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		Giurisprudenza 
		 
		
		L’interesse del creditore è elemento fondamentale della prestazione; nel 
		caso di obbligazioni che sorgono da contratto questo interesse non è un 
		elemento diverso dagli interessi delle parti che realizzano la causa 
		concreta; l’interesse del creditore, quindi si inserisce nella causa 
		concreta del contratto e la sua mancata realizzazione produce il vizio 
		della causa. 
		 
		
		Cass. civ. Sez. III Sent., 24-07-2007, n. 16315 
		Nel contratto di viaggio vacanza 
		"tutto compreso" (c.d. "pacchetto turistico" o "package", disciplinato 
		attualmente dagli artt. 82 e segg. del D.Lgs. n. 206 del 2005 - c.d. 
		"codice del consumo"), che si caratterizza per la prefissata 
		combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, 
		dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori 
		(itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, 
		ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata 
		superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentesi per un periodo di 
		tempo comportante almeno un soggiorno notturno, la "finalità turistica" 
		(o "scopo di piacere") non è un motivo irrilevante ma si 
		sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a 
		soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, 
		l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla 
		realizzazione del preminente scopo vacanziero.  
		 
		
		L’interesse elemento fondamentale dell’obbligazione, può far capo anche 
		a un soggetto diverso dal creditore. 
		 
		
		Cass. civ. Sez. III, 28-03-2006, n. 7083  
		Il cosiddetto contratto di 
		sponsorizzazione - figura non specificatamente disciplinata dalla legge 
		- comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto - il quale 
		viene detto "sponsorizzato" (ovvero, secondo la terminologia 
		anglosassone, "sponsee") - si obbliga, dietro corrispettivo, a 
		consentire ad altri l'uso della propria immagine e del proprio nome per 
		promuovere presso il pubblico un marchio o un prodotto; tale uso 
		dell'immagine pubblica può anche prevedere che lo "sponsee" tenga 
		determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del 
		prodotto oggetto di commercializzazione. L'obbligazione assunta dallo 
		sponsorizzato ha natura patrimoniale, ai sensi dell'art.1174 cod. civ., 
		e corrisponde all'affermarsi, nel costume sociale, della 
		commercializzazione del nome e dell'immagine personale e viene 
		accompagnata, di regola, da un diritto di "esclusiva".   | 
	
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