Giurisprudenza.

 

Abbandonare un figlio è certamente una grave violazione irreversibili degli obblighi dei genitori. Ma bisogna verificare in concreto tale irreversibilità.

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 23-02-2018, n. 4493

L' art. 1 della legge n. 184 del 1983 riconosce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma l'art. 8 precisa che sussiste abbandono in caso di mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori.
L'abbandono si configura come grave ed irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli, ai sensi dell'art. 30 Cost. e 147 (315-bis) c.c.
Ma tale irreversibilità va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori e, dunque, l'eventuale recupero dell'inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente non lungo, dovendosi pertanto verificare la concreta possibilità di pregiudizio per il minore dovuto all'incertezza e alla durata del percorso di eventuale recupero genitoriale.

FONTI  Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2018 

 

Il mantenimento dei figli è condizionato dal riconoscimento? No.

 

Trib. Prato, 27-07-2017

La riforma della filiazione ha abrogato la precedente distinzione tra figli legittimi e figli naturali riconoscendo l'unicità dello status del figlio nato nell'ambito o al di fuori di un matrimonio, confermando espressamente il diritto del minore ad essere mantenuto, educato ed istruito da entrambi i genitori sin dalla nascita indipendentemente dall'intervenuto riconoscimento da parte del genitore.

Tale riconoscimento non è elemento costitutivo o condizione di efficacia dello status di figlio che sorge con la nascita ma condiziona esclusivamente il concreto esercizio, e riconoscimento esterno, della responsabilità genitoriale di cui sono titolari i genitori, in ragione degli evidenti profili di pubblicità legati alla registrazione negli archivi dell'Ufficio dello Stato Civile dell'atto di riconoscimento.

FONTI Massima redazionale, De Agostini Giuridica 2017

 

Il figlio maggiorenne perde il lavoro, gli spetta il mantenimento? No, gli alimenti.

 

Se il figlio maggiorenne perde il lavoro non risorge l'obbligo di mantenimento in capo al padre ma, eventualmente, un obbligo alimentare accertabile con autonomo procedimento diverso da quello di modifica delle condizioni di divorzio.

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2017 

 

E se il figlio maggiorenne non è autosufficiente?

 

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 26-04-2017, n. 10207

L'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.

Ciò posto, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere valutata caso per caso, poiché il diritto del figlio al mantenimento durante gli studi si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori.

FONTI Quotidiano Giuridico, 2017

 

I parametri di calcolo per il mantenimento.

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 26-04-2017, n. 10207

In tema di mantenimento della prole, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo di mantenimento, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori.

FONTI Massima redazionale De Agostini Giuridica, 2017

 

Ancora sul mantenimento, alcune sentenze dei giudici di merito.

 

App. Palermo Sez. I, 14-06-2017

La determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche di uno dei genitori, quale quello affidatario, concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore.

FONTI  Massima redazionale De Agostini giuridica, 2017 

 

 

Trib. Messina Sez. I, 26-04-2017

L'obbligo degli ascendenti di provvedere al mantenimento dei figli, ex art. 316 bis, comma 1, c.c., trova ingresso non già perché uno dei due genitori è rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l'altro genitore non ha mezzi per provvedervi. L'obbligazione in parola, dunque, è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, di talché agli ascendenti non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non presta il proprio contributo al mantenimento dei figli, né può avere alcuna importanza che il genitore inadempiente è proprio il figlio (o, comunque, il discendente) degli ascendenti escussi.

FONTI  Massima redazionale, De Agostini giuridica 2017 

 

Tribunale Roma Sez. I, 07-03-2014

L'esistenza degli obblighi previsti dagli artt. 148, 315-bis e 316-bis c.c. si riconnette al solo fatto della procreazione, a prescindere dal riconoscimento formale dello status. L'azione di regresso del genitore che abbia provveduto da solo al mantenimento del figlio e quella di concorso negli oneri di mantenimento può essere azionata nei confronti dell'altro genitore a prescindere da una pronuncia sullo status passata in giudicato. La prescrizione dell'azione decorre da ogni singola spesa effettuata e il termine è quello decennale non vertendosi in materia di alimenti ma di regresso in materia di obbligazioni solidali.

FONTI Danno e Resp., 2014, 8-9, 857

 

 

L’ascolto del minore di almeno 12 anni ( o meno se capace di discernimento) per le questioni o procedure che lo riguardano, è un obbligo che non è imposto solo dall’art. 315 bis.

 

Cass. civ. Sez. I, 26-03-2015, n. 6129

L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis cod. civ. (introdotto dalla legge n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies cod. civ. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies cod. civ.). Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. (Cassa con rinvio, App. Lecce, 30/01/2014)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Chi deve ascoltare il minore? E cosa succede se il minore non è stato ascoltato?

 

 

Cass. civ. Sez. I, 29-09-2015, n. 19327 (rv. 637219)

In tema di separazione personale tra coniugi, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento - direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali - costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto il giudice d'appello, confermando l'affidamento della minore ai servizi sociali, non aveva provveduto al suo ascolto, nonostante la stessa, all'epoca dei fatti di anni dieci, ne avesse fatto richiesta e fosse da ritenersi capace di discernimento, come da certificazione medica e relazione scolastica in atti). (Cassa con rinvio, App. Roma, 17/02/2012)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Questa massima è interessante perché fa intendere che in certi casi, come quello del 317 bis, la decisione del giudice non è di volontaria giurisdizione, ma ha carattere contenzioso.

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 08-02-2017, n. 3302 (rv. 643362-01)

Il decreto emesso ai sensi dell'art. 317-bis c.c. ha natura sostanziale di sentenza, presentando i requisiti della decisorietà, risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus", a quella del giudicato; pertanto, in relazione a tale decreto, debbono applicarsi i termini di impugnazione dettati dagli artt. 325 e 327 c.p.c., trattandosi di appello da proporsi mediante ricorso, e non di reclamo ex art. 739 c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/11/2015)

FONTI CED Cassazione, 2017

 

Ma la regola è la volontaria giurisdizione.

 

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 02-12-2015, n. 24477

È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso i provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, quale, nella specie, il rigetto del reclamo avverso la richiesta di reintegra della potestà genitoriale, stante la mancanza dei requisiti della decisorietà e della definitività del provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile, App. Catania, 31/03/2014)

FONTI CED Cassazione, 2015


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