Giurisprudenza

Un tema delicato, la p.a. è responsabile per il fatto illecito dei concessionari?

 

Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 2018, n. 4026

 In tema di responsabilità civile, l'inserimento del concessionario dell'attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta che dei danni arrecati dal fatto illecito del concessionario medesimo risponda l'autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo.

Per esservi la responsabilità del padrone o del committente è necessario che vi sia un regolare contratto di lavoro? No, basta avvalersi dell’opera altrui.

Cass. civ. Sez. III, 06-06-2014, n. 12833

Il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, a prescindere dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato.

La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa, invero, sul principio cuius commoda eius et incommoda o, più precisamente, dell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino. Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente, essendo al riguardo sufficiente la mera occasionalità necessaria.

(Fattispecie avente ad oggetto la responsabilità dell'Amministrazione Comunale per il danno subito dal minore in conseguenza della condotta colposa del terzo prestatore della cui attività si sia avvalsa l'Amministrazione medesima per l'adempimento delle prestazioni ricreative oggetto del contratto stipulato con i genitori del minore affidato al centro estivo comunale). FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica 2014.

Un dipendente si sente male ed è soccorso in ritardo, il datore di lavoro è responsabile ex art. 2049? Sì, anche se non da solo.

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 13-11-2017, n. 26751

Il ritardo, determinato, in parte, dalla condotta del superiore gerarchico, nel prestare soccorso a un dipendente colto da malore è imputabile al datore di lavoro ex articolo 2049 c.c. Qualora, dal detto ritardo consegua un danno al lavoratore, il datore di lavoro è tenuto al relativo risarcimento in solido ex articolo 2055 c.c. con tutti i soggetti che hanno concorso a determinare il danno (nel caso di specie, la società e la struttura sanitaria).

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2017 

Per essere responsabili ex art. 2049 non è necessario che vi sia un rapporto di causalità tra mansioni e fatto illecito, ma basta che vi sia un rapporto di occasionalità necessaria, anche nel senso della sola agevolazione del fatto illecito.

Cass. civ. Sez. III, 22-09-2017, n. 22058

In tema di fatto illecito, la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato responsabilità dell'azienda ospedaliera per i danni provocati da un medico autore di violenza sessuale in danno di paziente, perpetrata in ospedale e in orario di lavoro, nell'adempimento di mansioni di anestesista, narcotizzando la vittima in vista di un intervento chirurgico). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/02/2014)

 

La responsabilità dei padroni e committenti è oggettiva, come si veda da queste sentenze.

 

Cass. civ. Sez. III, 19-07-2012, n. 12448 (rv. 623354)

La società di intermediazione mobiliare risponde a titolo oggettivo dei danni causati ai risparmiatori dai propri preposti, sulla base dell'esistenza del solo nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore finanziario e l'illecito, a prescindere da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa della preponente, ed a nulla rilevando che la condotta truffaldina del promotore abbia avuto inizio prima ancora del sorgere del rapporto di preposizione tra lo stesso e la SIM. (Cassa con rinvio, App. Roma, 21/12/2006) FONTI CED Cassazione, 2012.

 

Cass. civ. Sez. I, 20-01-2012, n. 789

Ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., gli effetti del comportamento dei dipendenti ricadono sul principale ove tra l'illecito ed il rapporto di lavoro sussista quel nesso di occasionalità necessaria che si riscontra ogni qual volta le mansioni del dipendente abbiano reso possibile o agevolato la sua condotta, e quindi anche nel caso che egli agisca autonomamente nell'ambito dell'incarico, e persino ove lo stesso ecceda dai limiti concessi o trasgredisca agli ordini ricevuti, attuando anche una condotta contraria alle direttive e non riconducibile agli interessi del datore. FONTI Massima redazione De Agostini Giuridica, 2012.

Per esservi la responsabilità dei padroni e dei committenti è necessario che vi sia il nesso di “occasionalità necessaria” tra il fatto illecito e le mansioni o l’incarico affidato.
Questa sentenza affronta il tema delicato della responsabilità della banca per il fatto illecito del promotore finanziario, indicato dalla banca, nei confronti dei clienti della banca. La banca o l’intermediario non sono, però, sempre responsabili.

Cass. civ. Sez. III, 04-03-2014, n. 5020 (rv. 630645)

Ai fini della sussistenza della responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate occorre, ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge 2 gennaio 1991, n. 1, e dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui sia adibito.

Ne consegue che, ove l'investitore abbia incautamente comunicato al promotore i codici di accesso al proprio conto corrente, rendendo così possibile il fatto illecito di quest'ultimo, consistito nel compimento di indebite operazioni di bonifico, va esclusa la responsabilità dell'intermediario FONTI CED Cassazione, 2014

 

Cass. civ. Sez. I, 13-12-2013, n. 27925

La responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari va esclusa allorquando la condotta del danneggiato presenti connotati di "anomalia", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche.

(Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha escluso la corresponsabilità della banca nell'attività illecita svolta da un consulente finanziario, il quale operava in borsa per conto dei propri clienti senza alcun vincolo di mandato, utilizzando un conto corrente cointestato ovvero servendosi dei codici di accesso ai servizi di banca "on line" consegnatigli dagli stessi clienti, a fronte del riconoscimento di un compenso determinato al di fuori del sistema delle commissioni bancarie d'uso per operazioni similari). FONTI CED Cassazione, 2013

L’organizzatore del viaggio è responsabile del fatto illecito del terzo di cui si siano avvalsi? Sì. Anche qui torna, seppure non espresso, il concetto di occasionalità necessaria.

Cass. civ. Sez. III, 11-12-2012, n. 22619

Sia il venditore che l'organizzatore di viaggi turistici "tutto compreso" rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa "in eligendo" o "in vigilando", ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore. (In virtù di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del "tour operator" per i danni patiti da un viaggiatore durante un trasferimento in taxi, offerto dall'organizzatore di viaggio, dall'aeroporto all'albergo). (Cassa con rinvio, App. Perugia, 22/12/2009) FONTI CED Cassazione, 2012.