Giurisprudenza.

 

Il bando di concorso per posti di lavoro è promessa unilaterale oppure offerta al pubblico?

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 25-11-1999, n. 13138

Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 1989 c.c. , ma, essendo preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro, che esigono il consenso delle controparti, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, a norma dell'art. 1336 c.c. ; tale offerta può essere di un contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con l'accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, il quale si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso e ha per oggetto l'obbligo per entrambe le parti o per il suo offerente, nel caso di preliminare unilaterale, della stipulazione del contratto definitivo con chi risulti vincitore. FONTI  Riv. It. Dir. Lav., 2000, II, 659.

 

 

Trib. Foggia Sez. lavoro, 17-01-2013

Il bando di un concorso per l'assunzione di lavoratori non è riconducibile alla previsione ex art. 1989 c.c., relativa alla promessa al pubblico come negozio unilaterale dotato di efficacia in deroga alla regola generale sancita dall'art. 1987 c.c. e, per questo vincolante per il promittente, a prescindere da manifestazione di consenso da parte dei beneficiari. Ed infatti, il bando di concorso, essendo finalizzato alla stipulazione di contratti di lavoro, che richiedono il consenso delle controparti, rappresenta, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è finalizzato, un'offerta al pubblico, ex art. 1336 c.c., che risulta revocabile solo finché non sia intervenuta l'accettazione da parte dei soggetti interessati. FONTI De Agostini Giuridica 2013.

 

Il titolo cambiario non è promessa al pubblico.

 

Cass. civ. Sez. I, 08-03-1995, n. 2707

Il titolo cambiario non è configurabile come dichiarazione unilaterale rivolta a persona non determinata, atteso che il diritto alla prestazione in esso indicata non si puntualizza, come nelle promesse al pubblico, nei confronti di una serie indeterminata di soggetti che vengano a trovarsi nella specifica situazione prefigurata nella dichiarazione ( art. 1989 c.c. ), ma sorge invece in favore dell'originario prenditore del titolo, il cui nominativo deve essere indicato, a pena della nullità (art. 1, n. 6, legge cambiaria) sul titolo medesimo, e può essere fatto valere da altri soggetti solo a seguito del trasferimento del titolo, nel rispetto delle forme che presiedono alla sua circolazione; il destinatario della dichiarazione è quindi sempre determinato e si identifica in uno dei soggetti del rapporto fondamentale.

Ne deriva che ai titoli cambiari non è applicabile il comma 2 dell'art. 2704 c.c. il quale con riferimento alle dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata, prevede che la data della scrittura privata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova, valendo per essi la regola stabilita dal comma 1 dello stesso articolo. FONTI  Mass. Giur. It., 1995 


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