Commissione

definizione
art. 1731 c.c.
il contratto di commissione è un mandato (senza rappresentanza) che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario

Committente è, quindi, il mandante, mentre commissionario è il mandatario. Trattandosi di mandato si applicherà la disciplina prevista per quel tipo di contratto, integrata dalle norme specifiche previste per la commissione. Fatta questa precisazione, vediamo singolarmente le posizioni delle parti:

posizione del committente
può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso
è tenuto a pagare la provvigione al commissionario
ha gli altri obblighi e poteri del mandante

 

posizione del commissionario
si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione (art. 1732 c.c.)
deve ricevere la provvigione dal committente
in caso di revoca della commissione gli spetta una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata (art. 1734 c.c.)
se pattuito o se così risulta dagli usi è tenuto allo "star del credere" (art.1736 c.c.)
ha gli altri obblighi e poteri del mandatario

 
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