Giurisprudenza

 

 

 

Un  esempio di nullità relativa

 

Cass. civ., Sez. Unite, 4 novembre 2019, n. 28314
La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), può essere fatta valere esclusivamente dall'investitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro.
Fonte De Agostini Giuridica

 

 

Pagamento eseguito in adempimento di un contratto nullo,  è un caso di indebito oggettivo

 

Cass. civ. Sez. II Ord., 03-09-2018, n. 21550 (rv. 650069-01)

Il pagamento effettuato dal soggetto che aveva assunto il relativo obbligo, ancorché in base ad un contratto nullo, rimane qualificabile come adempimento del contratto stesso, suscettibile di comportare la restituzione dell'importo versato in applicazione dei principi dell'indebito oggettivo. In particolare, detto pagamento resta atto dovuto e non assume carattere e significato negoziale, tranne che nelle ipotesi tipiche indicate dall'art. 1327 c.c. , non potendo essere interpretato quale accettazione della proposta di modifica di un contratto giudicato invalido di cui costituisca mera esecuzione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/09/2013)

FONTI 
CED Cassazione, 2018

 

 

La nullità prevista in generale dal codice civile ha regole che poi sono spesso derogate dal legislatore per casi specifici, come la nullità della s.p.a. o nel codice del cosumo; un esempio riguarda le locazioni dove un contratto non registrato, e quindi nullo, vede sanata la nullità con una registrazione tardiva, che però non può coprire tutte le altre cause di nullità del contratto.

 

Sentenza n. 23601 del 09/10/2017

La mancata registrazione del contratto di locazione di immobili ne comporta nullità; essa, ove da sola sussistente, consente la produzione degli effetti del contratto con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente. E' nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; detta nullità “vitiatur sed non vitiat”, con la conseguenza che solo il patto risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione.

Fonti Ced Cassazione

 

 

Sulla nullità del contratto contrario a norme imperative.

 

Sul contratto di appalto che ha a oggetto una costruzione di un immobile privo di concessione edilizia.

 

Cass. civ. Sez. II, 09-10-2014, n. 21350

Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito, per violazione delle norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c.. 

È pur vero che il rigore di tale giurisprudenza è stato mitigato dall'affermazione del principio di diritto in base al quale l'illiceità del contratto di appalto è ravvisabile solo ove esso sia, di fatto, eseguito in carenza di concessione e non pure per il solo fatto che quest'ultima sia rilasciata dopo la data della stipulazione del contratto, di appalto, ma prima della realizzazione dell'opera, posto che non sarebbe conforme alla "mens legis" la sanzione di nullità irrogata per un contratto il cui adempimento sia stato intenzionalmente posposto al previo ottenimento della concessione o autorizzazione richiesta, con una condotta, quindi, aderente al precetto normativo, potendosi il contratto stesso, considerare sospensivamente condizionato, in forza di presupposizione, al previo ottenimento dell'atto amministrativo, mancante al momento della relativa stipulazione.

Fonte  De Agostini Giuridica, 2016.

 

 

Cass. civ. Sez. I, 19-09-2013, n. 21475

Il contratto di appalto per la costruzione di un'opera che comporti l'abusiva occupazione di spazio demaniale è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative del codice della navigazione, sicché, non producendo "ab origine" gli effetti suoi propri, né essendo suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 1423 cod. civ., l'appaltatore non può pretendere il pagamento del corrispettivo pattuito, né dell'indennizzo ex art. 1671 cod. civ., irrilevante rivelandosi, altresì, l'ignoranza di tale abusiva occupazione atteso che, nei reati contravvenzionali, la buona fede dell'agente idonea ad escludere l'elemento soggettivo va ricercata in un fattore positivo esterno, che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole, e non può essere determinata dalla mera non conoscenza della legge. FONTICED Cassazione, 2013

 

 

Un contratto nullo per violazione di norme imperative è nullo, ma è anche nullo quando i contraenti tengano un comportamento contrario a norme imperative? No, secondo la cassazione.

 

Cass. civ. Sez. I, 10-04-2014, n. 8462 (rv. 630886)

In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità.

FONTI CED Cassazione, 2014

In tema di illiceità del contratto per contrarietà a norme imperative, si deve notare che l’ipotesi dell’art. 1418 c.c. è generale, perché il contratto può essere nullo per illiceità della causa, contraria, come nel caso che segue, a norme imperative o di altro elemento del contratto. La nullità della causa per illiceità è espressamente prevista, per gli altri casi, es. nullità che si riferiscono all’oggetto del contratto, si applicherà la disciplina dell’art. 1418 comma 1.

 

Cass. civ. Sez. II, 30-12-2011, n. 30634

Ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. , è nullo il contratto avente ad oggetto le macchine, le parti delle macchine, le attrezzature, gli utensili e gli apparecchi in genere, di cui all' art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in riferimento anche agli artt. 72 e 77 dello stesso decreto, qualora tali beni non abbiano i requisiti e le caratteristiche previsti dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Cassa con rinvio, App. Trieste, 27/05/2006)

 

Cass. civ. Sez. II, 18-09-2013, n. 21398

Il contratto di permuta di cosa presente (nella specie, la proprietà di un terreno) con cosa futura (nella specie, la proprietà di alcune unità immobiliari da costruire sul terreno medesimo), avente come obiettivo l'utilizzazione a fini edificatori di un'area compresa nella fascia di trecento metri dalla linea di battigia, vietata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione del d. l. 27 giugno 1985, n. 312, è nullo, ai sensi degli artt. 1343 e 1418, secondo comma, cod. civ., per illiceità della causa, comportando un'inaccettabile compressione dell'interesse, pubblico ed essenziale, assicurato dalle norme imperative in materia urbanistico-ambientale, in quanto volto, nel suo contenuto intrinseco, a un risultato pratico contrario alle disposizioni preposte alla tutela di situazioni indisponibili, senza che abbiano rilievo, allo scopo di escludere tale invalidità, la possibilità di ricorrere eventualmente a rimedi di carattere amministrativo, quale la confisca dei beni, né la tipicità della schema negoziale utilizzato o la buona fede soggettiva dei contraenti in ordine all'antigiuridicità dell'operazione economica compiuta. FONTI CED Cassazione, 2013

 

Nullità “virtuale” che cioè non riguarda la violazione di una norma specifica che preveda la nullità del contratto. Questa nullità però va esclusa quando vi sia una disciplina legale che sullo stesso caso prevede altra forma d’invalidità, come l’annullabilità.

 

Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 14-12-2010, n. 25222

In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), ove non altrimenti stabilito dalla legge, riguarda unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, che va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità (es. annullabilità), sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi. FONTI CED Cassazione, 2010

 

Nullità per contrasto all’ordine pubblico

 

La nullità di un contratto perché contrario all’ordine pubblico fa riferimento alla violazione di principi fondamentali del nostro ordinamento, come si vede da queste sentenze.

 

Cass. civ. Sez. I, 12-11-2014, n. 24159

È nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale, il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento.

FONTI  CED Cassazione, 2014 

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 07-02-2008, n. 2860

Il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato (nella specie, circonvenzione d'incapace, punito dall'art. 643 cod. pen. ) deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti. (Rigetta, App. Genova, 29 Ottobre 2002)

FONTI Mass. Giur. It., 2008

 

La contrarietà di un contratto al buon costume si riferisce solo alla morale sessuale? La cassazione lo esclude

 

Cass. civ. Sez. III, 21-04-2010, n. 9441 (rv. 612552)

Ai fini dell'applicabilità della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 cod. civ. , la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume. FONTI CED Cassazione, 2010