Giurisprudenza

Sull’applicazione analogica delle cause di sospensione

Cass. civ. Sez. V, 05-12-2014, n. 25764

La disciplina legale della prescrizione inerisce all'ordine pubblico ed è sottratta al potere dispositivo delle parti e le cause di sospensione della prescrizione, sia se contenute nel c.c. (art. 2941 c.c. ) che in altre leggi, integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14 preleggi , con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerate.

FONTI  De Agostini Giuridica , 2014.

 

La sospensione della prescrizione tra i coniugi non vale per l’assegno di mantenimento, e la massima spiega anche il perché.

 

Cass. civ. Sez. I, 04-04-2014, n. 7981

La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati.

Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione. (Rigetta, App. Torino, 15/07/2008) FONTI CED Cassazione, 2014

 


Vai alla pagina iniziale di diritto privato in rete