Giurisprudenza

La responsabilità del ministero dell’istruzione per i danni agli allievi della scuola.

 

Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 19-09-2017, n. 21593

In caso di danni occorsi agli alunni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, si può prospettare, a carico del Ministero dell'Istruzione (come pure, in caso di scuola privata, dell'ente che la gestisce), una duplice forma di responsabilità, sia pure indiretta (a mente dell'art. 2049 c.c., secondo cui "i padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti"), esperibile contemporaneamente:

a) una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto di vigilare;

b) una responsabilità extracontrattuale per fatti imputabili ai propri dipendenti, se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri: essa, in particolare, può attenere, da un lato, all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori, ex artt. 2047 e 2048 c.c., e, dall'altro, all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia, ex artt. 2043 e 2051 c.c.

FONTI
Quotidiano Giuridico, 2017

 

La responsabilità del sorvegliante dell’incapace, anche se è un sorvegliante di fatto.

 

Cass. civ. Sez. III, 26-01-2016, n. 1321

Risponde, ai sensi dell'art. 2047, comma 1, c.c., dei danni cagionati dall'incapace maggiorenne non interdetto colui che abbia liberamente scelto di accogliere l'incapace nella propria sfera personale, convivendo con esso ed assumendone spontaneamente la sorveglianza, sicché, per dismettere tale responsabilità, è necessaria una determinazione di volontà uguale e contraria, che può essere realizzata anche trasferendo su altro soggetto l'obbligo di sorveglianza sì da sostituire all'affidamento volontario preesistente un altro quanto meno equivalente la cui idoneità va verificata dal giudice con valutazione prognostico-ipotetica "ex ante" riferita al momento "del passaggio delle consegne". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva riconosciuto il trasferimento del dovere di sorveglianza su un incapace maggiorenne da un genitore all'altro, nella decisione della madre di non proseguire la convivenza con il figlio e nella contestuale libera e consapevole decisione del padre di portarlo con sé a vivere in campagna, in luogo astrattamente idoneo all'esercizio della sorveglianza in condizioni addirittura preferibili a quelle in precedenza offerte dalla madre). (Rigetta, App. Torino, 05/03/2012)

FONTI
CED Cassazione, 2016

 

 

Bisogna provare di aver affidato la sorveglianza dell’incapace a altra persona.

 

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 26-05-2017, n. 13412

Qualora la responsabilità del genitore per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore trovi fondamento nella fattispecie di cui all'art. 2047 cod. civ. e non in quella di cui all'art. 2048 cod. civ., incombe sul genitore del danneggiante la prova dell'affidamento ad altro soggetto della sorveglianza dell'incapace. Detta prova è particolarmente rigorosa, dovendo egli provare di non aver potuto impedire il fatto e quindi dimostrare un fatto impeditivo assoluto.

FONTI
Quotidiano Giuridico, 2017

 

 

Una interessante sentenza del tribunale di Campobasso, che, secondo me, parte da un errore logico; non è affatto vero che l’incapace, perché tale, agisca senza dolo o colpa. La sentenza sembra invece affermare che l’illecito dell’incapace sia determinato da una sorta di responsabilità oggettiva, basta cioè che si sia prodotto il danno che se fosse stato prodotto da persona capace, doveva anche essere stato provocato con dolo o colpa.

 

Trib. Campobasso, 15-05-2014

Ai fini del riconoscimento della responsabilità del sorvegliante, ex art. 2047 c.c., è necessario che il fatto commesso dall'incapace presenti tutte le caratteristiche oggettive dell'antigiuridicità, ovvero sia tale che, se fosse assistito da dolo o colpa, integrerebbe un fatto illecito.

FONTI De Agostini giuridica , 2014

 

Per esservi responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace è necessario che l’incapace abbia commesso un fatto illecito; giustamente la cassazione ritiene che questo non vi sia senza dolo. Si noti come questa sentenza smentisca quella sopra riportata del tribunale di Campobasso.

 

Cass. civ. Sez. III, 30-03-2011, n. 7247

Ai fini della responsabilità di cui all'art. 2047 c.c., il giudice deve accertare se il comportamento dell'incapace sia oggettivamente antigiuridico e se esso sia stato causativo del danno lamentato.

Solo se si ravvisa detta antigiuridicità del comportamento dell'incapace, per effetto della presunzione disposta dall'art. 2047 c.c., sussiste la responsabilità del soggetto, cui è affidata la sorveglianza dell'incapace, salva la prova liberatoria. Nel caso di specie, si è negato il requisito dell'ingiustizia del danno in un caso in cui l'evento lesivo si era verificato durante una partita di pallone, nel normale contesto di un'azione di gioco, così che non vi era volontà di ledere.

FONTI Resp. civ., 2011, 5, 386

 

 

 

Se il fatto è commesso da un minore, bisogna verificare se questo era capace o meno d’intendere o di volere; in quest’ultimo caso di applicherà l’art. 2047 e non il 2048. L’aspetto interessante di questa sentenza è che individua nella prova liberatoria per il genitore il fatto che questi si fosse attivato per istruire il minore su come doveva comportarsi alla guida della sua bicicletta o gli fosse stato vicino, comportamenti che sono mancati; non il solo caso fortuito può quindi essere considerato prova liberatoria.


Trib. Milano, 15-05-2012

Dei danni subiti da una persona che, appena uscita dal portone dell'edificio in cui abitava, era stata investita alle spalle da una bicicletta guidata da un minore incapace di intendere e di volere, risponde il genitore di quest'ultimo, ove non dimostri di aver vietato la circolazione del figlio sul marciapiede a velocità sostenuta o, comunque, di essergli stato accanto onde controllarlo e fare in modo che moderasse l'andatura.

FONTI Foro It., 2012, 7-8, 1, 2194.

 

Per accertare che un minore non abbia capacità d’intendere o di volere non è necessario, secondo la cassazione, che si svolgano perizie.

 

Cass. civ. Sez. III, 19-11-2010, n. 23464

Nel caso di danni procurati da un minore ad un coetaneo, non è necessario che il giudice svolga indagini tecniche di carattere psicologico per affermare o escludere l'incapacità di intendere o di volere del danneggiante per gli effetti di cui all'art. 2047 c.c., qualora le modalità del fatto e l'età di quest'ultimo siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro. FONTI Foro It., 2011, 5, 1, 1448.