Commissione
definizione
art. 1731 c.c. |
il
contratto di commissione è un mandato (senza rappresentanza) che ha
per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del
committente e in nome del commissionario
|
Committente è, quindi, il mandante, mentre commissionario è il mandatario.
Trattandosi di mandato si applicherà la disciplina prevista per quel tipo di
contratto, integrata dalle norme specifiche previste per la commissione. Fatta
questa precisazione, vediamo singolarmente le posizioni delle parti:
posizione del
committente
|
può revocare l'ordine di
concludere l'affare fino a che il commissionario non
l'abbia concluso |
è tenuto a pagare la
provvigione al commissionario |
ha gli altri obblighi e
poteri del mandante |
|
posizione del
commissionario
|
si presume
autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità
degli usi del luogo in cui compie l'operazione (art.
1732 c.c.) |
deve
ricevere la provvigione dal committente |
in caso di
revoca della commissione gli spetta una parte della
provvigione, che si determina tenendo conto delle spese
sostenute e dell'opera prestata (art.
1734 c.c.) |
se
pattuito o se così risulta dagli usi è tenuto allo
"star del credere" (art.1736
c.c.) |
ha gli
altri obblighi e poteri del mandatario |
|