Giurisprudenza

La definizione di obbligazione alternativa.

Cass. civ. Sez. II, 02-12-2013, n. 26988

L'obbligazione alternativa postula l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo e poste su un piano di parità, con scelta rimessa alla volontà di una delle parti, sicché non ne ricorre l'ipotesi allorquando sin dall'inizio si sia previsto il pagamento di una somma di denaro (nella specie, pari al costo di costruzione dei beni) soltanto per il caso di sopravvenuta impossibilità del trasferimento immobiliare, dedotto in via principale.

Ne deriva che, nel caso di nullità dell'obbligazione principale, per indeterminabilità dell'oggetto, neppure può ritenersi integrato il presupposto per l'adempimento dell'obbligazione subordinata. (Rigetta, App. Venezia, 11/04/2007)

FONTI CED Cassazione, 2013

Sulla distinzione tra obbligazione alternativa e facoltativa.

Cass. civ. Sez. III, 23-08-2011, n. 17512

L'obbligazione alternativa, ai sensi dell'art. 1285 e segg. cod. civ., presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte.

L'obbligazione cosiddetta facoltativa, invece, postula un'obbligazione semplice, avente ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa - della cui effettiva ed attuale esigibilità il creditore optante abbia piena consapevolezza -, dovuta solo in via subordinata e secondaria, qualora venga preferita dal creditore stesso e costituisca, quindi l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile, peraltro, solo fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale. (Nella specie, la S.C. ha negato la ravvisabilità di un'obbligazione alternativa in relazione a contratto di deposito irregolare avente ad oggetto la consegna di una determinata quantità di pistacchio, con facoltà del depositario di acquistarne la proprietà pagandone il prezzo, ovvero di riconsegnare la merce entro il termine convenuto, posto che il negozio concluso tra le parti non prevedeva affatto che con l'obbligazione restitutoria a favore del depositante concorresse la previsione disgiuntiva di altra prestazione con effetto solutorio). (Rigetta, App. Catania, 27/09/2006) FONTI CED Cassazione, 2011


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