Giurisprudenza
La condizione
sospensiva in certi casi bisogna attivarsi per facilitarne
l’avveramento, ma senza giungere a sacrificare i propri diritti e
interessi. In questa massima si indicano anche i limiti del
comportamento secondo buona fede.
Cass. civ. Sez. II Sent., 25/01/2018, n. 1887 (rv. 647088-01)
Colui che si è obbligato a trasferire un bene sotto la condizione
sospensiva dell'ottenimento di determinate autorizzazioni o concessioni
amministrative ha il dovere di conservare integre le ragioni della
controparte, comportandosi secondo buona fede, compiendo, cioè, tutte le
attività, che da lui dipendono, per l'avveramento di siffatta
condizione, le quali tuttavia non possono implicare il sacrificio dei
suoi diritti o interessi, in particolare imponendo l'accettazione del
mutamento dell'equilibrio economico delle prestazioni stabilito nel
contratto, posto che l'obbligo di buona fede è semplicemente volto ad
impedire (e non a provocare) ai contraenti un minor vantaggio ovvero un
maggior aggravio economico. (Nella specie,
FONTI
Distinzione tra
condizione sospensiva e risolutiva; determinante il regolamento concreto
della condizione stabilito dalle parti.
Cass. civ. Sez. lavoro, 17-08-2000, n.
10921
Ai fini della distinzione
tra condizione sospensiva e risolutiva, occorre aver riguardo più che
alla qualifica che le attribuiscono le parti, alle modalità da esse
stabilite per il regolamento del rapporto nello stadio di pendenza
della condizione.
Tale accertamento costituisce
un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito, che può essere
censurata in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione. FONTI
Mass. Giur. It., 2000
Si può adempiere
prima dell’avveramento della condizione sospensiva? Sì, secondo la
cassazione, ma diviene determinate stabilire quale sia l’effetto di tale
adempimento.
Cass. civ. Sez. I, 26-04-2010, n. 9948
L'adempimento spontaneo delle
obbligazioni contrattuali, prima della verificazione della condizione
sospensiva pattuita, priva la condizione medesima dell'efficacia sua
propria e, estinguendo le obbligazioni adempiute, esaurisce la forza
vincolante del contratto. (Cassa e decide nel merito, App. Torino,
10/06/2004)
FONTI CED Cassazione, 2010
La differenza tra
condizione potestativa e meramente potestativa.
Cass. civ. Sez. III, 26-08-2014, n. 18239
La condizione è
"meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui
compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi,
ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale
valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di
una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto,
mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto
in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e
si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse
proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al
concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione
della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo
apprezzamento dell'interessato.
FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. II Sent., 21-05-2007,
n. 11774
La condizione è
"meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui
compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi,
ma dal mero arbitrio della parte, mentre si qualifica "potestativa"
quando la volontà del debitore dipende da un complesso di motivi
connessi ad apprezzabili interessi che, pur essendo rimessi
all'esclusiva valutazione di una parte, agiscano sulla sua volontà
determinandola in un certo senso.
FONTI Mass. Giur. It., 2007
Sulla disciplina
della condizione potestativa mista.
Cass. civ. Sez. VI - 3, 09-10-2013, n.
23014
La condizione "potestativa mista" - il
cui avveramento dipende in parte dal caso o dal terzo e in parte dalla
volontà di uno dei contraenti - è soggetta alla disciplina degli artt.
1358 e 1359 c.c. , da intendersi riferita anche al segmento
non casuale.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con
rinvio la decisione del giudice di merito che, qualificando come
"casuale" la condizione sospensiva dell'erogazione di un finanziamento
da parte di terzi, apposta al contratto di compravendita di un
autocarro, aveva omesso di valutare, agli effetti degli artt. 1358 e
1359 c.c. , se il compratore avesse agito correttamente per ottenere il
prestito) FONTI Contratti, 2013, 11, 991.
Secondo l’art. 1358
c.c. -
Comportamento delle parti nello stato di pendenza.-
Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione
sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve,
in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per
conservare integre le ragioni dell'altra parte. L’elemento della
buona fede, però, riguarda anche la condizione mista, nella parte
relativa alla volontà del contraente.
Cass. civ. Sez. Unite, 19-09-2005, n. 18450
Il principio di buona fede costituisce
a un tempo criterio di valutazione e limite anche del comportamento
discrezionale del contraente dalla cui volontà dipende (in parte)
l'avveramento della condizione.
Tale comportamento non può essere
considerato privo di ogni carattere di doverosità, sia perché - se così
fosse - si risolverebbe in una forma di mero arbitrio, contrario al
dettato dell'art. 1355 c.c. , sia perché aderendo a tale indirizzo si
verrebbe ad introdurre nel precetto dell'art.1358 c.c. una
restrizione che questo non prevede, limitandolo
all'elemento casuale della condizione mista, cioè ad un elemento sul
quale la condotta della parte ha ridotte possibilità di incidenza,
mentre la posizione giuridica dell'altro contraente resterebbe in
concreto priva di ogni tutela.
Invece è proprio l'elemento
potestativo quello in relazione al quale il dovere di comportarsi
secondo buona fede ha più ragion d'essere, perché è con riguardo a
quell'elemento che la discrezionalità contrattualmente attribuita alla
parte deve essere esercitata nel quadro del principio cardine di
correttezza. FONTI Giur. It., 2006, 6 |