Giurisprudenza
I veicoli, e nella specie gli autoveicoli, per beneficare
dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile devono
circolare sulle strade o in aree ad esse equiparate; non c’è la garanzia
quando la circolazione avvenga in altri luoghi, come, nel caso della
massima, su una pista da sci, ma in generale il discorso può essere
esteso ai percorsi in fuori strada.
Cassazione, sez. III , sentenza 20
ottobre 2016, n. 21254.
Presupposto
dell'applicazione dell'articolo 2054 c.c. e della correlata normativa
attinente alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
da circolazione di veicoli è che il sinistro avvenga in un'area stradale
o ad essa equiparata, onde in una pista innevata di sci, non essendo
aperta per uso stradale bensì per l'esercizio di uno sport che non si
avvale di un veicolo indicato dal Codice della strada per la
circolazione, non può verificarsi un sinistro alle cui conseguenze
risarcitorie sia applicabile la normativa suddetta. Fonte, De Agostini
Giuridica, 2016.
Un caso
interessante.. i veicoli di soccorso e polizia devono anch’essi
rispettare le regole della normale prudenza, ma è anche vero che un
obbligo di far passare tali veicoli incombe sugli altri conducenti di
veicoli.
Cass. civ. Sez. III, 25-11-2014, n. 24990 In
tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, se è vero che
i conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia, ambulanza,
vigili del fuoco), anche quando procedono previa attivazione del
dispositivo acustico d'allarme (c.d. sirena), non sono comunque
esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza
nell'approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale
generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti
dall'obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in
grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza. Il principio,
già enunciato dal giudice di legittimità, è stato nuovamente affermato
con sentenza del 25 novembre 2014, n. 24990. FONTI Quotidiano Giuridico,
2014
Nel caso di
investimento di un pedone non basta sostenere che il pedone attraversava
al di fuori delle strisce pedonali, ma che questi abbia anche tenuto una
condotta imprevedibile. Nella seconda sentenza di afferma, in pratica,
lo stesso principio.
Cass. civ. Sez. III, 18-11-2014, n. 24472
L'anomalia della condotta del pedone
che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di
attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di
responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum"
dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera
inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito,
ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della
strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di
marcia del veicolo investitore. (Cassa con rinvio, App. Perugia,
06/12/2010) FONTI CED Cassazione, 2014.
Cass. civ. Sez. III, 05-03-2013, n.
5399
L'accertamento del comportamento
colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per
l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre
necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo
carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere
fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso
in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo
di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che
sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente,
sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il
veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità
eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo. (Rigetta,
App. Roma, 16/12/2008)
FONTI CED Cassazione, 2013
Un principio affermato dalla
cassazione: vulneratus ante omnia reficiendus.
Si può tradurre come: Il danneggiato
ha diritto sempre e comunque al risarcimento, specie nella circolazione
stradale; insieme a questa sentenza si segnala anche la sentenza del 13
gennaio 2015 n. 274 contro il Fondo di garanzia per le vittime della
strada ( non strettamente legata al presente lavoro) dove sono enunciati
importanti principi in tema di oneri di prova e di criteri di
valutazione della prova per testimoni.
Cass. civ. Sez. III, 18-11-2014, n. 24469 (rv. 633400) In
tema di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli a motore,
l'applicazione del principio solidaristico di rilievo sovranazionale "vulneratus
ante omnia reficiendus", impone in sede sostanziale l'interpretazione
delle norme di legge che disciplinano l'assicurazione r.c.a. in modo
coerente con la finalità di tutela della vittima, e comporta in sede
processuale che il giudice deve compiere ogni sforzo, nei limiti del
principio dispositivo e dei poteri attribuitigli dall'ordinamento, per
l'accertamento della verità e la liquidazione del danno patito dalla
vittima. FONTI CED Cassazione, 2014
Nel caso di
scontro tra veicoli vige il principio del concorso di colpa, ma questo
non è superato se si accerta la colpa di un solo conducente senza
accertare la colpa dell’altro. Anche nella successiva ordinanza si
afferma lo stesso principio.
Cass. civ. Sez. III, 04-11-2014, n.
23431
In tema di responsabilità derivante da
circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice
abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo,
ritenere superata la presunzione posta a carico anche
dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad
verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta
di guida corretta.
(Nella specie, la S.C. ha rigettato il
ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva
applicato la presunzione di pari responsabilità perché, all'esito
dell'istruttoria compiuta, per la mancanza "di dati idonei alla piena
ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso", non era
stato possibile accertare l'esatta dinamica dell'incidente, ed in
particolare se l'attore/danneggiato avesse tenuto una corretta condotta
di guida esente da ogni censura). (Rigetta, App. Roma, 29/03/2011) FONTI
CED Cassazione, 2014.
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza,
16-09-2013, n. 21130
Nel caso di scontro tra veicoli, la
presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha
carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia
impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei
conducenti coinvolti nel sinistro; l'accertamento della intervenuta
violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la
precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento
dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta
violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali
precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme
comportare l'affermazione di una colpa concorrente. (Rigetta, App.
Venezia, 11/04/2011)
FONTI CED Cassazione, 2013
Una interessante sentenza in tema di prescrizione quando vi sia
responsabilità del conducente e del proprietario.
Cass. civ. Sez. III, 27-06-2014, n. 14636 (rv. 631707)
In tema di responsabilità per danni da
circolazione di veicoli a motore, la natura solidale dell'obbligazione
risarcitoria a carico dell'assicuratore, del proprietario del veicolo ed
eventualmente del conducente, comporta che, ai fini della prescrizione
del diritto risarcitorio, gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato
nei confronti dell'assicuratore esplichino efficacia anche nei riguardi
del proprietario e del conducente del veicolo danneggiante, in
applicazione del principio sancito nell'art. 1310 cod. civ., che estende
a tutti i debitori solidali dell'obbligazione l'efficacia interruttiva
della prescrizione, derivante da qualunque atto compiuto nei confronti
di uno di essi. (Rigetta, App. Roma, 27/06/2007)
FONTI CED Cassazione, 2014
Il tipo di accertamento del giudice in merito alle modalità del
sinistro.
Cass. civ. Sez. III, 14-02-2014, n. 3424
In tema di responsabilità da sinistri
derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice del
merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al
comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si
concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di
legittimità, quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici
e da errori giuridici.
FONTI Quotidiano Giuridico, 2014. |