Giurisprudenza.

 

Le regole della cassazione per impugnare un matrimonio ex art. 122.

 

Cass. civ. Sez. I, 11-10-2001, n. 12423

Per l'utile proposizione dell'azione di impugnazione del matrimonio, in caso di errore che riguardi l'esistenza di una malattia fisica o psichica di uno dei coniugi, devono concorrere i seguenti elementi:

a) esistenza della malattia prima del matrimonio, sia pure allo stato di sintomi o episodi prodromici (atteso che solo la malattia insorta completamente dopo il matrimonio ne esclude l'annullamento);

b) ignoranza dell'esistenza della malattia, da parte del coniuge che chiede l'annullamento; rilevanza dell'affezione, ai fini dello svolgimento della vita matrimoniale;

c)  influenza determinante sul consenso della non conoscenza dell'esistenza dell'infermità, che non può che essere desunta dalla condotta adottata dal richiedente dopo la scoperta della malattia.

Tali condizioni devono essere tutte provate dall'attore, salvo l'accertamento della rilevanza dell'infermità ai fini di un normale svolgimento della vita familiare, che deve essere compiuto d'ufficio dal giudice.

FONTI 
Giust. Civ., 2002, I, 2231 

 

 

La malattia del coniuge che permette l’impugnazione del matrimonio per errore deve esistere prima del matrimonio, e deve essere sconosciuta all’altro coniuge.

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 13-02-2017, n. 3742

Il coniuge che impugni il matrimonio per errore, ai sensi dell'art. 122 c.c., è tenuto a provare l'esistenza di una malattia fisica o psichica dell'altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre all'influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso, mentre è rimesso al giudice l'apprezzamento della rilevanza della infermità ai fini dell'ordinario svolgimento della vita familiare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva ritenuto un impedimento rilevante al normale svolgimento della vita coniugale l'orchite epididimite di cui era affetto il marito della ricorrente, patologia insorta successivamente al matrimonio e comunque curabile con ordinaria terapia antibiotica). (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/08/2014)

FONTI CED Cassazione, 2017

Un’altra interessante massima relativa ai rapporti tra giudizio canonico e quello italiano. Un mera riverenza per l’ordinamento italiano non è sufficiente per impugnare un matrimonio.

Cass. civ. Sez. I, 29-01-2016, n. 1749 (rv. 638577)

La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario contratto da uno dei coniugi per "metus reverentialis", postula che la corte d'appello verifichi la compatibilità della qualificazione canonistica della suddetta causa di nullità matrimoniale con l'ordine pubblico italiano, valutando in concreto che non si sia trattato di una mera "reverentia" dovuta a persona cui uno degli sposi era legato da particolare rapporto, ma unicamente di situazioni tali da integrare gli estremi della gravità, estrinsecità e decisività ai fini della formazione del consenso. (Cassa con rinvio, App. L'Aquila, 11/02/2014)

FONTI CED Cassazione, 2016

Si scopre che il coniuge è omosessuale, si può chiedere l’annullamento del matrimonio? No, secondo il tribunale di Foggia.

Trib. Foggia, 23-07-2015

L'omosessualità, intesa come condizione sopravvenuta rispetto alla celebrazione del matrimonio, non rileva ai fini dell'annullamento di quest'ultimo, ma (obiter dictum) anche laddove essa preesistesse al matrimonio medesimo, non rientrerebbe né nel concetto di "identità personale", né tra quelle qualità personali, compendiate dall'art. 122, comma 3, c.c.l'errore sulle quali è essenziale e, quindi, se determinante, idoneo a fondare una pronuncia di annullamento del matrimonio.

FONTI Famiglia e Diritto, 2016, 8-9, 781

 

Il tribunale di Milano, però, la pensa in maniera parzialmente diversa.

 

Tribunale Milano, 13-02-2013

Il matrimonio contratto dal coniuge (nel caso di specie: la moglie), nell'ignoranza circa l'omosessualità del partner (nel caso di specie: il marito), da questi taciuta, è annullabile per errore.

Tuttavia, l'annullamento non può essere richiesto ai sensi dell'art. 122, comma III, n. 1, c.c., in quanto l'errore non riguarda una malattia o anomalia o deviazione sessuale, nessun lessico giuridico, medico, sociale ed etico collocando la omosessualità in tale paradigma nosografico; l'annullamento può essere richiesto ai sensi dell'art. 122, comma II, c.c., in quanto l'errore cade sulla 'identità sessuale' del consorte, che ne definisce l'orientamento e la direzione del comportamento sessuale e che non è, né può essere, una mera 'qualità' della persona ma ne indica uno degli aspetti che costituiscono, compongono, definiscono la sua identità complessiva, la specifica individualità, la sua soggettività.

FONTI Sito Il caso.it, 2013

Sempre nel campo sessuale il rapporto tra anomalia sessuale e impugnazione del matrimonio ex art. 122.

Cass. civ. Sez. I, 12-02-2013, n. 3407 (rv. 625098)

In tema di azione di nullità del matrimonio, è rilevante l'errore riguardo al comportamento sessuale dell'altro coniuge solo qualora questo si manifesti come anomalia o deviazione sessuale che, per la sua imprevedibilità, costituisce un impedimento oggettivo e non superabile allo svolgimento della vita coniugale; pertanto, al di fuori di tale ipotesi, detto comportamento non può avere alcuna rilevanza sotto il profilo della formazione del consenso, influendo, invece, nella constatazione della insostenibilità del vincolo coniugale, così giustificando la richiesta del suo scioglimento e l'addebitabilità della separazione. (Rigetta, App. Ancona, 28/06/2008)

FONTI
CED Cassazione, 2013

 


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