Giurisprudenza

 

 

Si conferma in questa sentenza che l’offerta al pubblico deve essere completa in tutti i suoi elementi ma deve anche contenere un elemento essenziale di una qualsiasi proposta contrattuale, la volontà di vincolarsi.

 

Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 20-03-2018, n. 6930 (rv. 647540-01)

Qualora il datore di lavoro affidi la procedura di selezione del personale a una società esterna, senza tuttavia manifestare la volontà di vincolarsi ai risultati dell'operato del terzo, non si è in presenza di un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c. , ma di un invito a proporre, dal quale non sorge alcun vincolo giuridico, con la conseguenza che il comportamento tenuto dal datore di lavoro nella fase di informazione degli aspiranti sui risultati della selezione non può fondare una pretesa risarcitoria per violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede, obbligo che ha sempre carattere strumentale e accessorio rispetto ad altra obbligazione di fonte contrattuale o legislativa, nella specie assente. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/07/2012)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

Non si è redatto correttamente il prospetto informativo nella sollecitazione al pubblico risparmio, la responsabilità è extracontrattuale.

 

Cass. civ. Sez. I Sent., 14-06-2018, n. 15707 (rv. 649278-01)

In tema di sollecitazione al pubblico risparmio, la responsabilità per violazione delle regole destinate a disciplinare il prospetto informativo che correda l'offerta di prodotti finanziari ha natura aquiliana, essendo tali regole volte a tutelare un insieme ancora indeterminato di soggetti ed a consentire a ciascuno di essi la corretta percezione dei dati occorrenti al compimento di scelte consapevoli, non essendo ancora configurabile, al momento dell'emissione del prospetto, un contatto sociale con i futuri eventuali investitori. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/05/2016)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

 

Bando di concorso e offerta al pubblico.

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 28-11-2011, n. 25045

Posto che, nel lavoro pubblico contrattuale, il bando di concorso è configurabile come offerta al pubblico, il superamento della procedura concorsuale, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato le situazioni giuridiche individuali corrispondenti alle previsioni del bando, di guisa che va affermato il diritto del vincitore di concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile a far data dal momento indicato dal bando, anche se precedente all'inizio dell'attività lavorativa.

FONTI Foro It., 2012, 1, 1, 84

 

Parcheggio a pagamento di autoveicoli in zone recintate. Il titolare del parcheggio espone un cartello dove dichiarare di non rispondere del furto di autoveicoli, andrà esente da responsabilità in caso di furto? No.

 

Cass. civ. Sez. III, 27-01-2009, n. 1957

In caso di parcheggio di un automezzo in un'area recintata a ciò predisposta e gestita da una società, va esclusa l'applicabilità della norma di cui all'art. 7, comma 1 lett. f), del d.lgs. n. 285 del 1992, che si riferisce alla destinazione di zone cittadine a parcheggio con dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento, vertendosi, invece, in tema di contratto atipico di parcheggio per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito.

Peraltro, per la sussistenza dell'obbligo di custodia, non é necessario l'affidamento del veicolo ad una persona fisica, poiché la consegna può realizzarsi attraverso l'immissione dello stesso nella predetta area, previo perfezionamento del contratto mediante l'introduzione di monete nell'apposito meccanismo, ben potendo l'obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette specificamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza, bastando in proposito diverse ed equipollenti modalità, quali l'adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate.

Ne consegue la responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, senza che essa possa essere esclusa dall'avviso affisso prima dell'ingresso nell'area del parcheggio, con cui il gestore rappresenti di non rispondere del furto totale o parziale delle auto, poichè essa rappresenta una clausola di esclusione della responsabilità di carattere vessatorio e, pertanto, inefficace se non approvata specificamente per iscritto, dovendosi qualificare la medesima come condizione generale di contratto, nel mentre il predetto avviso, può, piuttosto, ritenersi assimilabile ad un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ.. (Rigetta, App. Milano, 19/03/2004)

FONTI Mass. Giur. It., 2009.

 

La giurisprudenza sull’offerta al pubblico è scarsa, riportiamo questa vecchia massima dove si ribadisce che l’offerta al pubblico deve essere completa, non basta, quindi, indicare la qualità di un prodotto per aversi offerta al pubblico.

 

Cass. civ., 11-01-1982, n. 101

La semplice indicazione delle qualità di un prodotto apposta sui contenitori di esso concreta una mera promessa di qualità, ma non è sufficiente ad integrare un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c. c. da parte del produttore, né sotto il profilo soggettivo, non esprimendo la volontà di concludere un contratto di un certo tipo, né sotto quello oggettivo, cioè della possibilità di individuazione dell'oggetto e della causa del relativo contratto, che possa essere perfezionato dalla successiva adesione di chi acquisti il prodotto presso un rivenditore.

FONTI  Mass. Giur. It., 1982
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