Giurisprudenza

 

La multa penitenziale presuppone un recesso discrezionale, e se è invece giustificato per l’inadempimento dell’altra parte?

 

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 01-03-2018, n. 4838 (rv. 648211-01)

 

La clausola contrattuale contenente una "multa poenitentialis" a fronte della convenzionale attribuzione ad uno dei contraenti dello "ius poenitendi" non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale, sicché deve escludersi il diritto alla percezione della multa se il contraente onerato prova che il suo recesso è giustificato, in relazione alla formulata "exceptio inadimpleti contractus", dall'inadempimento dell'altra parte. (Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 13/11/2014)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

La penale può essere ridotta se è manifestamente eccessiva ( art. 1384); in questa massima sono indicati i criteri che deve seguire il giudice per ridurre l’importo della penale.

 

Cass. civ. Sez. II, 10-05-2012, n. 7180

Per valutare se una penale sia manifestamente eccessiva, il giudice deve utilizzare un criterio oggettivo, nel senso che deve tener conto non già della posizione soggettiva del debitore e del riflesso che la penale può avere sul suo patrimonio, ma soltanto dello squilibrio tra le posizioni delle parti, essendo altresì irrilevante l'indagine su un pubblico interesse che dovrebbe giustificare la riduzione dell'ammontare convenuto.

FONTI Foro It., 2013, 4, 1, 1205

 

Domanda: l’aver previsto una penale rende questa esigibile ogni qual volta vi sia un ritardo o  inadempimento? No, l’inadempimento o il ritardo devono essere comunque imputabili.

 

Cass. civ. Sez. II, 10-05-2012, n. 7180

La pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata. (Rigetta, App. Ancona, 20/10/2006) FONTI CED Cassazione, 2012

 

La clausola penale non ha natura sanzionatoria, ma serve per liquidare preventivamente l’ammontare del risarcimento del danno.

 

Cass. civ. Sez. V, 27-09-2011, n. 19702

La clausola penale non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, ma assolve la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria, tant'è che, se l'ammontare fissato nella clausola penale venga a configurare, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o uno sconfinamento dell'autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale, la stessa può essere equamente ridotta. FONTI Obbl. e Contr., 2011, 12, 865

 


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