Giurisprudenza
La responsabilità del ministero
dell’istruzione per i danni agli allievi della scuola.
Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 19-09-2017, n. 21593 In caso di danni occorsi agli alunni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, si può prospettare, a carico del Ministero dell'Istruzione (come pure, in caso di scuola privata, dell'ente che la gestisce), una duplice forma di responsabilità, sia pure indiretta (a mente dell'art. 2049 c.c., secondo cui "i padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti"), esperibile contemporaneamente: a) una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto di vigilare; b) una responsabilità extracontrattuale per fatti imputabili ai propri dipendenti, se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri: essa, in particolare, può attenere, da un lato, all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori, ex artt. 2047 e 2048 c.c., e, dall'altro, all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia, ex artt. 2043 e 2051 c.c. FONTI
La responsabilità del
sorvegliante dell’incapace, anche se è un sorvegliante di fatto. Cass. civ. Sez. III, 26-01-2016, n. 1321 Risponde, ai sensi dell'art. 2047, comma 1, c.c., dei danni cagionati dall'incapace maggiorenne non interdetto colui che abbia liberamente scelto di accogliere l'incapace nella propria sfera personale, convivendo con esso ed assumendone spontaneamente la sorveglianza, sicché, per dismettere tale responsabilità, è necessaria una determinazione di volontà uguale e contraria, che può essere realizzata anche trasferendo su altro soggetto l'obbligo di sorveglianza sì da sostituire all'affidamento volontario preesistente un altro quanto meno equivalente la cui idoneità va verificata dal giudice con valutazione prognostico-ipotetica "ex ante" riferita al momento "del passaggio delle consegne". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva riconosciuto il trasferimento del dovere di sorveglianza su un incapace maggiorenne da un genitore all'altro, nella decisione della madre di non proseguire la convivenza con il figlio e nella contestuale libera e consapevole decisione del padre di portarlo con sé a vivere in campagna, in luogo astrattamente idoneo all'esercizio della sorveglianza in condizioni addirittura preferibili a quelle in precedenza offerte dalla madre). (Rigetta, App. Torino, 05/03/2012) FONTI
Bisogna provare di aver affidato la
sorveglianza dell’incapace a altra persona.
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza,
26-05-2017, n. 13412
Qualora la responsabilità del
genitore per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore
trovi fondamento nella fattispecie di cui all'art. 2047 cod. civ. e non
in quella di cui all'art. 2048 cod. civ., incombe sul genitore del
danneggiante la prova dell'affidamento ad altro soggetto della
sorveglianza dell'incapace. Detta prova è particolarmente rigorosa,
dovendo egli provare di non aver potuto impedire il fatto e quindi
dimostrare un fatto impeditivo assoluto.
FONTI
Una interessante
sentenza del tribunale di Campobasso, che, secondo me, parte da un
errore logico; non è affatto vero che l’incapace, perché tale, agisca
senza dolo o colpa. La sentenza sembra invece affermare che l’illecito
dell’incapace sia determinato da una sorta di responsabilità oggettiva,
basta cioè che si sia prodotto il danno che se fosse stato prodotto da
persona capace, doveva anche essere stato provocato con dolo o colpa.
Trib. Campobasso, 15-05-2014
Ai fini del riconoscimento della
responsabilità del sorvegliante, ex art. 2047 c.c., è necessario che il
fatto commesso dall'incapace presenti tutte le caratteristiche oggettive
dell'antigiuridicità, ovvero sia tale che, se fosse assistito da dolo o
colpa, integrerebbe un fatto illecito.
FONTI De Agostini giuridica , 2014
Per esservi
responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace è
necessario che l’incapace abbia commesso un fatto illecito; giustamente
la cassazione ritiene che questo non vi sia senza dolo. Si noti come
questa sentenza smentisca quella sopra riportata del tribunale di
Campobasso.
Cass. civ. Sez. III, 30-03-2011, n. 7247
Ai fini della responsabilità di
cui all'art. 2047 c.c., il giudice deve accertare se il comportamento
dell'incapace sia oggettivamente antigiuridico e se esso sia stato
causativo del danno lamentato.
Solo se si ravvisa detta
antigiuridicità del comportamento dell'incapace, per effetto della
presunzione disposta dall'art. 2047 c.c., sussiste la responsabilità del
soggetto, cui è affidata la sorveglianza dell'incapace, salva la prova
liberatoria. Nel caso di specie, si è negato il requisito
dell'ingiustizia del danno in un caso in cui l'evento lesivo si era
verificato durante una partita di pallone, nel normale contesto di
un'azione di gioco, così che non vi era volontà di ledere.
FONTI Resp. civ., 2011, 5, 386
Se il fatto è
commesso da un minore, bisogna verificare se questo era capace o meno
d’intendere o di volere; in quest’ultimo caso di applicherà l’art. 2047
e non il 2048. L’aspetto interessante di questa sentenza è che individua
nella prova liberatoria per il genitore il fatto che questi si fosse
attivato per istruire il minore su come doveva comportarsi alla guida
della sua bicicletta o gli fosse stato vicino, comportamenti che sono
mancati; non il solo caso fortuito può quindi essere considerato prova
liberatoria.
Dei danni subiti da una persona che,
appena uscita dal portone dell'edificio in cui abitava, era stata
investita alle spalle da una bicicletta guidata da un minore incapace di
intendere e di volere, risponde il genitore di quest'ultimo, ove non
dimostri di aver vietato la circolazione del figlio sul marciapiede a
velocità sostenuta o, comunque, di essergli stato accanto onde
controllarlo e fare in modo che moderasse l'andatura.
FONTI Foro It., 2012, 7-8, 1, 2194.
Per accertare che
un minore non abbia capacità d’intendere o di volere non è necessario,
secondo la cassazione, che si svolgano perizie.
Cass. civ. Sez. III, 19-11-2010, n. 23464
Nel caso di danni procurati da un
minore ad un coetaneo, non è necessario che il giudice svolga indagini
tecniche di carattere psicologico per affermare o escludere l'incapacità
di intendere o di volere del danneggiante per gli effetti di
cui all'art. 2047 c.c., qualora le modalità del fatto e l'età di
quest'ultimo siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o
nell'altro. FONTI Foro It., 2011, 5, 1, 1448. |