Giurisprudenza

 

Anche il negozio dispositivo del grado ipotecario deve essere annotato nei registri immobiliari.

 

Cass. civ. Sez. I, 09-09-2004, n. 18188

L'annotazione nei registri immobiliari degli atti dispositivi presi in considerazione (con elencazione non tassativa ) dall'articolo 2843, comma 1, del c.c. - ivi compresi, pertanto, i negozi dispositivi del grado d'ipoteca - ha carattere necessario e, quindi, costitutivo del (nuovo) rapporto ipotecario, per cui l'omissione della predetta annotazione determina l'inefficacia dell'atto o del negozio anche nei confronti dei terzi.

FONTI Guida al Diritto, 2004, 45, 41

 

Il creditore è responsabile quando chiede la cancellazione dell’ipoteca senza il consenso del fideiussore che ha pagato il debito.

 

Cass. civ. Sez. III, 29-03-2006, n. 7236

La richiesta di cancellazione dell'ipoteca da parte del creditore, in assenza di consenso del fideiussore che ha adempiuto al pagamento del debito garantito, impedendo la surrogazione nell'ipoteca del fideiussore, configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale a carico dello stesso creditore riconducibile al contratto di fideiussione, la quale - per la sua sussistenza in concreto - presuppone un comportamento colpevole ed efficiente del creditore medesimo, nel senso che il fatto generatore della suddetta responsabilità ed idoneo a determinare l'insorgenza del correlato obbligo di risarcimento del danno deve essere a lui direttamente imputabile.

Pertanto, trattandosi dell'accertamento di un fatto, non sono applicabili in proposito le preclusioni previste dall'ordinamento per l'ammissibilità della prova testimoniale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il relativo motivo di ricorso e confermato sul punto l'impugnata sentenza - ritenuta, ancorché con la correzione risultante dal principio affermato, immune dalle violazioni dedotte -, con la quale si era provveduto al rigetto della domanda formulata dal fideiussore nei confronti della banca creditrice strutturato sull'accertamento, risultato negativo, dell'imputabilità alla creditrice dell'impossibilità di effettuare la surrogazione da parte del fideiussore e sull'irrilevanza sia della mancata annotazione sia della forma scritta del consenso del fideiussore stesso alla cancellazione dell'ipoteca). (Cassa con rinvio, App. Roma, 11 Dicembre 2001) FONTI Mass. Giur. It., 2006

 

 

Surrogazione e fallimento in caso di pagamento del credito da parte di un terzo di un debito del debitore già fallito.

 

 

Cass. civ. Sez. I Sent., 11-02-2008, n. 3173

In tema di pagamento effettuato dal terzo, dopo il fallimento del debitore, la surrogazione "ex lege" del "solvens" nel diritto di credito e, di conseguenza, la trasmissione, in favore di quest'ultimo dell'ipoteca spettante all'originario creditore, non escludono che, ai fini dell'ammissione al passivo, il terzo, ai fini del soddisfacimento con fruizione della prelazione propria dell'ipoteca trasferibile in virtù della surrogazione,chieda ed ottenga, ai sensi dell'art. 2843 cod. civ., l'annotazione del trasferimento; ne consegue che, in difetto, il credito va ammesso al passivo in via chirografaria. (Cassa e decide nel merito, App. Ancona, 14 Aprile 2003) FONTI Mass. Giur. It., 2008

 


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