Conto corrente
definizione
art. 1823 c.c. |
è il contratto
col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti
derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e
indisponibili fino alla chiusura del conto
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Questo tipo di contratto è stipulato, di regola, tra imprenditori che
intrattenendo reciproci rapporti commerciali, hanno anche reciproci rapporti di
credito e debito.
Con il conto corrente si agevola la compensazione tra debiti e crediti e se alla
chiusura vi è una differenza (saldo), questa verrà corrisposta da chi risulterà
debitore.
Non è possibile l'inclusione del conto per i rapporti cui è esclusa la
compensazione a norma dell'art. 1246 c.c. e per
i crediti estranei all'esercizio dell'impresa nel caso in cui il contratto sia
stato stipulato tra imprenditori.
Sono stati previsti e regolati i casi relativi all'esistenza di
garanzie, all'inclusione nel conto di crediti verso terzi ed al calcolo degli
interessi, vediamoli:
garanzie
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se il credito incluso nel conto è
assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha
diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo
favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito
garantito (art. 1828 c.c.)
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interessi
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sulle rimesse decorrono gli
interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero,
in mancanza, in quella legale (art. 1825 c.c.)
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crediti verso i terzi
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se non diversamente stabilito sono
inseriti "salvo incasso" (art. 1829 c.c.)
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La chiusura del conto è fatta nei termini stabiliti o, in mancanza, ogni sei
mesi.
Prima della chiusura, però, il correntista invia all'altro un estratto conto.
Questo s'intende tacitamente approvato se non è contestato nel termine
stabilito o in quello da considerarsi congruo, secondo le circostanze.
È comunque possibile impugnarlo entro sei mesi dalla ricezione per:
1.Errori di scritturazione o di calcolo;
2.Omissioni;