Giurisprudenza
Sull’applicazione
analogica delle cause di sospensione
Cass. civ. Sez. V, 05-12-2014, n. 25764
La disciplina legale
della prescrizione inerisce all'ordine pubblico ed è sottratta al potere
dispositivo delle parti e le cause di sospensione della prescrizione,
sia se contenute nel c.c. (art. 2941 c.c. ) che in altre leggi,
integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14
preleggi , con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione
oltre i casi e i tempi in esse considerate.
FONTI De Agostini Giuridica ,
2014.
La sospensione della prescrizione tra
i coniugi non vale per l’assegno di mantenimento, e la massima spiega
anche il perché.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-2014, n. 7981
La sospensione della prescrizione tra
coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova applicazione al
credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di
separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico
letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da
individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della
coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni
individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione
dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di
prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra
coniugi separati.
Nel regime di separazione, infatti,
non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il
coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è
già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le
relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della
convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art.
232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e
collaborazione. (Rigetta, App. Torino, 15/07/2008) FONTI CED Cassazione,
2014
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