Conto corrente

definizione
art. 1823 c.c.
è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto

Questo tipo di contratto è stipulato, di regola, tra imprenditori che intrattenendo reciproci rapporti commerciali, hanno anche reciproci rapporti di credito e debito.
Con il conto corrente si agevola la compensazione tra debiti e crediti e se alla chiusura vi è una differenza (saldo), questa verrà corrisposta da chi risulterà debitore.

Non è possibile l'inclusione del conto per i rapporti cui è esclusa la compensazione a norma dell'art. 1246 c.c. e per i crediti estranei all'esercizio dell'impresa nel caso in cui il contratto sia stato stipulato tra imprenditori.

Sono stati previsti e regolati i casi relativi all'esistenza di garanzie, all'inclusione nel conto di crediti verso terzi ed al calcolo degli interessi, vediamoli:

garanzie se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito (art. 1828 c.c.)
interessi sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale (art. 1825 c.c.)
crediti verso i terzi se non diversamente stabilito sono inseriti "salvo incasso" (art. 1829 c.c.)

La chiusura del conto è fatta nei termini stabiliti o, in mancanza, ogni sei mesi.
Prima della chiusura, però, il correntista invia all'altro un estratto conto.
Questo s'intende tacitamente approvato se non è contestato nel termine stabilito  o in quello da considerarsi congruo, secondo le circostanze.
È comunque possibile impugnarlo entro sei mesi dalla ricezione per:
1.Errori di scritturazione o di calcolo;
2.Omissioni;

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione