Costituzione dell' impresa sociale

Abbiamo visto che un qualsiasi ente privato può potenzialmente divenire un’impresa sociale. Ciò vuol dire che le legge già stabilisce le regole per la costituzione del singolo ente, e queste regole dovranno essere comunque rispettate, ma a queste, il d.lgs. n. 155\2006 all’art. 5 aggiunge l’obbligo della costituzione per atto pubblico, e l’obbligo di esplicitare nell’atto costitutivo carattere sociale dell'impresa. 

Di conseguenza sarà necessario indicare nell’atto costitutivo.

a) l'oggetto sociale, come già abbiamo visto nel paragrafo precedente;

b) l'assenza di scopo di lucro, nel senso già visto anche in merito alla destinazione degli avanzi di gestione.

Oltre a questi elementi, si aggiungeranno i normali elementi previsti per lo specifico atto costitutivo dell’ente che si costituisce, ma oltre a ciò si può ritenere che lo stesso atto costitutivo debba comunque prevedere:

c) la denominazione dell’ente, ma integrata della locuzione «impresa sociale», ex art. 7, ma con la solita esclusione per gli enti religiosi;

d) fissare i requisiti di onorabilità,   professionalità   ed  indipendenza  per  coloro  che assumono cariche sociali; in ogni caso la  nomina  della  maggioranza  dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni  alla  organizzazione  che  esercita l'impresa sociale, salvo quanto  specificamente  previsto  per  ogni  tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura;

e) la facoltà del richiedente che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci (art.9);
f) le forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività  (art. 12);

g) la nomina di due o più sindaci, ma solo nel caso in cui siano superati i limiti dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della  metà (art. 11).

In merito a quest’ultimo punto osserviamo che se l’impresa  sociale superi per due esercizi consecutivi i limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis   del   codice   civile,   il  controllo contabile sarà esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci. Nel caso in  cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi  devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Redatto l’atto costitutivo, e lo statuto, sarà poi necessario depositarlo nel registro delle imprese, (e a ciò provvederà il notaio o gli amministratori in via telematica), che iscriverà l’impresa nell’apposita sezione (determinata con regolamento ministeriale).