Contratto di albergo

definizione

nel contratto di albergo una parte (albergatore) si obbliga, dietro pagamento di un corrispettivo ad alloggiare l'altra parte (cliente) in uno o più locali dell'albergo adeguatamente mobiliati e provvisti di servizi e, di solito, a fornirla si cibi e bevande

Il contratto di albergo è un contratto atipico,cioè non previsto dalla legge. Può essere considerato un contratto misto poiché in esso sono riscontrabili elementi della locazione, della somministrazione, del contratto d'opera e del deposito. 
Il codice si limita a regolare solo l'ipotesi di responsabilità dello albergatore per le cose del cliente. A questo proposito si distinguono due tipi di responsabilità dell'albergatore: per le cose portate in albergo e per quelle consegnategli in custodia.

cose portate in albergo
art. 1783 c.c.
quelle che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio
cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio
cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio
responsabilità valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. È illimitata se il fatto è dovuto a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari

Consideriamo, ora, le cose date in custodia all'albergatore (art. 1784 c.c.)

responsabilità dell'albergatore illimitata quando

le cose gli sono state consegnate in custodia

ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare

L'albergatore deve comunque  accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore. Può, però, rifiutarsi di accettarle soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore non è,però,responsabile quando i danni o la sottrazione si siano verificati per fatto del cliente, per forza maggiore o per la natura della cosa.
Vediamo ora la posizione del cliente dopo che ha subito il danno o la sottrazione:

posizione del cliente
deve denunciare il fatto senza ingiustificato ritardo all'albergatore per non perdere il diritto al risarcimento (art. 1785 ter c.c.)
la denuncia immediata non è necessaria quando la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa dell'albergatore, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari

 

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