Giurisprudenza
Il contratto o il
negozio con simulazione assoluta è nullo?
Cass. civ. Sez. II Sent., 26-03-2018, n. 7459 (rv. 647869-01)
L'accertamento della simulazione assoluta determina la nullità del
negozio o del contratto, per anomalia della causa rispetto allo schema
tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo. (Rigetta, CORTE
D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/07/2012)
FONTI
Differenza tra
interposizione fittizia di persona (che dà luogo a simulazione) e
interposizione reale.
Cass. civ. Sez. I, 10-04-2013, n. 8682
La differenza fra interposizione
fittizia di persona e interposizione reale non sta nella partecipazione
o no del terzo contraente all'accordo che ha portato alla sostituzione
dell'interposto all'interponente (dal momento che anche nella seconda il
terzo può partecipare all'accordo), ma nel concreto atteggiarsi della
volontà degli interessati. Pertanto, poiché nella simulazione fittizia
l'interposto figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del
negozio si producono a favore dell'interponente, ricorre un'ipotesi di
interposizione reale nel caso in cui non vi sia un accordo simulatorio o
perché interponente ed interposto vogliono veramente far ricadere nella
sfera giuridica dell'interposto gli effetti del contratto stipulato col
terzo o perché è proprio il terzo a rifiutare la proposta
dell'interponente ed a pretendere ed ottenere di contrattare in via
diretta con un altro soggetto interposto.
FONTI CED Cassazione, 2013
L’azione di simulazione è
imprescrittibile, specie se è di persona. Questa massima, comunque,
ritiene nullo il contratto simulato.
Cass. civ. Sez. VI - 2, 10-05-2016, n.
9401
L'azione di simulazione, sia assoluta
che relativa, in quanto diretta ad accertare la nullità del negozio
apparente perché, in ogni caso, privo di causa per mancanza dello scopo
economico sociale cui il contratto simulato è destinato, è
imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., ancorché, nel caso della
simulazione relativa in senso proprio, il decorso del tempo possa
rilevare per i diritti nascenti dal negozio dissimulato, sì da far
venire meno l'interesse all'accertamento della simulazione apparente.
Tale situazione, peraltro, non ricorre
in caso di interposizione fittizia di persona che è diretta ad
identificare il vero contraente celato dall'interposto e non, invece, a
far riconoscere gli elementi costitutivi di un diverso negozio, sicché
l'azione ha carattere dichiarativo ed è imprescrittibile. (Cassa con
rinvio, App. Catanzaro, 19/10/2012)
FONTI CED Cassazione, 2016
Le società di capitali si
costituiscono con l’iscrizione nel registro delle imprese. Per queste
non è ammissibile la simulazione.
Cass. civ. Sez. I, 04-11-2015, n.
22560
La simulazione di una società di
capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in
ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo
regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come
norma programmatica dell'agire sociale, destinata ad interferire con gli
interessi dei terzi, che con la società instaurano rapporti e fanno
affidamento sulla sua esistenza, dovendosi ritenere che tipo e scopo
sociale, una volta compiute le formalità di legge, siano quelli che
emergono dal sistema di pubblicità, sicché l'atto di costituzione
dell'ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione
dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed
è portato a conoscenza dei terzi. Tali principi trovano applicazione
anche nel caso di trasformazione di una società da un tipo ad un altro
previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, in
quanto la vicenda modificativa non si traduce nell'estinzione e nella
correlativa creazione di un soggetto nuovo in luogo di quello
precedente. (Rigetta, App. Catania, 04/03/2011)
FONTI CED Cassazione, 2015
Locazione, si dichiara un canone, ma
se ne paga un altro, più elevato, un canone occulto. Si simula, quindi,
il valore del canone di locazione. Quale sarà realmente dovuto?
Cass. civ. Sez. Unite, 17-09-2015, n. 18213
In tema di locazione immobiliare ad
uso abitativo, la nullità prevista dall'art. 13, comma 1, della l. n.
431 del 1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione
del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido
il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto
occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva,
fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica.
(Rigetta, App. Roma, 06/02/2007). FONTI CED Cassazione, 2015
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