Giurisprudenza

 

 

Il contratto o il negozio con simulazione assoluta è nullo?

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 26-03-2018, n. 7459 (rv. 647869-01)

L'accertamento della simulazione assoluta determina la nullità del negozio o del contratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/07/2012)

FONTI 
CED Cassazione, 2018 

 

Differenza tra interposizione fittizia di persona (che dà luogo a simulazione) e interposizione reale.

 

Cass. civ. Sez. I, 10-04-2013, n. 8682

La differenza fra interposizione fittizia di persona e interposizione reale non sta nella partecipazione o no del terzo contraente all'accordo che ha portato alla sostituzione dell'interposto all'interponente (dal momento che anche nella seconda il terzo può partecipare all'accordo), ma nel concreto atteggiarsi della volontà degli interessati. Pertanto, poiché nella simulazione fittizia l'interposto figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio si producono a favore dell'interponente, ricorre un'ipotesi di interposizione reale nel caso in cui non vi sia un accordo simulatorio o perché interponente ed interposto vogliono veramente far ricadere nella sfera giuridica dell'interposto gli effetti del contratto stipulato col terzo o perché è proprio il terzo a rifiutare la proposta dell'interponente ed a pretendere ed ottenere di contrattare in via diretta con un altro soggetto interposto.

FONTI CED Cassazione, 2013

 

L’azione di simulazione è imprescrittibile, specie se è di persona. Questa massima, comunque, ritiene nullo il contratto simulato.

 

Cass. civ. Sez. VI - 2, 10-05-2016, n. 9401

L'azione di simulazione, sia assoluta che relativa, in quanto diretta ad accertare la nullità del negozio apparente perché, in ogni caso, privo di causa per mancanza dello scopo economico sociale cui il contratto simulato è destinato, è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., ancorché, nel caso della simulazione relativa in senso proprio, il decorso del tempo possa rilevare per i diritti nascenti dal negozio dissimulato, sì da far venire meno l'interesse all'accertamento della simulazione apparente.

Tale situazione, peraltro, non ricorre in caso di interposizione fittizia di persona che è diretta ad identificare il vero contraente celato dall'interposto e non, invece, a far riconoscere gli elementi costitutivi di un diverso negozio, sicché l'azione ha carattere dichiarativo ed è imprescrittibile. (Cassa con rinvio, App. Catanzaro, 19/10/2012)

FONTI CED Cassazione, 2016

 

Le società di capitali si costituiscono con l’iscrizione nel registro delle imprese. Per queste non è ammissibile la simulazione.

 

Cass. civ. Sez. I, 04-11-2015, n. 22560

La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell'agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, che con la società instaurano rapporti e fanno affidamento sulla sua esistenza, dovendosi ritenere che tipo e scopo sociale, una volta compiute le formalità di legge, siano quelli che emergono dal sistema di pubblicità, sicché l'atto di costituzione dell'ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi. Tali principi trovano applicazione anche nel caso di trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, in quanto la vicenda modificativa non si traduce nell'estinzione e nella correlativa creazione di un soggetto nuovo in luogo di quello precedente. (Rigetta, App. Catania, 04/03/2011)

FONTI CED Cassazione, 2015

 

Locazione, si dichiara un canone, ma se ne paga un altro, più elevato, un canone occulto. Si simula, quindi, il valore del canone di locazione. Quale sarà realmente dovuto?

 

Cass. civ. Sez. Unite, 17-09-2015, n. 18213

In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dall'art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica. (Rigetta, App. Roma, 06/02/2007). FONTI CED Cassazione, 2015