Contratti conclusi mediante moduli o formulari

nozione

sono quei contratti già predisposti in forma di modulo o formulario sia da una delle parti sia da terzi,
che servono a disciplinare in maniera uniforme una serie determinata di rapporti contrattuali

Nella nozione abbiamo specificato quali sono i "moduli o formulari" che qui ci interessano;
non tutti i tipi, ma solo quelli "predisposi per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (art. 1342 c.c. comma 1); esempi di tali moduli li troviamo spesso nella vita di tutti i giorni; pensiamo, ad esempio alle polizze assicurative predisposte tramite moduli; osserviamo, però che i moduli  e formulari di cui stiamo parlando non solo sono quelli predisposti da una parte sola, ma anche quelli che entrambe le parti decidono di adottare per disciplinare un loro rapporto contrattuale; pensiamo ad esempio, ai contratti di locazione, spesso redatti su moduli prestampati di cui spesso si fa uso.

Puntualizzato l'oggetto del nostro discorso, vediamo qual è la disciplina del codice civile che all'art. 1342 dispone che

le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle prestampate qualora siano incompatibili con esse,
e anche se queste ultime non sono state cancellate

È quindi possibile aggiungere al modulo nuove clausole, e sin qui nulla di strano, ma le nuove clausole prevalgono sempre sulle quelle incompatibili già predisposte nel modulo o formulario, e questa è la particolarità.

Anche per questi contratti è prevista la tutela della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie (art. 1342 comma 2) come accade per le condizioni generali di contratto, ma non dobbiamo confondere le condizioni generali di contratto con l'ipotesi di cui ci stiamo occupando; le prime, infatti, sono esterne all'atto e sull'eventuale modulo sono solo richiamate, mentre qui ci riferiamo al contratto vero e proprio, che viene redatto tramite modulo.

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