Giurisprudenza.
Abbandonare un figlio è certamente una
grave violazione irreversibili degli obblighi dei genitori. Ma bisogna
verificare in concreto tale irreversibilità. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 23-02-2018, n. 4493 L' art. 1 della legge n. 184 del 1983 riconosce il
diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma l'art. 8 precisa
che sussiste abbandono in caso di mancanza di assistenza morale e
materiale da parte dei genitori. FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2018 Il
mantenimento dei figli è condizionato dal riconoscimento? No. Trib. Prato,
27-07-2017 La riforma della
filiazione ha abrogato la precedente distinzione tra figli legittimi e
figli naturali riconoscendo l'unicità dello status del figlio nato
nell'ambito o al di fuori di un matrimonio, confermando espressamente il
diritto del minore ad essere mantenuto, educato ed istruito da entrambi
i genitori sin dalla nascita indipendentemente dall'intervenuto
riconoscimento da parte del genitore. Tale
riconoscimento non è elemento costitutivo o condizione di efficacia
dello status di figlio che sorge con la nascita ma condiziona
esclusivamente il concreto esercizio, e riconoscimento esterno, della
responsabilità genitoriale di cui sono titolari i genitori, in ragione
degli evidenti profili di pubblicità legati alla registrazione negli
archivi dell'Ufficio dello Stato Civile dell'atto di riconoscimento. FONTI Massima
redazionale, De Agostini Giuridica 2017 Il figlio maggiorenne perde il lavoro,
gli spetta il mantenimento? No, gli alimenti. Se il figlio
maggiorenne perde il lavoro non risorge l'obbligo di mantenimento in
capo al padre ma, eventualmente, un obbligo alimentare accertabile con
autonomo procedimento diverso da quello di modifica delle condizioni di
divorzio. FONTI
E se il figlio maggiorenne non è
autosufficiente? Cass. civ. Sez.
VI - 1 Ordinanza, 26-04-2017, n. 10207 L'obbligo di
mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere
fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età,
all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e
tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione
lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale
tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento
della maggiore età. Ciò posto, la
cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non
autosufficienti deve essere valutata caso per caso, poiché il diritto
del figlio al mantenimento durante gli studi si giustifica nei limiti
del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di
formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni
purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori. FONTI Quotidiano
Giuridico, 2017 I parametri di calcolo per il
mantenimento. Cass. civ. Sez.
VI - 1 Ordinanza, 26-04-2017, n. 10207 In tema di
mantenimento della prole, il giudice di merito è tenuto a valutare, con
prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore
proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le
circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo di mantenimento,
fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre
ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si
giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un
percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e
aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei
genitori. FONTI Massima
redazionale De Agostini Giuridica, 2017 Ancora sul mantenimento, alcune
sentenze dei giudici di merito. App. Palermo Sez.
I, 14-06-2017 La determinazione
del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il
mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, a differenza di
quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge
separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della
situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori
potenzialità economiche di uno dei genitori, quale quello affidatario,
concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue
esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del
contributo posto a carico dell'altro genitore. FONTI
Massima redazionale De Agostini giuridica, 2017 Trib. Messina
Sez. I, 26-04-2017 L'obbligo degli
ascendenti di provvedere al mantenimento dei figli, ex art. 316 bis,
comma 1, c.c., trova ingresso non già perché uno dei due genitori è
rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l'altro
genitore non ha mezzi per provvedervi. L'obbligazione in parola, dunque,
è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei
genitori, di talché agli ascendenti non ci si può rivolgere per un aiuto
economico per il solo fatto che uno dei due genitori non presta il
proprio contributo al mantenimento dei figli, né può avere alcuna
importanza che il genitore inadempiente è proprio il figlio (o,
comunque, il discendente) degli ascendenti escussi. FONTI
Massima redazionale, De Agostini giuridica 2017 Tribunale Roma
Sez. I, 07-03-2014 L'esistenza degli
obblighi previsti dagli artt. 148, 315-bis e 316-bis c.c. si riconnette
al solo fatto della procreazione, a prescindere dal riconoscimento
formale dello status. L'azione di regresso del genitore che abbia
provveduto da solo al mantenimento del figlio e quella di concorso negli
oneri di mantenimento può essere azionata nei confronti dell'altro
genitore a prescindere da una pronuncia sullo status passata in
giudicato. La prescrizione dell'azione decorre da ogni singola spesa
effettuata e il termine è quello decennale non vertendosi in materia di
alimenti ma di regresso in materia di obbligazioni solidali. FONTI Danno e
Resp., 2014, 8-9, 857 L’ascolto del minore di almeno 12 anni
( o meno se capace di discernimento) per le questioni o procedure che lo
riguardano, è un obbligo che non è imposto solo dall’art. 315 bis.
Cass. civ. Sez. I, 26-03-2015, n. 6129 L'audizione dei
minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle
procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle
relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della
Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge
n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis cod. civ. (introdotto
dalla legge n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies cod.
civ. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì
abrogato l'art. 155-sexies cod. civ.). Ne consegue che l'ascolto del
minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di
discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di
riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad
esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché
elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.
(Cassa con rinvio, App. Lecce, 30/01/2014) FONTI CED
Cassazione, 2015 Chi deve ascoltare il minore? E cosa
succede se il minore non è stato ascoltato? Cass. civ. Sez.
I, 29-09-2015, n. 19327 (rv. 637219) In tema di
separazione personale tra coniugi, l'audizione del minore infradodicenne
capace di discernimento - direttamente da parte del giudice ovvero, su
mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali
- costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano
provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con
specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo
o in contrasto con l'interesse del minore. (Nella specie, la S.C. ha
cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice d'appello,
confermando l'affidamento della minore ai servizi sociali, non aveva
provveduto al suo ascolto, nonostante la stessa, all'epoca dei fatti di
anni dieci, ne avesse fatto richiesta e fosse da ritenersi capace di
discernimento, come da certificazione medica e relazione scolastica in
atti). (Cassa con rinvio, App. Roma, 17/02/2012) FONTI CED
Cassazione, 2015
Questa massima è interessante perché
fa intendere che in certi casi, come quello del 317 bis, la decisione
del giudice non è di volontaria giurisdizione, ma ha carattere
contenzioso. Cass. civ. Sez.
VI - 1 Ordinanza, 08-02-2017, n. 3302 (rv. 643362-01) Il decreto emesso
ai sensi dell'art. 317-bis c.c. ha natura sostanziale di sentenza,
presentando i requisiti della decisorietà, risolvendo una controversia
tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività,
con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus", a quella del
giudicato; pertanto, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i
termini di impugnazione dettati dagli artt. 325 e 327 c.p.c.,
trattandosi di appello da proporsi mediante ricorso, e non di reclamo
ex art. 739 c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/11/2015) FONTI CED
Cassazione, 2017 Ma la regola è la volontaria
giurisdizione. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 02-12-2015, n. 24477 È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso i provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, quale, nella specie, il rigetto del reclamo avverso la richiesta di reintegra della potestà genitoriale, stante la mancanza dei requisiti della decisorietà e della definitività del provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile, App. Catania, 31/03/2014) FONTI CED Cassazione, 2015 |
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