Giurisprudenza.
Procedimenti relativi alla
responsabilità genitoriale e nomina di un tutore o curatore speciale.
Conseguenze della mancata nomina del curatore speciale, la nullità del
procedimento.
Cass. civ. Sez. I Sent., 06-03-2018, n. 5256
Nei giudizi riguardanti l'adozione di
provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità
genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336, quarto comma,
c.c. , così come modificato dall' art. 37, comma 3 l. n. 149 del 2001,
richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c. , ove non
sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto
d'interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell'ipotesi in
cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi
nullo ex art. 354 primo comma c.p.c. con rimessione della causa al primo
giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio. (Cassa con
rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/05/2016)
FONTI CED Cassazione, 2018
Sembra ovvio, ma nei procedimenti
relativi alla responsabilità genitoriale il genitore è litisconsorte
necessario .
Cass. civ. Sez. I Ord., 20-02-2018, n.
4099
Nei giudizi aventi ad oggetto la
limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale, il genitore è
litisconsorte necessario, munito del pieno potere di agire, contraddire
e impugnare le decisioni che producano effetti provvisori o definitivi
sulla titolarità o sull'esercizio della predetta responsabilità. (Nella
specie la S.C., cassando la pronuncia di appello, ha ritenuto
ammissibile il reclamo proposto dal padre avverso la sentenza che lo
aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale). (Cassa con
rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 27/12/2016)
FONTI CED Cassazione, 2018
I genitori che sono vegani e danno una
dieta vegana ai figli, violano i doveri circa la responsabilità
genitoriale? No, e a certe condizioni, secondo il tribunale di Cagliari,
ma mi chiedo, quelli che fanno mangiare ai propri figli merendine,
bibite gassate e fritture, facendoli diventare obesi, li violano questi
doveri?
Trib. Minorenni Cagliari Decreto,
09-06-2017
Non sussistono violazioni dei doveri
inerenti alla responsabilità genitoriale da parte dei genitori che
scelgano una dieta vegana per il figlio minore, ove questa sia
correttamente eseguita secondo le indicazioni degli specialisti, sì da
non creare alcun pregiudizio per la crescita del bambino.
FONTI Foro It., 2017, 10, 1,
3203
Mi rendo conto che queste massime
riguardano più la procedura civile che il diritto privato, ma è anche
vero che questo aspetto è inscindibile dalle regole previste dal codice
civile ex artt. 330 e ss. Una altra questione delicata, il provvedimento
che dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale è
equiparabile a una sentenza? Pare di sì, anche se si tratta di un
giudicato “ modificabile”.
Cass. civ. Sez. I Sent., 21-11-2016, n. 23633
Il provvedimento ablativo della
responsabilità genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi
degli artt. 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato "rebus sic
stantibus", in quanto non revocabile o modificabile salva la
sopravvenienza di fatti nuovi, sicché, il decreto della corte di appello
che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto
provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111,
comma 7, Cost. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA,
06/02/2015)
FONTI CED Cassazione, 2016
Bene, ma questa massima della stessa
sezione dice una cosa diversa, possibile che da settembre a novembre
abbiano cambiato idea? O quelli del massimario hanno preso un abbaglio?
Cass. civ. Sez. I, 22-09-2016, n.
18562
I provvedimenti modificativi, ablativi
o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai
sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di
giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti
fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla
esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono,
altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con
le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché
detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a
reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno
"rebus sic stantibus", in quanto sono modificabili e revocabili non solo
"ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un
riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la
conseguenza che esulano dalla previsione dell'art. 111 Cost. e non sono
impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. FONTI CED
Cassazione, 2016 |
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