Giurisprudenza.
Le regole della cassazione per
impugnare un matrimonio ex art. 122.
Cass. civ. Sez. I, 11-10-2001, n. 12423
Per l'utile proposizione dell'azione
di impugnazione del matrimonio, in caso di errore che riguardi
l'esistenza di una malattia fisica o psichica di uno dei coniugi, devono
concorrere i seguenti elementi:
a) esistenza della malattia prima del
matrimonio, sia pure allo stato di sintomi o episodi prodromici (atteso
che solo la malattia insorta completamente dopo il matrimonio ne esclude
l'annullamento);
b) ignoranza dell'esistenza della
malattia, da parte del coniuge che chiede l'annullamento; rilevanza
dell'affezione, ai fini dello svolgimento della vita matrimoniale;
c)
influenza determinante sul consenso della non conoscenza
dell'esistenza dell'infermità, che non può che essere desunta dalla
condotta adottata dal richiedente dopo la scoperta della malattia.
Tali condizioni devono essere tutte
provate dall'attore, salvo l'accertamento della rilevanza dell'infermità
ai fini di un normale svolgimento della vita familiare, che deve essere
compiuto d'ufficio dal giudice.
FONTI
La malattia del coniuge che permette
l’impugnazione del matrimonio per errore deve esistere prima del
matrimonio, e deve essere sconosciuta all’altro coniuge.
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
13-02-2017, n. 3742
Il coniuge che impugni il matrimonio
per errore, ai sensi dell'art. 122 c.c., è tenuto a provare l'esistenza
di una malattia fisica o psichica dell'altro coniuge e la mancata
conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre
all'influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso, mentre è
rimesso al giudice l'apprezzamento della rilevanza della infermità ai
fini dell'ordinario svolgimento della vita familiare. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva ritenuto un
impedimento rilevante al normale svolgimento della vita coniugale
l'orchite epididimite di cui era affetto il marito della ricorrente,
patologia insorta successivamente al matrimonio e comunque curabile con
ordinaria terapia antibiotica). (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO,
25/08/2014)
FONTI CED Cassazione, 2017
Un’altra interessante massima relativa ai rapporti tra giudizio canonico
e quello italiano. Un mera riverenza per l’ordinamento italiano non è
sufficiente per impugnare un matrimonio.
Cass. civ. Sez. I, 29-01-2016, n. 1749
(rv. 638577)
La delibazione della sentenza
ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario
contratto da uno dei coniugi per "metus reverentialis", postula che la
corte d'appello verifichi la compatibilità della qualificazione
canonistica della suddetta causa di nullità matrimoniale con l'ordine
pubblico italiano, valutando in concreto che non si sia trattato di una
mera "reverentia" dovuta a persona cui uno degli sposi era legato da
particolare rapporto, ma unicamente di situazioni tali da integrare gli
estremi della gravità, estrinsecità e decisività ai fini della
formazione del consenso. (Cassa con rinvio, App. L'Aquila, 11/02/2014)
FONTI CED Cassazione, 2016
Si scopre che il coniuge è omosessuale, si può chiedere l’annullamento
del matrimonio? No, secondo il tribunale di Foggia.
Trib. Foggia, 23-07-2015
L'omosessualità, intesa come
condizione sopravvenuta rispetto alla celebrazione del matrimonio, non
rileva ai fini dell'annullamento di quest'ultimo, ma (obiter dictum)
anche laddove essa preesistesse al matrimonio medesimo, non rientrerebbe
né nel concetto di "identità personale", né tra quelle qualità
personali, compendiate dall'art. 122, comma 3, c.c.l'errore sulle quali
è essenziale e, quindi, se determinante, idoneo a fondare una pronuncia
di annullamento del matrimonio.
FONTI Famiglia e Diritto, 2016, 8-9,
781
Il tribunale di Milano, però, la pensa
in maniera parzialmente diversa.
Tribunale Milano, 13-02-2013
Il matrimonio contratto dal coniuge
(nel caso di specie: la moglie), nell'ignoranza circa l'omosessualità
del partner (nel caso di specie: il marito), da questi taciuta, è
annullabile per errore.
Tuttavia, l'annullamento non può
essere richiesto ai sensi dell'art. 122, comma III, n. 1, c.c., in
quanto l'errore non riguarda una malattia o anomalia o deviazione
sessuale, nessun lessico giuridico, medico, sociale ed etico collocando
la omosessualità in tale paradigma nosografico; l'annullamento può
essere richiesto ai sensi dell'art. 122, comma II, c.c., in quanto
l'errore cade sulla 'identità sessuale' del consorte, che ne definisce
l'orientamento e la direzione del comportamento sessuale e che non è, né
può essere, una mera 'qualità' della persona ma ne indica uno degli
aspetti che costituiscono, compongono, definiscono la sua identità
complessiva, la specifica individualità, la sua soggettività.
FONTI Sito Il caso.it, 2013
Sempre nel campo sessuale il rapporto tra anomalia sessuale e
impugnazione del matrimonio ex art. 122. Cass. civ. Sez. I, 12-02-2013, n. 3407 (rv. 625098) In tema di azione di nullità del matrimonio, è rilevante l'errore riguardo al comportamento sessuale dell'altro coniuge solo qualora questo si manifesti come anomalia o deviazione sessuale che, per la sua imprevedibilità, costituisce un impedimento oggettivo e non superabile allo svolgimento della vita coniugale; pertanto, al di fuori di tale ipotesi, detto comportamento non può avere alcuna rilevanza sotto il profilo della formazione del consenso, influendo, invece, nella constatazione della insostenibilità del vincolo coniugale, così giustificando la richiesta del suo scioglimento e l'addebitabilità della separazione. (Rigetta, App. Ancona, 28/06/2008) FONTI |
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