Giurisprudenza.

 

Procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e nomina di un tutore o curatore speciale. Conseguenze della mancata nomina del curatore speciale, la nullità del procedimento.

 

 

Cass. civ. Sez. I Sent., 06-03-2018, n. 5256

Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336, quarto comma, c.c. , così come modificato dall' art. 37, comma 3 l. n. 149 del 2001, richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c. , ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d'interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 primo comma c.p.c. con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/05/2016)

FONTI  CED Cassazione, 2018

 

Sembra ovvio, ma nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale il genitore è litisconsorte necessario .

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 20-02-2018, n. 4099

Nei giudizi aventi ad oggetto la limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale, il genitore è litisconsorte necessario, munito del pieno potere di agire, contraddire e impugnare le decisioni che producano effetti provvisori o definitivi sulla titolarità o sull'esercizio della predetta responsabilità. (Nella specie la S.C., cassando la pronuncia di appello, ha ritenuto ammissibile il reclamo proposto dal padre avverso la sentenza che lo aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 27/12/2016)

FONTI  CED Cassazione, 2018 

 

I genitori che sono vegani e danno una dieta vegana ai figli, violano i doveri circa la responsabilità genitoriale? No, e a certe condizioni, secondo il tribunale di Cagliari, ma mi chiedo, quelli che fanno mangiare ai propri figli merendine, bibite gassate e fritture, facendoli diventare obesi, li violano questi doveri?

 

Trib. Minorenni Cagliari Decreto, 09-06-2017

Non sussistono violazioni dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale da parte dei genitori che scelgano una dieta vegana per il figlio minore, ove questa sia correttamente eseguita secondo le indicazioni degli specialisti, sì da non creare alcun pregiudizio per la crescita del bambino.

FONTI  Foro It., 2017, 10, 1, 3203 

 

 

Mi rendo conto che queste massime riguardano più la procedura civile che il diritto privato, ma è anche vero che questo aspetto è inscindibile dalle regole previste dal codice civile ex artt. 330 e ss. Una altra questione delicata, il provvedimento che dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale è equiparabile a una sentenza? Pare di sì, anche se si tratta di un giudicato “ modificabile”.

 

Cass. civ. Sez. I Sent., 21-11-2016, n. 23633

Il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non revocabile o modificabile salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicché, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 06/02/2015)

FONTI CED Cassazione, 2016

 

Bene, ma questa massima della stessa sezione dice una cosa diversa, possibile che da settembre a novembre abbiano cambiato idea? O quelli del massimario hanno preso un abbaglio?

 

Cass. civ. Sez. I, 22-09-2016, n. 18562

I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno "rebus sic stantibus", in quanto sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. FONTI CED Cassazione, 2016


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