Giurisprudenza

Sui poteri del tutore in caso di decisioni sulla salute dell’incapace.

 

Cass. civ. Sez. I Sent., 16-10-2007, n. 21748 (rv. 598965)

In tema di attività medica e sanitaria, il carattere personalissimo del diritto alla salute dell'incapace comporta che il riferimento all'istituto della rappresentanza legale non trasferisce sul tutore un potere "incondizionato" di disporre della salute della persona in stato di totale e permanente incoscienza. Nel consentire al trattamento medico o nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla persona dell'incapace, la rappresentanza del tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli: egli deve, innanzitutto, agire nell'esclusivo interesse dell'incapace; e, nella ricerca del "best interest", deve decidere non "al posto" dell'incapace né "per" l'incapace, ma "con" l'incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche. (Cassa con rinvio, App. Milano, 16 Dicembre 2006) FONTI  Mass. Giur. It., 2007 

Rapporti tra curatela e tutela.

Cass. civ. Sez. I Ord., 12-10-2004, n. 20164 (rv. 577664)

La disposizione di cui all'art. 343, secondo comma, cod. civ. è, in conformità con il suo tenore letterale, riferita alla sola fattispecie della tutela, non risultando essa contemplata tra le norme (artt. 348, ult. comma, e 350 cod. civ.) applicabili anche alla curatela in base all'esplicito richiamo operato dagli artt. 393 e 424 cod. civ. , nonché stante l'evidente diversità di posizione sostanziale intercorrente tra l'interdetto e l'inabilitato, atteso che, diversamente dal primo che è privo di capacità di agire e viene in tutto rappresentato (a meno che non trattisi di diritti personalissimi) dal tutore, l'inabilitato conserva la capacità di agire in relazione agli atti di ordinaria amministrazione, essendo l'assistenza del curatore richiesta solo per quelli di straordinaria amministrazione. Emerge pertanto, a tale stregua, la ragione per la quale l'art. 343, secondo comma, cod. civ. (applicabile anche agli incapaci maggiori di età in virtù dell'art. 424 cod. civ. ) - da leggersi in combinato disposto con l'art. 45, terzo comma, cod. civ. (secondo cui l'interdetto ha il domicilio del tutore), - indica nel domicilio del tutore il luogo volto a radicare la competenza del giudice tutelare, mentre, in mancanza di analogo criterio di collegamento, non può ritenersene consentita l'estensione anche all'inabilitato, attesa la diversità di situazione sostanziale di quest'ultimo, in virtù della quale ogni istanza al G.T. deve essere anche da quest'ultimo proposta, il che spiega ulteriormente l'esigenza di vedergli facilitato l'accesso al giudice tutelare, territorialmente competente. FONTI  Mass. Giur. It., 2004 

Sul compenso al curatore.

Cass. civ. Sez. VI - 2, 13-05-2015, n. 9816

Il curatore dell'inabilitato non ha diritto a indennità, mancando una norma che ne preveda la spettanza e non potendosi a lui estendere il combinato disposto degli artt. 379 e 424 cod. civ., il quale consente di riconoscere un compenso al tutore per la maggiore intensità delle funzioni di protezione dell'interdetto. (Rigetta, Trib. Busto Arsizio, 05/12/2011) FONTI CED Cassazione, 2015.

 

Sulla capacità processuale del curatore

 

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 30-01-2015, n. 1773

Il curatore dell'inabilitato non assume il ruolo né di rappresentante legale né di sostituto processuale dell'incapace, ma svolge solo funzioni di assistenza e di supporto, sicché, in caso di citazione in giudizio del solo curatore, è radicalmente invalida la sentenza pronunciata a conclusione di un procedimento parimenti nullo. (Cassa con rinvio, Trib. Bari, 05/03/2013) FONTI CED Cassazione, 2015

 

Assistenza dell'inabilitato.

Sez. U, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010 (Rv. 612562)

 

In tema di capacità processuale dell'inabilitato, l'assistenza del curatore è necessaria anche quando l'attività processuale della parte assuma i caratteri dell'atto di ordinaria amministrazione, perché, a prescindere dalla opinabilità della qualificazione in tali termini dell'attività nel processo, l'art. 394, comma 2, cod. civ., richiamato dall'art. 424 cod. civ., stabilisce che l'inabilitato può stare in giudizio con l'assistenza del curatore, senza distinguere a seconda dell'attività che egli intenda svolgere.


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