Giurisprudenza
Sulla solidarietà in generale non vi sono sentenze che affrontano
questioni definitore, perché il concetto è indiscusso; si riportano
alcune massime che dispongono circa alcune ipotesi dubbie circa
l’esistenza del rapporto di solidarietà.
Cass. civ. Sez. V, 19-11-2014, n. 24624
Imposta successione e donazione
In tema di imposta di successione,
opera il principio della solidarietà passiva tra coeredi a prescindere
dalla circostanza che si versi in ipotesi di successione testamentaria.
Lo ha stabilito la Suprema Corte con sentenza 19 novembre 2014, n.
24624. FONTI Quotidiano Giuridico, 2014
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza,
05-11-2014, n. 23522
Consulente tecnico, custode ed altri
ausiliari del giudice.
Il decreto che, liquidato il compenso
al consulente tecnico d'ufficio, lo ha posto a carico delle parti tra
loro in solido, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte
vittoriosa salvi i rapporti interni con il soccombente ove non
espressamente modificato in sede di regolamento delle spese di lite dal
giudice nella sentenza che definisce il giudizio nel cui corso la
consulenza è stata espletata.
FONTI Quotidiano Giuridico, 2014
Cass. civ. Sez. II, 23-05-2014, n.
11549
Contratto preliminare e Vendita in
genere
Nel preliminare di vendita di bene
indiviso considerato quale "unicum", ogni comproprietario non solo si
obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma
promette anche il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso degli
altri comproprietari, sicché, attesa l'unitarietà della prestazione dei
venditori, l'obbligo di prezzo è indivisibile per volontà negoziale e
ciascun venditore può esigere l'intero a titolo solidale. (Cassa con
rinvio, App. Venezia, 07/06/2007)
FONTI CED Cassazione, 2014
Sulla ratio della
presunzione di solidarietà.
Cass. civ. Sez. III, 06-09-2012, n. 14930
La ratio dell'art. 1294 c.c. è quella
di tutelare l'interesse del creditore a disporre, stante l'art. 1292
c.c., della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio
prescelto, qualora più di uno siano gli obbligati e le parti
contrattualmente nella loro autonomia abbiano previsto una non
parzialità dell'assunta obbligazione.
FONTI Contratti, 2013
L’art. 1294 c.c. pone la presunzione generale di solidarietà dei
condebitori, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. Se i
titoli o i fatti generatori di responsabilità sono diversi, però, sorge
il problema di stabilire se anche in questo caso c’è presunzione di
solidarietà. La giurisprudenza sembra essere dell’opinione che vi sia
presunzione di solidarietà anche in questi casi, ma vedi l’ultima
sentenza riportata sull’argomento.
Cass. civ. Sez. III, 30-03-2010, n. 7618
Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti
di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e
il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili
in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità
contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la
responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di
responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se
un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere
la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in
base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di
più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto,
l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni
di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Fattispecie
relativa a danno patito dal traente un assegno di rilevante importo,
sbarrato e non trasferibile, per il pagamento dello stesso a soggetto
estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile
falsificazione nel nome del beneficiario, quale evento determinato dalle
condotte inadempienti rispettivamente tenute, nonostante l'evidente
alterazione del titolo, da due diversi istituti di credito, avendo l'uno
posto l'assegno all'incasso e l'altro presentatolo in stanza di
compensazione). (Cassa con rinvio, App. Roma, 02/09/2004) FONTI CED
Cassazione, 2010
Cass. civ. Sez. I Sent., 10-09-2007,
n. 18939 (rv. 598893)
Nell'ambito di un'obbligazione il
principio, previsto dall'art. 1294 c.c., secondo cui i condebitori sono
tenuti in solido, ove dalla legge non risulti altrimenti, non è escluso
per il fatto che i titoli della responsabilità facenti capo ai
coobbligati siano diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di
natura extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che - in una causa promossa da una società
cooperativa nei confronti dei propri amministratori per inosservanza dei
doveri inerenti alla carica - aveva riconosciuto, nella determinazione
del danno, il concorso della responsabilità degli amministratori per
fatto illecito con quella contrattuale di terzi in relazione ad un
contratto di appalto). (Rigetta, App. Roma, 11 Febbraio 2003) FONTI
Mass. Giur. It., 2007.
Cass. civ. Sez. V, 25-06-2003, n.
10082
Il rapporto che si costituisce tra il
sostituto d'imposta e il sostituito è quello dell'obbligazione solidale
passiva con il fisco, con la conseguente applicabilità dei principi
disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di
cui all'art. 1306 c.c., riguardante l'estensione del giudicato; a tale
conclusione non è di ostacolo né la diversità della fonte normativa
delle obbligazioni relative a sostituto e sostituito, né il carattere
meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all'altra;
infatti, a parte l'espressa previsione della solidarietà nella fase
della riscossione - pur limitata al caso della ritenuta d'imposta - di
cui all'art. 35 D.P.R. n. 602 del 1973, che male si adatta alla
concezione autonomistica dei due rapporti di obbligazione, nella specie
opera la presunzione, stabilita dall'art. 1294 c.c., secondo la quale i
condebitori sono ritenuti obbligati in solido se dalla legge o dal
titolo non risulta diversamente, e ciò in ragione dell'unicità della
prestazione, almeno fino a concorrenza della ritenuta dovuta dal
sostituto (nell'applicare tale principio, peraltro, la corte ha escluso
l'operatività dell'art. 1306 atteso che tale richiesta, fatta dal
debitore solidale, era stata formulata per la prima volta nel giudizio
di cassazione, e ha negato, tra l'altro, la possibilità di produrre la
copia della sentenza invocata, atteso che, ai sensi dell'art. 375
c.p.c., non è consentita in sede di legittimità).
FONTI Mass. Giur. It., 2003
Come accentato in precedenza c’è però questa sentenza del 2014 dove
sembra emergere un principio diverso; in definitiva, nonostante le
sentenze prima riportate, non si può desumere con assoluta certezza che
quando vi siano titoli di responsabilità diversi c’è comunque
solidarietà. Sembra infatti che la cassazione riconosca o escluda la
solidarietà quando i titoli sono diversi non in applicazione di un
principio generale, ma caso per caso guardando la situazione concreta;
in questa sentenza la solidarietà è esclusa, pur essendovi stata una
delega.
Cass. civ. Sez. I, 27-01-2014, n. 1636
Non è configurabile la responsabilità
solidale del consorzio costituito in forma di cooperativa a
responsabilità limitata, in caso di inadempimento delle obbligazioni
contratte in nome proprio da una cooperativa consorziata delegata
all'esecuzione di opere ad essa commissionate. FONTI Foro It., 2014, 12,
1, 3576.
L’art. 1295 c.c. si riferisce al fenomeno della rifrazione
dell’obbligazione solidale. In altre parole se un muore in debitore in
solido i suoi eredi non diventano debitori in solido, ma risponderanno
solo per le loro quote, se non diversamente stabilito. Il principio è
poi affermato anche dalla cassazione.
Cass. civ. Sez. V, 22-10-2014, n.
22426
Per il debito ereditario conseguente
al recupero nei confronti del de cuius della maggiore imposta di
registro non trova applicazione l'art. 65 del D.P.R. n. 600/73, previsto
per le imposte sui redditi, e neppure l'art. 36 del D.Lgs. n. 346/90.
Pertanto, gli eredi, in mancanza di norme speciali che vi deroghino,
sono tenuti al pagamento del tributo solo pro quota ai sensi degli artt.
752 e 1295 c.c.
FONTI Notariato, 2014, 6, 683
Chiudendo il
discorso sulla presunzione di solidarietà viene da chiedersi se vi è
anche presunzione di solidarietà attiva quando abbiamo lo stesso titolo
generatore, la medesima prestazione e pluralità di soggetti, che, senza
dubbio, danno luogo a solidarietà passiva per la presunzione dell’art.
1294. La risposta è senz’altro negativa.
Cass. civ. Sez. III, 07-02-2014, n.
2822
La solidarietà attiva fra più
creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione
dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo
negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo
sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle
prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa
debendi"). (Rigetta, App. Potenza, 15/11/2007) FONTI CED Cassazione,
2014. |
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