La comunione convenzionale

nozione

è il regime patrimoniale della famiglia alternativo a quello della comunione legale
che si ottiene modificando il regime della comunione legale (art. 210 c.c.).

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Abbiamo visto che il regime privilegiato dal legislatore per regolare i rapporti tra i coniugi è quello della comunione legale. I coniugi, tuttavia, possono scegliere un regime alternativo a quello legale modificandolo nei limiti consentiti dalla legge, possono, cioè, scegliere un sistema parzialmente diverso denominato dall'articolo 210 "della comunione convenzionale".

La comunione convenzionale è l'unico regime di comunione dei beni alternativo a quello legale

I coniugi, quindi, possono scegliere solo tra il regime di comunione legale e quello di comunione convenzionale; diversamente dovranno abbandonare l'idea della comunione e scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni.

Abbiamo detto che con la comunione convenzionale si modifica il sistema della comunione legale dei beni.
Vediamo, quindi, in quali limiti, ricordando che modifiche non consentite saranno affette da nullità.

modifiche non consentite al regime di comunione legale

non possono far parte della
comunione convenzionale

i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori
i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione
i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa

L'articolo 210 del codice civile stabilisce, inoltre, che la comunione dev'essere stipulata sempre "alla pari"; non sarebbe valido, quindi, il patto con il quale uno dei coniugi abbia diritto ad una quota superiore a quella dell'altro.
Anche l'amministrazione dei beni in comunione convenzionale deve essere regolata dalle norme relative alla comunione legale.

La comunione convenzionale lascia, in definitiva, ben poco spazio all'autonomia dei coniugi che potrebbero farvi rientrare quei beni personali ricevuti prima del matrimonio o quelli ricevuti successivamente per donazione o successione.

Per tutti questi ultimi l'articolo 211 del codice civile dispone che per le obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio, la comunione risponde solo nei limiti del valore di detti beni. Se, quindi, avevo prima del matrimonio un appartamento che vale 100 e decido di farlo rientrare nella comunione convenzionale, i miei vecchi creditori saranno per sempre garantiti dai beni della comunione, ma solo per il valore di 100.

Ricordiamo, infine, che la comunione convenzionale può essere stipulata solo nelle forme previste dall'articolo 162 c.c. cioè, a pena di nullità, per atto pubblico.

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