Giurisprudenza

 

Concordato preventivo ed estinzione dell’ipoteca effettuata dal terzo datore d’ipoteca.

 

Cass. civ. Sez. Unite, 16-02-2015, n. 3022

Come i rapporti obbligatori a carattere personale si estinguono per effetto del pagamento del debito garantito, allo stesso modo l'effetto esdebitatorio del concordato preventivo sul debito principale comporterà l'estinzione delle garanzie personali prestate da terzi, ivi compresa quella del terzo datore di ipoteca. FONTI Sito Il caso.it, 2015

 

 

Il terzo può acquistare un bene ipotecato, e può quindi subire l’espropriazione. Le verifiche circa le iscrizioni ipotecarie su beni immobili sono di regola effettuate dal notai che è responsabile dei danni prodotti all’acquirente quando non le abbia effettuate, anche quando questi non si siano concretamente ancora verificati.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 27-04-2010, n. 10072

È configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile il pericolo che un pregiudizio economico si verifichi con rilevante probabilità, ogniqualvolta l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità e di regolarità dello sviluppo causale, fondato sulle circostanze del caso concreto (nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che, nonostante avesse accertato la negligenza del notaio per non aver verificato l'esistenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli, ne aveva escluso la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'acquirente di un immobile gravato da ipoteca, a seguito della richiesta di versamento della frazione di mutuo insoluto da parte del creditore ipotecario del venditore fallito e dell'esecuzione del pignoramento del bene). FONTI Foro It., 2010, 12, 1, 3393

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 11-01-2006, n. 264

Agli effetti dell'azione di risarcimento dei danni, il terzo acquirente di immobili ipotecati - al quale l'art. 2858 cod. civ. attribuisce il diritto potestativo di pagare i creditori iscritti ovvero di rilasciare i beni ovvero di liberarli dalle ipoteche - deve dimostrare di avere effettivamente tenuto una di tali condotte, dovendosi distinguere, in mancanza di prova di un effettivo pregiudizio, tra pericolo di danno e pericolo che determina un danno attuale come nel caso di impossibilità o di ritardo nel rivendere il bene a terzi. FONTI Imm. e propr., 2006, 4, 243

 

Quando un terzo costituisce ipoteca per un debito altrui si vede esposto all’azione esecutiva da parte del creditore insoddisfatto, ma anche a lui vanno notificati titolo esecutivo e precetto. Il terzo, però, non può proporre opposizione all’esecuzione se non è anche lui debitore.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 08-04-2003, n. 5507

Quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca , oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata;

ne consegue che va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta del terzo al pagamento del debito, né l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati. FONTI Mass. Giur. It., 2003.

 

Il terzo datore d’ipoteca non è equiparabile al fideiussore.

 

Cass. civ. Sez. III, 06-05-1994, n. 4420

La disposizione dell'art. 1953 n. 4 c.c. (c.d. rilievo del fideiussore) - secondo cui il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perchè questi, nei casi tassativamente ivi previsti, gli procuri la liberazione o in mancanza gli presti le necessarie garanzie - non è applicabile, neppure in via analogica, al terzo datore di ipoteca, attese le diversità funzionali e strutturali della fideiussione (garanzia personale con la quale il fideiussore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento del debitore) dall'ipoteca (diritto reale di garanzia in forza del quale il terzo datore risponde solo con il bene assoggettato) e la completezza della disciplina legislativa della prestazione di ipoteca da parte del terzo (art. da 2868 a 2871 c.c.) che non lascia spazio a lacune di sorta.

FONTI  Vita Notar., 1994, 1351 


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