Confusione

 

 

Video confusione

nozione
(art. 1253 c.c.)

la confusione si verifica quando in uno stesso soggetto si riuniscono le qualità di debitore e creditore

 

Come vediamo nella confusione una persona si viene a trovare ad essere contemporaneamente debitore e creditore di sé stesso. Questa ipotesi può verificarsi in seguito a situazioni giuridiche poste in essere volontariamente dal soggetto, oppure di natura accidentale.

Come esempio delle prime, possiamo pensare al caso in cui un imprenditore ceda la sua azienda ad un altro imprenditore che era anche creditore di questa azienda. È chiaro che l'acquirente si troverà ad essere creditore del vecchio imprenditore ma anche, come nuovo proprietario dell'azienda, debitore di sé stesso. Altro caso può riguardare l'ipotesi in cui si divenga eredi di una persona di cui si era creditori.

La confusione opera automaticamente, (ope legis) senza che sia necessaria un'apposita dichiarazione di volontà.

Se i debiti erano garantiti da terzi, l'estinzione dell'obbligazione verificatasi in seguito alla compensazione, comporterà anche la cessazione delle garanzie da loro prestate.

Analogamente a quanto accade per la compensazione, la confusione non può operare in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.

Se, infine, vengono a confondersi le qualità di debitore e fideiussore, la fideiussione si estingue a meno che il creditore non abbia interesse a mantenerla in vita.

La confusione poiché soddisfa l'interesse del creditore, è un modo di estinzione delle obbligazioni a carattere satisfattorio

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