Giurisprudenza
Un esempio di nullità relativa Cass. civ., Sez. Unite, 4 novembre 2019, n. 28314
La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell'art. 23,
comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF),
può essere fatta valere esclusivamente dall'investitore con la
conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali
dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario,
tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni
ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede, se la
selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio
economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli
ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro.
Fonte De Agostini Giuridica
Pagamento eseguito in
adempimento di un contratto nullo,
è un caso di indebito oggettivo
Cass. civ. Sez. II Ord., 03-09-2018, n. 21550 (rv. 650069-01)
Il pagamento effettuato dal soggetto che aveva assunto il relativo
obbligo, ancorché in base ad un contratto nullo, rimane qualificabile
come adempimento del contratto stesso, suscettibile di comportare la
restituzione dell'importo versato in applicazione dei principi
dell'indebito oggettivo. In particolare, detto pagamento resta atto
dovuto e non assume carattere e significato negoziale, tranne che nelle
ipotesi tipiche indicate dall'art. 1327 c.c. , non potendo essere
interpretato quale accettazione della proposta di modifica di un
contratto giudicato invalido di cui costituisca mera esecuzione. (Cassa
con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/09/2013)
FONTI
La nullità prevista in generale dal
codice civile ha regole che poi sono spesso derogate dal legislatore per
casi specifici, come la nullità della s.p.a. o nel codice del cosumo; un
esempio riguarda le locazioni dove un contratto non registrato, e quindi
nullo, vede sanata la nullità con una registrazione tardiva, che però
non può coprire tutte le altre cause di nullità del contratto.
Sentenza n. 23601 del 09/10/2017
La mancata registrazione del contratto
di locazione di immobili ne comporta nullità; essa, ove da sola
sussistente, consente la produzione degli effetti del contratto con
decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata
tardivamente. E' nullo il patto col quale le parti di un contratto di
locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un
canone superiore a quello dichiarato; detta nullità “vitiatur sed non
vitiat”, con la conseguenza che solo il patto risulterà insanabilmente
nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione.
Fonti Ced Cassazione
Sulla nullità del contratto contrario
a norme imperative.
Sul contratto di
appalto che ha a oggetto una costruzione di un immobile privo di
concessione edilizia.
Cass. civ. Sez. II, 09-10-2014, n. 21350
Il contratto di appalto per la
costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi
degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito, per violazione
delle norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che
tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al
contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la
convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c..
È pur vero che il rigore di tale
giurisprudenza è stato mitigato dall'affermazione del principio di
diritto in base al quale l'illiceità del contratto di appalto è
ravvisabile solo ove esso sia, di fatto, eseguito in carenza di
concessione e non pure per il solo fatto che quest'ultima sia rilasciata
dopo la data della stipulazione del contratto, di appalto, ma prima
della realizzazione dell'opera, posto che non sarebbe conforme alla "mens
legis" la sanzione di nullità irrogata per un contratto il cui
adempimento sia stato intenzionalmente posposto al previo ottenimento
della concessione o autorizzazione richiesta, con una condotta, quindi,
aderente al precetto normativo, potendosi il contratto stesso,
considerare sospensivamente condizionato, in forza di presupposizione,
al previo ottenimento dell'atto amministrativo, mancante al momento
della relativa stipulazione.
Fonte
De Agostini Giuridica, 2016.
Cass. civ. Sez. I, 19-09-2013, n.
21475
Il contratto di appalto per la
costruzione di un'opera che comporti l'abusiva occupazione di spazio
demaniale è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., avendo un
oggetto illecito per violazione di norme imperative del codice della
navigazione, sicché, non producendo "ab origine" gli effetti suoi
propri, né essendo suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 1423
cod. civ., l'appaltatore non può pretendere il pagamento del
corrispettivo pattuito, né dell'indennizzo ex art. 1671 cod. civ.,
irrilevante rivelandosi, altresì, l'ignoranza di tale abusiva
occupazione atteso che, nei reati contravvenzionali, la buona fede
dell'agente idonea ad escludere l'elemento soggettivo va ricercata in un
fattore positivo esterno, che abbia indotto il soggetto in errore
incolpevole, e non può essere determinata dalla mera non conoscenza
della legge. FONTICED Cassazione, 2013
Un contratto nullo
per violazione di norme imperative è nullo, ma è anche nullo quando i
contraenti tengano un comportamento contrario a norme imperative? No,
secondo la cassazione.
Cass. civ. Sez. I, 10-04-2014, n. 8462
(rv. 630886)
In tema di nullità del contratto per
contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione
di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è
suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne
la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative,
riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte
di responsabilità.
FONTI CED Cassazione, 2014 In tema di
illiceità del contratto per contrarietà a norme imperative, si deve
notare che l’ipotesi dell’art. 1418 c.c. è generale, perché il contratto
può essere nullo per illiceità della causa, contraria, come nel caso che
segue, a norme imperative o di altro elemento del contratto. La nullità
della causa per illiceità è espressamente prevista, per gli altri casi,
es. nullità che si riferiscono all’oggetto del contratto, si applicherà
la disciplina dell’art. 1418 comma 1.
Cass. civ. Sez. II, 30-12-2011, n. 30634
Ai sensi dell'art. 1418, primo comma,
cod. civ. , è nullo il contratto avente ad oggetto le macchine, le parti
delle macchine, le attrezzature, gli utensili e gli apparecchi in
genere, di cui all' art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in
riferimento anche agli artt. 72 e 77 dello stesso decreto, qualora tali
beni non abbiano i requisiti e le caratteristiche previsti dalla
normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Cassa con
rinvio, App. Trieste, 27/05/2006)
Cass. civ. Sez. II, 18-09-2013, n.
21398
Il contratto di permuta di cosa
presente (nella specie, la proprietà di un terreno) con cosa futura
(nella specie, la proprietà di alcune unità immobiliari da costruire sul
terreno medesimo), avente come obiettivo l'utilizzazione a fini
edificatori di un'area compresa nella fascia di trecento metri dalla
linea di battigia, vietata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di
conversione del d. l. 27 giugno 1985, n. 312, è nullo, ai sensi
degli artt. 1343 e 1418, secondo comma, cod. civ., per illiceità
della causa, comportando un'inaccettabile compressione dell'interesse,
pubblico ed essenziale, assicurato dalle norme imperative in materia
urbanistico-ambientale, in quanto volto, nel suo contenuto intrinseco, a
un risultato pratico contrario alle disposizioni preposte alla tutela di
situazioni indisponibili, senza che abbiano rilievo, allo scopo di
escludere tale invalidità, la possibilità di ricorrere eventualmente a
rimedi di carattere amministrativo, quale la confisca dei beni, né la
tipicità della schema negoziale utilizzato o la buona fede soggettiva
dei contraenti in ordine all'antigiuridicità dell'operazione economica
compiuta. FONTI CED Cassazione, 2013
Nullità “virtuale”
che cioè non riguarda la violazione di una norma specifica che preveda
la nullità del contratto. Questa nullità però va esclusa quando vi sia
una disciplina legale che sullo stesso caso prevede altra forma
d’invalidità, come l’annullabilità.
Cass. civ. Sez. VI Ordinanza,
14-12-2010, n. 25222
In tema di nullità del contratto per
contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal
senso (cd. "nullità virtuale"), ove non altrimenti stabilito dalla
legge, riguarda unicamente la violazione di norme inderogabili
concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la
nullità, che va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una
diversa forma di invalidità (es. annullabilità), sia quando la legge
assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di
rimedi diversi. FONTI CED Cassazione, 2010
Nullità per contrasto all’ordine
pubblico
La nullità di un
contratto perché contrario all’ordine pubblico fa riferimento alla
violazione di principi fondamentali del nostro ordinamento, come si vede
da queste sentenze.
Cass. civ. Sez. I, 12-11-2014, n. 24159
È nullo, in quanto contrastante
con l'ordine pubblico costituzionale, il patto di non concorrenza
diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a
precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la
propria capacità professionale nel settore economico di riferimento.
FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. II Sent., 07-02-2008,
n. 2860
Il contratto stipulato per effetto
diretto della consumazione di un reato (nella specie, circonvenzione
d'incapace, punito dall'art. 643 cod. pen. ) deve essere dichiarato
nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. per contrasto con norma
imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni
di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo
sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia
patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla
annullabilità dei contratti. (Rigetta, App. Genova, 29 Ottobre 2002)
FONTI Mass. Giur. It., 2008
La contrarietà di
un contratto al buon costume si riferisce solo alla morale sessuale? La
cassazione lo esclude
Cass. civ. Sez. III, 21-04-2010, n.
9441 (rv. 612552)
Ai fini dell'applicabilità della
"soluti retentio" prevista dall'art. 2035 cod. civ. , la nozione
di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie
alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche
quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la
morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico;
pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per una finalità
truffaldina o corruttiva non è ammesso a ripetere la prestazione, perché
tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere
anche contrarie al buon costume. FONTI CED Cassazione, 2010 |