Giurisprudenza

 

Abbiamo visto che la rescissione è vista con sfavore dal legislatore che sottopone la relativa azione a brevissimi termini di prescrizione; essenziale diviene, allora, stabilire se la rescissione ex art. 1448 c.c. (ultra dimidium) contempli un’ipotesi di usura, rendendo così il contratto nullo per contrarietà a norme imperative. La risposta della giurisprudenza di merito è sostanzialmente positiva.

 

 

Trib. Avezzano, 04-03-2015

L'usura pecuniaria di interessi presenta carattere oggettivo (art. 644, comma 1 e 3 primo periodo, c.p.) e sanzione civilistica nell'art. 1815 c.c. L'usura, pur pecuniaria, non ad interessi (seppur contro un capitale), invece, presenta sempre carattere soggettivo, postulando la condizione di difficoltà economica o finanziaria della persona pregiudicata, oltre che la sproporzione rispetto al tasso medio praticato per operazioni analoghe sul mercato. Secondo la corrente che ricostruisce il rimedio civilistico di tale reato nella nullità virtuale, tali requisiti soggettivi ed oggettivi sono sufficienti per determinare l'invalidità del contratto di scambio, mentre per la corrente che rintraccia il suddetto rimedio nell'azione di rescissione generale, è altresì necessario che ricorrano i presupposti di sproporzione qualificata e di approfittamento di cui all'art. 1448 c.c.

FONTI Sito Il caso.it, 2015

 

 

Trib. Bari, 20-03-2007

In un contratto a prestazioni corrispettive in cui una delle prestazioni sia manifestamente squilibrata, perché si possa invocare la fattispecie penale di usura occorre che si dia prova sia dello stato di bisogno che dell'approfittamento, quanto meno inteso come conoscenza del presupposto soggettivo concernente l'altra parte.

Il rapporto di equilibrio tra le prestazioni non costituisce un principio generale del diritto dei contratti che il giudice può attuare al di là delle ipotesi in cui la legge gli attribuisce espressamente tale potere, ossia nel giudizio di rescissione e di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. L'equità è fonte di integrazione del contratto e non legittima un potere correttivo del giudice allorquando la prestazione sia validamente determinata dalle parti.

FONTI  Obbl. e Contr., 2007, 8-9

 

 

Cass. pen. Sez. III, 26-10-2006, n. 2841

In tema di riduzione in schiavitù o in servitù, la situazione di necessità della vittima costituisce il presupposto della condotta approfittatrice dell'agente e, pertanto, tale nozione non può essere posta a paragone con lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. , ma va piuttosto posta in relazione alla nozione di bisogno indicata nel delitto di usura aggravata ( art. 644, comma quinto, n. 3 cod. pen. ) o allo stato di bisogno utilizzato nell'istituto della rescissione del contratto ( art. 1418 cod. civ.). 

La situazione di necessità va, quindi, intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale: in altri termini, coincide con la definizione di "posizione di vulnerabilità" indicata nella decisione quadro dell'Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la legge 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto dare attuazione. (Rigetta, App. Catanzaro, 3 ottobre 2005)

FONTI  CED Cassazione, 2007 

 

Sullo stato di bisogno nella rescissione.

 

Cass. civ. Sez. VI - 2, 05-06-2014, n. 12665

L'accertamento dello stato di bisogno, ai fini della rescissione del contratto per lesione ai sensi dell'art. 1448 c.c., non deve necessariamente consistere in una vera e propria situazione d'indigenza, essendo sufficiente anche una contingente situazione di disagio economico, per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte ad impegni di pagamento con mezzi normali, così determinando il soggetto passivo a stipulare atti dispositivi che, altrimenti, non sarebbero stati stipulati.

FONTI Ced Cassazione

 

 

Sulla lesione ultra dimidium.

 

Cass. civ. Sez. II, 09-02-2011, n. 3176

La piana esegesi dell'art. 1448, comma 2, c.c., non lascia adito a dubbi di sorta sul fatto che la lesione, per legittimare l'azione generale di rescissione, deve eccedere la metà del valore che la controprestazione a carico della parte danneggiata aveva al tempo del contratto. FONTI Notariato, 2011, 3, 259