, a patto che risulti dagli atti del processo.

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 09-04-2009, n. 8710 (rv. 607602)

L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, sempreché l'allegazione del fatto interruttivo - ove effettuata nel giudizio di secondo grado - sia stata ritualmente compiuta con i motivi di impugnazione, i quali identificano le questioni poste all'esame del giudice del gravame e le ragioni che si intendono far valere in tale sede, così cristallizzando il "thema decidendum" su cui il giudice è chiamato a pronunziarsi, dovendosi escludere che la mera indicazione nelle "premesse in fatto" e nella parte espositiva dell'atto d'appello sia idonea a soddisfare detto onere. (Rigetta, App. Roma, 29/08/2006)

FONTI CED Cassazione, 2009

 

 

Conoscenza legale dell'atto giudiziale o stragiudiziale per l’effettiva interruzione della prescrizione

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 11-06-2009, n. 13588.

In materia di prescrizione, la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui, quale sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario. Ne consegue che, in caso di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, il mero deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice non produce un effetto interruttivo, restando escluso - ove la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione di un determinato diritto - che ciò consenta di dubitare, in riferimento all'art. 3 Cost. , della legittimità costituzionale dell'art. 2943 cod. civ. in relazione all'art. 414 cod. proc. civ. e all'art. 2934 cod. civ. (Rigetta, App. Reggio Calabria, 22/04/2005) FONTI  Mass. Giur. It., 2009 

 

Sull’efficacia interruttiva dell’atto di citazione nullo (la massima deve comunque essere rapportata all’attuale disciplina della nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. e alla sua eventuale sanatoria)

 

Cass. civ. Sez. I, 07-08-1989, n. 3616

L'atto di citazione, pur se invalido come domanda giudiziale, inidoneo cioè a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di costituzione in mora, ed avere perciò efficacia interruttiva della prescrizione, qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore; detto principio trova applicazione anche nel caso in cui l'atto di citazione venga notificato soltanto al debitore che sia inabilitato, e non al suo curatore, in quanto l'adempimento dell'obbligazione che ne viene sollecitata, essendo un'attività non dispositiva, ma vincolata all'attuazione di un obbligo preesistente, non eccedente l'ordinaria amministrazione, può essere, a norma del combinato disposto degli art. 42 e 39 c. c. , compiuta anche dall'inabilitato, senza necessità di assistenza del curatore. FONTI  Mass. Giur. It., 1989 


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