Giurisprudenza

Sull’art. 1260, cioè il concetto di cessione del credito, non vi sono massime particolarmente significative, perché il concetto non dà adito a particolari dubbi, il problema, semmai è quali siano i crediti realmente cedibili, perché non lo sono quelli di carattere strettamente personale ( oltre quelli che la legge dichiara incedibili v. ad es. 323). Vediamo, allora, una serie di casi di crediti dichiarati ( o meno) personali dalla cassazione. In questa prima massima si parla di credito personale, ma non per escluderne la cedibilità, ma per escludere la sua cedibilità automatica insieme alla cessione dell’immobile.

 

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 12-11-2014, n. 24146

Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 18/12/2012)

FONTI CED Cassazione, 2014

 

Cass. civ. Sez. III, 03-10-2013, n. 22601

Il diritto di credito relativo al risarcimento del danno non patrimoniale, così come risulta trasmissibile "iure hereditatis", può anche formare oggetto di cessione per atto "inter vivos", non presentando carattere strettamente personale. FONTI CED Cassazione, 2013

 

 

Cass. civ. Sez. III, 10-01-2012, n. 52

Il credito avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa di un sinistro stradale, non essendo di natura strettamente personale e non sussistendo uno specifico divieto normativo, è suscettibile di cessione e pertanto il cessionario può agire in giudizio, anche contro l'assicuratore della responsabilità civile del danneggiante, al fine di ottenere il pagamento dal debitore ceduto.

FONTI Giudice di pace, 2012

 

Cass. civ. Sez. III, 10-01-2012, n. 52

La cessione di credito avente ad oggetto risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale è ammissibile e comporta che il cessionario possa domandare, anche giudizialmente, il pagamento al debitore ceduto. FONTI Foro It., 2012, 2, 1, 429

 

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 01-04-2003, n. 4930

In tema di cessione del credito, in mancanza di espliciti divieti legali (dovendosi escludere la natura strettamente personale del credito), va affermata la legittimità della cessione del credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto, stante anche l'inapplicabilità in via analogica delle eccezioni normative al principio generale della libera cedibilità dei crediti, costituenti "ius singulare".

FONTI  Mass. Giur. It., 2003 

 

 

Cass. civ., 24-09-1979, n. 4921

La posizione soggettiva del venditore per effetto del patto di riscatto si configura come un diritto potestativo di natura personale e di conseguenza non è cedibile al terzo se non mediante una vera e propria cessione dell'intero contratto di vendita, cui il patto di riscatto accede, secondo i princìpi generali in materia di contratti con prestazioni corrispettive di cui agli artt. 1406 c.c. e ss. Infatti nella vendita con patto di riscatto non è ipotizzabile un contratto complesso del quale esaurita una prima componente sia rimasta autonomamente in vita l'altra costituente per sé sola un contratto con prestazione a carico di una sola parte e, quindi, cedibile unilateralmente a norma dell'art. 1260 c.c.

FONTI Mass. Giur. It., 1979

Veniamo all’art. 1261 dove si fa espresso riferimento alla impossibilità per certi soggetti (come magistrati avvocati) di rendersi cessionari della res litigiosa quando, appunto, c’è un giudizio in corso. Queste massime, però, si occupano del “prima” e del “dopo” della controversia.

Cass. civ. Sez. III, 16-07-2003, n. 11144

In tema di divieto di cessione di crediti litigiosi a favore di soggetti esercenti determinate attività (nella specie, un avvocato), il dato testuale dell'art. 1261 c.c. (che fa espresso riferimento ad una "sorta controversia" avanti all'autorità giudiziaria), nonché la "ratio" di detta norma (diretta ad impedire speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati) comportano che il divieto stesso non trova applicazione riguardo a crediti per i quali non sia ancora sorta una controversia giudiziaria.

FONTI  Mass. Giur. It., 2003 

 

Cass. civ., 24-02-1984, n. 1319

In tema di divieto di cessione a favore di determinate persone di crediti e diritti litigiosi, il dato testuale dell'art. 1261 c. c. , il quale fa riferimento ad una <sorta controversia> avanti all'autorità giudiziaria, e la ratio di tale disposizione, diretta ad impedire speculazione sulle liti da parte dei pubblici ufficiali e degli esercenti un servizio di pubblica necessità, le cui funzioni hanno attinenza con gli uffici giudiziari delle rispettive sedi, oltreché evitare che il prestigio e la fiducia nell'autonomia di quelle persone possano rimanere pregiudicati da atti di dubbia moralità, comportano che il divieto stesso non trova applicazione riguardo a crediti la cui controversia sia stata definita con sentenza passata in giudicato. FONTI  Mass. Giur. It., 1984 

L’efficacia delle cessione nei confronti del debitore ceduto è regolata dall’art. 1264 che prevede la notifica o la sua accettazione. L’accettazione può avvenire attraverso comportamenti concludenti? Sì.

Cass. civ. Sez. III, 13-05-2014, n. 10335

L'accettazione della cessione del credito, agli effetti dell'art. 1264 cod. civ., è un atto a forma libera che può risolversi anche in un comportamento concludente ed univoco, dovendosi escludere che l'art.1248, primo comma, in tema di inopponibilità della compensazione al cessionario, richieda una "accettazione espressa". (Rigetta, App. Bari, 30/04/2007) FONTI CED Cassazione, 2014

S’immagina che la notifica della cessione del credito debba essere effettuata dal cessionario, ma l’art. 1264 non specifica da chi debba effettuata.

 

 

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 13-03-2014, n. 5869

L'art. 1264 cod. civ. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo l'effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario. (Rigetta, App. Venezia, 06/03/2012) FONTI CED Cassazione, 2014

 

Una questione delicata: in che forma deve essere effettuata la notifica della cessione? Tramite ufficiale giudiziario? No.

 

 

Cass. civ. Sez. III, 28-01-2014, n. 1770

La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (Cassa con rinvio, App. Roma, 08/01/2008)

FONTI CED Cassazione, 2014

Si afferma che la cessione del credito è contratto a causa variabile, ma è necessario, per agire contro il debitore, la prova della causa della cessione? No.

Cass. civ. Sez. III, 31-07-2012, n. 13691

Il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto, è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa; né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario. FONTI CED Cassazione, 2012

 

Ci si può chiedere quali siano i rapporti tra cessione e notifica della cessione. Sappiamo che la notifica ha valore solo per l’opponibilità della cessione e non per la sua validità. Il trasferimento del diritto, quindi, avviene grazie al solo consenso.

 

Cass. civ. Sez. III, 13-07-2011, n. 15364

Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. FONTI CED Cassazione, 2011

 

Sappiamo ex art. 1266 che il cedente deve garantire almeno l’esistenza del credito quando la cessione è a titolo oneroso e in limiti più ristretti quando è a titolo gratuito
(nei limiti dell’evizione). E’ pur vero, però, che la questa garanzia può essere esclusa. Vediamo alcune sentenze che qui interessano.

Cass. civ. Sez. I, 29-07-2015, n. 16049

La cessione del diritto di credito agli utili spettante al socio, posta in essere dopo che l'assemblea, a seguito dell'approvazione del bilancio, abbia deliberato di non distribuirli imputandoli a riserva, dà luogo alla garanzia per l'inesistenza del credito in favore del cessionario di cui all'art. 1266 c.c. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 29/09/2010) FONTI CED Cassazione, 2015

 

 

Cass. civ. Sez. I, 05-02-1988, n. 1257

Nella cessione di credito pro soluto il cedente deve garantire non solo che il credito è sorto, ma anche che non si è ancora - per qualunque ragione, compresa quella data dall'avvenuta prescrizione - estinto al tempo della cessione.

FONTI  Banca Borsa, 1989, II, 295 

 

 

Una massima un po’ complicata in tema di cessione del credito; sappiamo che il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al cedente, ma anche quelle relative a fatti sopravvenuti come la risoluzione del contratto intervenuta tra il debitore e il cedente? Secondo la cassazione non può sempre opporre tali eccezioni.

Cass. civ. Sez. III, 15-03-2007, n. 5998

In tema di cessione di credito, il debitore è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, perfezionatasi la cessione con il semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto dal quale traeva origine il credito ceduto, convenuta tra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente ne perde la relativa disponibilità, e non può validamente negoziarlo in danno del cessionario, per il disposto dell'art. 1256 cod. civ. - la cui "ratio" ha portata generale pur regolando la norma stessa fattispecie particolari -, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza. (Rigetta, App. Milano, 21 Febbraio 2003) FONTI Mass. Giur. It., 2007

Il cedente può garantire le solvibilità del debitore ceduto. Ma quando il cessionario può agire contro il cedente? Basta che dimostri semplicemente che non ha adempiuto o deve agire o comunque escuterlo infruttuosamente? La cassazione sembra distinguere tra il caso in cui la cessione sia avvenuta in seguito a una datio in solutum (art. 1198 c.c.) dal caso in cui vi sia stata una normale cessione del credito. Nel primo caso è necessaria la preventiva escussione del debitore ceduto, nel secondo, l’infruttuosità delle istanze del cessionario contro il debitore.

Cass. civ. Sez. III, 15-02-2007, n. 3469

A norma dell'art. 1198 c.c., nell'ipotesi di "cessio pro solvendo" grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente provare l'esigibilità del credito e, quindi, l'insolvenza del debitore ceduto a seguito della sua infruttuosa escussione, contemporaneamente alla circostanza che la mancata realizzazione del credito non è dipesa altresì da negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze dirette contro il medesimo debitore ceduto. FONTI Corriere Giur., 2007.

 

Cass. civ. Sez. III, 29-03-2005, n. 6558

Nella cessione del credito in luogo dell'adempimento, in cui la liberazione del debitore originario consegue solo alla realizzazione del credito ceduto ovvero quando vi sia stato un comportamento negligente del cessionario ai fini del conseguimento del credito, il creditore cessionario è tenuto ad escutere prima il debitore ceduto. (Nella specie, la Cassazione ha precisato che il credito originario rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità di infruttuosa escussione del debitore ceduto).

FONTI Giur. It., 2006, 5, 942.

 

 

Cass. civ. Sez. II, 24-02-2000, n. 2110

In tema di cessione del credito "pro solvendo", la garanzia del cedente per mancata realizzazione del credito da parte del cessionario è condizionata alla dimostrazione, da parte di quest'ultimo, dell'adempimento dell'onere di cui all'art. 1267 c.c. (richiesta di pagamento di quanto dovuto al debitore ceduto, o quantomeno, dimostrazione della totale inutilità delle istanze di pagamento, attesa la notoria insolvenza del debitore al momento della cessione). FONTI  Mass. Giur. It., 2000.