nozione |
con questo
negozio una parte di un contratto a
prestazioni corrispettive non ancora eseguite |
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Per comprendere meglio la cessione del contratto è necessario puntualizzare le ipotesi in cui può verificarsi la cessione
In primo luogo individuiamo gli attori della vicenda contrattuale.
Stabiliti chi sono gli attori, passiamo ad esporre la trama.
Il cedente parte di un contratto, poniamo di assicurazione, è l'assicuratore. Ad un certo punto vuole sostituire a sé nel contratto un altro assicuratore, il cessionario. Per far ciò si accorda con il nuovo assicuratore e con l'assicurato, il contraente ceduto, per dar vita alla cessione.
Non sarebbe possibile, infatti, stipulare efficacemente una cessione del contratto senza il consenso del contraente ceduto.
Nell'esempio fatto abbiamo supposto che la cessione del contratto sia
contratto plurilaterale, contratto, cioè, che vede la necessaria partecipazione
dei tre soggetti coinvolti;
va segnalata, però, la tesi di quegli autori che ritengono che la cessione del
contratto possa realizzarsi anche tra i soli cedente e cessionario, mentre il
contraente ceduto può approvare la stipulazione già
effettuata.
Degna di nota è, infine, la tesi del Cicala che vede la cessione del contratto
come combinazione della cessione
dei crediti e dell'accollo di debiti.
In tal caso il consenso del contraente ceduto non sarebbe essenziale al
contratto, perché, in mancanza, vi sarebbe una cessione dei crediti contrattuali
accompagnato dall'accollo interno dei debiti.
Terminato il nostro breve excursus dottrinario, vediamo come il codice regola i vari aspetti del contratto.
contratti di cui possibile la cessione | solo quelli a prestazioni corrispettive quando le prestazioni non siano state ancora eseguite |
rapporti tra cedente e ceduto | il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il ceduto e non è responsabile dell'inadempimento del cessionario, a meno che il ceduto dichiari espressamente di non volerlo liberare. In questo caso il ceduto risponderà dell'inadempimento del cessionario (art. 1408 c.c.) |
rapporti tra ceduto e cessionario | il contraente ceduto può opporre al cessionario ceduto solo le eccezioni derivanti dal contratto originario, ma non quelle derivanti da altri rapporti con il cedente, a meno che non se ne sia riservato il diritto al momento della sostituzione (art. 1409 c.c.) |
rapporti tra cedente e cessionario | il cedente deve garantire al cessionario la validità del contratto originario, ma non l'adempimento del contraente ceduto; nel caso in cui, però, si assuma anche questa garanzia, risponderà dell'adempimento come un fideiussore (art. 1410 c.c.) |
Chiudiamo l'argomento ricordando che l'art. 1407 c.c. consente che una parte
autorizzi preventivamente la cessione del contratto.
In questo caso, in maniera analoga a quanto accade nella cessione del credito,
la sostituzione è efficace dal momento in cui è stata notificata al contraente
ceduto o è stata da lui accettata.
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