Giurisprudenza
Sui poteri del
tutore in caso di decisioni sulla salute dell’incapace.
Cass. civ. Sez. I Sent., 16-10-2007, n. 21748 (rv. 598965) In
tema di attività medica e sanitaria, il carattere personalissimo del
diritto alla salute dell'incapace comporta che il riferimento
all'istituto della rappresentanza legale non trasferisce sul tutore un
potere "incondizionato" di disporre della salute della persona in stato
di totale e permanente incoscienza. Nel consentire al trattamento medico
o nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla persona
dell'incapace, la rappresentanza del tutore è sottoposta a un duplice
ordine di vincoli: egli deve, innanzitutto, agire nell'esclusivo
interesse dell'incapace; e, nella ricerca del "best interest", deve
decidere non "al posto" dell'incapace né "per" l'incapace, ma "con"
l'incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente
incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei
desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero
inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita,
dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue
convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche. (Cassa con
rinvio, App. Milano, 16 Dicembre 2006) FONTI Mass. Giur. It.,
2007
Rapporti tra
curatela e tutela.
Cass. civ. Sez. I Ord., 12-10-2004, n.
20164 (rv. 577664)
La disposizione di cui all'art. 343,
secondo comma, cod. civ. è, in conformità con il suo tenore letterale,
riferita alla sola fattispecie della tutela, non risultando essa
contemplata tra le norme (artt. 348, ult. comma, e 350 cod. civ.)
applicabili anche alla curatela in base all'esplicito richiamo operato
dagli artt. 393 e 424 cod. civ. , nonché stante l'evidente diversità di
posizione sostanziale intercorrente tra l'interdetto e l'inabilitato,
atteso che, diversamente dal primo che è privo di capacità di agire e
viene in tutto rappresentato (a meno che non trattisi di diritti
personalissimi) dal tutore, l'inabilitato conserva la capacità di agire
in relazione agli atti di ordinaria amministrazione, essendo
l'assistenza del curatore richiesta solo per quelli di straordinaria
amministrazione. Emerge pertanto, a tale stregua, la ragione per la
quale l'art. 343, secondo comma, cod. civ. (applicabile anche agli
incapaci maggiori di età in virtù dell'art. 424 cod. civ. ) - da
leggersi in combinato disposto con l'art. 45, terzo comma, cod.
civ. (secondo cui l'interdetto ha il domicilio del tutore), - indica nel
domicilio del tutore il luogo volto a radicare la competenza del giudice
tutelare, mentre, in mancanza di analogo criterio di collegamento, non
può ritenersene consentita l'estensione anche all'inabilitato, attesa la
diversità di situazione sostanziale di quest'ultimo, in virtù della
quale ogni istanza al G.T. deve essere anche da quest'ultimo proposta,
il che spiega ulteriormente l'esigenza di vedergli facilitato l'accesso
al giudice tutelare, territorialmente competente. FONTI Mass.
Giur. It., 2004
Sul compenso al
curatore.
Cass. civ. Sez. VI - 2, 13-05-2015, n.
9816
Il curatore dell'inabilitato non ha
diritto a indennità, mancando una norma che ne preveda la spettanza e
non potendosi a lui estendere il combinato disposto degli artt. 379 e
424 cod. civ., il quale consente di riconoscere un compenso al tutore
per la maggiore intensità delle funzioni di protezione dell'interdetto.
(Rigetta, Trib. Busto Arsizio, 05/12/2011) FONTI CED Cassazione, 2015.
Sulla capacità
processuale del curatore
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza,
30-01-2015, n. 1773
Il curatore dell'inabilitato non
assume il ruolo né di rappresentante legale né di sostituto processuale
dell'incapace, ma svolge solo funzioni di assistenza e di supporto,
sicché, in caso di citazione in giudizio del solo curatore, è
radicalmente invalida la sentenza pronunciata a conclusione di un
procedimento parimenti nullo. (Cassa con rinvio, Trib. Bari, 05/03/2013)
FONTI CED Cassazione, 2015
Sez. U, Sentenza n. 9217 del
19/04/2010 (Rv. 612562)
In
tema di capacità processuale dell'inabilitato, l'assistenza del curatore
è necessaria anche quando l'attività processuale della parte assuma i
caratteri dell'atto di ordinaria amministrazione, perché, a prescindere
dalla opinabilità della qualificazione in tali termini dell'attività nel
processo, l'art. 394, comma 2, cod. civ., richiamato dall'art. 424 cod.
civ., stabilisce che l'inabilitato può stare in giudizio con
l'assistenza del curatore, senza distinguere a seconda dell'attività che
egli intenda svolgere.
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