Conflitti tra aventi diritto sullo stesso oggetto

 
Vai al commento di giurisprudenza
 

Normalmente attraverso il contratto si cedono per una sola volta i propri diritti. Può accadere, però, che un contraente disonesto, o scaltro, ceda con diversi contratti lo stesso diritto, come nell'ipotesi in cui un proprietario conceda in locazione lo stesso immobile a diversi conduttori e con diversi contratti.

Dobbiamo, quindi, chiederci chi fra gli aventi diritto dovrà prevalere;

Come regola generale nel caso di conflitto tra più aventi diritto sullo stesso oggetto contrattuale, ipotesi di cui stiamo parlando, prevale chi per primo ha stipulato l'atto.

Nel caso della locazione, quindi, dovrebbe prevalere chi per primo ha stipulato il contratto di locazione.
Accade, però, che, per la certezza dei rapporti giuridici, tale regola dettata dalla logica e dal senso di giustizia, incontra numerose deroghe; nell'ipotesi di contratto di locazione, infatti, il godimento dell'immobile non spetterà a chi per primo ha stipulato il contratto, ma a chi per primo lo ha conseguito (art. 1380 c.c.) e solo nel caso in cui nessuno dei contraenti abbia conseguito il godimento dell'immobile, prevarrà chi ha stipulato per primo contratto di locazione.

Questa ipotesi è, come ricordato, quella prevista dall'articolo 1380 c.c. che dirime il conflitto tra più diritti personali di godimento; nel codice, tuttavia, vi sono altre norme simili che dirimono conflitti su diritti diversi.

Vediamole, quindi, tutte insieme nella sottostante tabella.

conflitti tra più aventi diritto sullo stesso oggetto

diritti immobiliari o relativi a mobili registrati prevale chi per primo ha trascritto il titolo anche se ha stipulato il contratto successivamente ad un altro contraente (art. 2644 c.c.)
diritti aventi ad oggetto la proprietà su beni mobili prevale chi tra i contraenti ha ricevuto in buona fede il possesso (art. 1155 c.c.)
diritti di credito è preferito tra i diversi creditori che hanno acquistato il credito dallo stesso autore colui che ha notificato per primo al debitore da cessione del credito oppure chi per primo ha ricevuto l'accettazione (art. 1265 c.c.)
diritti personali di godimento è preferito colui che per primo ha conseguito il godimento, cioè il possesso o la detenzione, del bene (art. 1380 c.c.)

 

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione