Giurisprudenza

 

 

Cancellazione d’ipoteca e decreto ingiuntivo.

 

Cass. civ. Sez. III, 21-11-2006, n. 24746

La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e l'ipoteca giudiziale conseguente che sia stata iscritta sulla sua scorta sono destinate a cedere non solo di fronte ad un accertamento negativo del diritto di credito fatto valere con la domanda di ingiunzione, ma anche dinanzi ad un accertamento negativo circa i presupposti del procedimento di ingiunzione e, perciò, la loro inefficacia si determina anche in conseguenza dell'estinzione del giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dichiarata per effetto del trasferimento dell'azione civile nel processo penale scelto dal creditore-opposto, che impedisce, la possibilità che si possa pervenire ad una decisione di merito, dal momento che il suddetto trasferimento comporta che il giudice penale debba decidere del diritto al risarcimento del danno prodotto dal reato, non delle questioni processuali relative alla proponibilità della domanda di ingiunzione.

Pertanto, siccome l'iscrizione di ipoteca è consentita dalla provvisoria esecutorietà del decreto e ne costituisce atto di esecuzione, che, però, nell'ipotesi di trasferimento dell'azione civile in sede penale, non può sopravvivere al venir meno del titolo su cui si fonda, ne deriva che la cancellazione dell'ipoteca stessa deve essere ordinata già con la sentenza che accerta l'inefficacia del decreto, e lo può essere anche di ufficio. (Rigetta, App. Brescia, 3 Luglio 2002) FONTI Mass. Giur. It., 2006.

 

Una massima che esprime un concetto generale, anche se riferita a un caso particolare, l’acquisto a titolo originario estinzione dell’ipoteca.


Cass. civ. Sez. III, 26-01-2006, n. 1693

Con l'acquisizione di diritto gratuita al patrimonio del comune di opera edilizia abusiva si verifica l'estinzione dell'ipoteca antecedentemente iscritta, quale effetto della natura originaria del titolo di acquisto, che comporta la caducazione del precedente diritto di proprietà con i relativi pesi e vincoli, e del perimento in senso giuridico del bene ipotecato, destinato ad essere demolito o a permanere in via eccezionale per preminenti interessi pubblici.

FONTI Foro It., 2006, 6, 1, 1756

 


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