Giurisprudenza
Si propone appello contro una sentenza
di primo grado, l’appello interrompe la prescrizione? No, secondo la
cassazione, salvo che in appello non si proponga una domanda nuova.
Cass. civ. Sez. I, 11-04-2016, n. 7076
(rv. 639254)
Gli atti di impulso processuale
successivi a quello introduttivo del procedimento possono spiegare
autonoma efficacia interruttiva della prescrizione ove abbiano i
connotati dell'atto di costituzione in mora del debitore, ai
sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., e cioè contengano una richiesta di
pagamento a lui comunicata direttamente.
Ne consegue che non può attribuirsi
una tale efficacia al gravame proposto avverso la sentenza del giudice
di primo grado, perché esso non è diretto personalmente alla parte, ma
al suo procuratore, e, soprattutto, per sua natura, non ha il contenuto
di un atto di costituzione in mora, essendo diretto al riesame della
sentenza impugnata, nei limiti del devoluto. (Rigetta, App. Roma,
24/11/2008)
FONTI CED Cassazione, 2016
Cass. civ. Sez. Unite, 27-01-2016, n.
1516
La notificazione al difensore
costituito di una domanda nuova in appello, pur se inammissibile, spiega
efficacia interruttiva della prescrizione, sospendendone altresì il
decorso fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che
definisce il giudizio.
FONTI Foro It., 2016, 4, 1, 1284
Sull’interruzione
della prescrizione provocata dall’eccezione di compensazione. Se è
totale no, perché si valere l’estinzione del diritto, ma se è parziale….
Cass. civ. Sez. lavoro, 06-03-2015, n.
4605
Ai fini dell'interruzione
della prescrizione, la proposizione dell'eccezione di compensazione da
parte del debitore può assumere rilievo, sotto il profilo della
ricognizione di debito, solo in quanto sia effettuata con l'intenzione
di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione, sicché, mentre è da
escludere l'efficacia interruttiva dell'eccezione di compensazione
totale, per quella parziale spetta al giudice di merito - la cui
decisione è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea
motivazione - verificare se, per le modalità e i termini con i quali è
proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del
debito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione di
merito che aveva attribuito efficacia interruttiva alla richiesta di
compensazione parziale avanzata dalla società tramite l'invio della
denuncia contributiva). (Rigetta, App. Venezia, 18/12/2008) FONTI
CED Cassazione, 2015
Si riconosce un credito ma
contestualmente se ne eccepisce l’estinzione, questa attività non
implica interruzione della prescrizione.
Cass. civ. Sez. I, 02-11-2015, n.
22347 (rv. 637742)
Il riconoscimento del fatto
costitutivo del credito, del quale venga dedotta contestualmente la
sopravvenuta estinzione, non è idoneo a produrre effetti interruttivi
della prescrizione, non integrando una chiara e specifica ricognizione
del diritto altrui, univoca ed incompatibile con la volontà di negarlo.
FONTI CED Cassazione, 2015
Questa massima è importante; la
giurisprudenza costituzionale ha sancito la (strana) regola per cui in
certe condizioni la notifica dell’atto di citazione ha effetto
processuale per il notificante dal momento in cui gli atti sono
consegnati all’ufficiale giudiziario, mentre per il “notificato” da
quando ha ricevuto l’atto; ora si tratta di stabilire come questa regola
si ripercuota sui rapporti sostanziali.
Cass. civ. Sez. Unite, 09-12-2015, n. 24822
La regola della scissione degli
effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario,
sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti
processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti
sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con
un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta
dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto
all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi
tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene
all'indirizzo del destinatario. (Cassa con rinvio, App. Milano,
12/07/2011) FONTI CED Cassazione, 2015
L’eccezione di prescrizione non può
essere rilevata d’ufficio, ma questo non è vero per l’eccezione
d’interruzione della prescrizione che può essere rilevata d’ufficio, a
patto che risulti dagli atti del processo.
Cass. civ. Sez. lavoro, 09-04-2009, n.
8710 (rv. 607602)
L'eccezione di interruzione della
prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere
rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del
processo, sempreché l'allegazione del fatto interruttivo - ove
effettuata nel giudizio di secondo grado - sia stata ritualmente
compiuta con i motivi di impugnazione, i quali identificano le questioni
poste all'esame del giudice del gravame e le ragioni che si intendono
far valere in tale sede, così cristallizzando il "thema decidendum" su
cui il giudice è chiamato a pronunziarsi, dovendosi escludere che la
mera indicazione nelle "premesse in fatto" e nella parte espositiva
dell'atto d'appello sia idonea a soddisfare detto onere. (Rigetta, App.
Roma, 29/08/2006)
FONTI CED Cassazione, 2009
Conoscenza legale
dell'atto giudiziale o stragiudiziale per l’effettiva interruzione della
prescrizione
Cass. civ. Sez. lavoro, 11-06-2009, n.
13588.
In materia di prescrizione, la
consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare non è idonea
ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto
valere, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla
sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui, quale
sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si
intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento
dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda
all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché
l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto interruttivo del
termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale,
non necessariamente effettiva) del destinatario. Ne consegue che, in
caso di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, il mero
deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice non produce un
effetto interruttivo, restando escluso - ove la domanda giudiziale non
sia il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della
prescrizione di un determinato diritto - che ciò consenta di dubitare,
in riferimento all'art. 3 Cost. , della legittimità
costituzionale dell'art. 2943 cod. civ. in relazione all'art. 414 cod.
proc. civ. e all'art. 2934 cod. civ. (Rigetta, App. Reggio Calabria,
22/04/2005) FONTI Mass. Giur. It., 2009
Sull’efficacia
interruttiva dell’atto di citazione nullo (la massima deve comunque
essere rapportata all’attuale disciplina della nullità della citazione
ex art. 164 c.p.c. e alla sua eventuale sanatoria)
Cass. civ. Sez. I, 07-08-1989, n. 3616
L'atto di citazione, pur se invalido
come domanda giudiziale, inidoneo cioè a produrre effetti processuali,
può tuttavia valere come atto di costituzione in mora, ed avere perciò
efficacia interruttiva della prescrizione, qualora, per il suo specifico
contenuto e per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come
richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al
debitore; detto principio trova applicazione anche nel caso in cui
l'atto di citazione venga notificato soltanto al debitore che sia
inabilitato, e non al suo curatore, in quanto l'adempimento
dell'obbligazione che ne viene sollecitata, essendo un'attività non
dispositiva, ma vincolata all'attuazione di un obbligo preesistente, non
eccedente l'ordinaria amministrazione, può essere, a norma del combinato
disposto degli art. 42 e 39 c. c. , compiuta anche dall'inabilitato,
senza necessità di assistenza del curatore. FONTI Mass. Giur. It.,
1989 |
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