Giurisprudenza.
Il minore nei procedimenti che tolgono la responsabilità genitoriale è
parte necessaria ( e deve
essere ascoltato ex art. 336 bis).Ci vuole poi anche…
Cass. civ. Sez. I, 06-03-2018, n. 5256
Nel procedimento ablativo della
responsabilità genitoriale anche il minore è parte necessaria e devono
essere assicurati la difesa tecnica, il diritto all'audizione ed
all'ascolto. Ragioni di effettività della tutela giurisdizionale
impongono, poi, di nominare al figlio un curatore speciale, nei cui
confronti instaurare il contraddittorio e, contro il provvedimento che
definisce il giudizio, è ammesso il ricorso straordinario in Cassazione,
per la sua idoneità ad incidere sulla sfera giuridica delle parti.
FONTI
Cass. civ. Sez. I, 26-03-2015, n. 6129
L'audizione dei minori, già prevista
nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è
divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li
riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai
genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25
gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché dell'art.
315-bis cod. civ. (introdotto dalla legge n. 219 del 2012) e degli artt.
336-bis e 337-octies cod. civ. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che
ha altresì abrogato l'art. 155-sexies cod. civ.). Ne consegue che
l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove
capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti,
di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad
esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché
elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.
(Cassa con rinvio, App. Lecce, 30/01/2014)
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