Accertamento
del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione
giudiziale
Siamo rimasti al
momento in cui il curatore ha fatto l’inventario e ha ricevuto i libri
contabili e i documenti dell’impresa sottoposta a liquidazione.
La procedura si
svolge poi in altri semplici passaggi.
1) il curatore in
base alla documentazione raccolta e alle informazioni che ha invia
avviso ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali sui beni
compresi alla liquidazione;
2) i creditori e i
titolari dei diritti, o perché avvertiti dal curatore o perché sono a
conoscenza dell’apertura della liquidazione giudiziale presentano
domanda di ammissione al passivo con ricorso ex art. 201 comma 3;
3) il curatore
esamina le domande e predispone gli elenchi dei creditori e dei titolari
dei diritti e predispone e deposita un progetto di stato passivo nei
confronti del quale i creditori e i titolari di diritti sui beni
potranno presentare le loro osservazioni;
4) si tiene
l’udienza fissata per l’esame dello stato passivo davanti al giudice
delegato, dove sono esaminate una per una le domande di ammissione al
passivo;
5) esaminate le
domande il giudice forma lo stato passivo, e lo rende esecutivo con
decreto;
6) contro il
decreto che rende esecutivo lo stato passivo si potranno proporre
opposizioni e impugnazioni;
7) è poi possibile
che siano depositate domande tardive di ammissione al passivo.
Sono questi i
passaggi che portano all’accertamento del passivo nella liquidazione
giudiziale.
Di questi sette
punti, soffermiamoci sui numeri 4) e 5) mentre nei successivi paragrafi
vedremo le ipotesi dei punti 6) e 7).
4) si tiene
l’udienza fissata per l’esame dello stato passivo davanti al giudice
delegato, dove sono esaminate una per una le domande di ammissione al
passivo;
All'udienza
fissata per
l'esame dello
stato passivo,
si avrà, o si potrà avere, il contraddittorio tra curatore e
coloro che hanno fatto domanda di ammissione al passivo.
Il giudice
delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti,
compatibilmente con
le esigenze di
speditezza del procedimento.
Terminata
l’eventuale istruzione, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto
riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili
d'ufficio ed
a quelle formulate
dagli altri interessati, il
giudice delegato,
decide su
ogni domanda anche in assenza delle parti.
In
relazione al
numero dei creditori e alla entità del passivo, il
giudice delegato
può stabilire che l'udienza sia svolta in via
telematica con
modalità idonee a
salvaguardare
il contraddittorio
e l'effettiva partecipazione
dei creditori,
anche
utilizzando le
strutture informatiche messe a disposizione della procedura da
soggetti terzi. Il debitore
può chiedere di essere sentito e delle operazioni si redige processo
verbale.
5) esaminate le
domande il giudice forma lo stato passivo, e lo rende esecutivo con
decreto;
Come visto le
domande presentate sono esaminate una per una dal giudice delegato che
ex art. 204
con
decreto
succintamente motivato, le
accoglie in tutto o in parte o le respinge o le
dichiara inammissibili.
La
dichiarazione
d’inammissibilità della
domanda, tuttavia
non ne
preclude la
successiva riproposizione; in questo ultimo caso il ricorrente
che vorrà riproporre la domanda non dovrà commettere gli stessi errori
che hanno portato alla dichiarazione d’inammissibilità da parte del
giudice (art. 201 comma 4).
Se le operazioni
non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la
prosecuzione a non più di
otto giorni,
senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
Il giudice, come
visto, può anche ammettere le domande presentate, ma alcune di loro
potranno essere ammesse con riserva, e oltre ai casi previsti dalla
legge, il giudice ammette con riserva:
a) i crediti
condizionati e quelli
indicati
all'articolo 154, comma 3
cioè quei crediti ( ritenuti comunque condizionati)
che non possono essere fatti valere contro il debitore il
cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non
previa escussione di un obbligato principale.
b) i crediti per i
quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile
al creditore, a condizione che la
produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
c) i crediti
accertati con
sentenza del
giudice ordinario
o speciale non
passata in
giudicato,
pronunziata prima
della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il
curatore
può proporre o
proseguire il giudizio di impugnazione.
Terminato l'esame
di tutte le domande,
il giudice
delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto
depositato in cancelleria. Il
curatore,
immediatamente dopo
la
dichiarazione di
esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione
trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del
diritto di proporre
opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
Il decreto che rende esecutivo
lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei
giudizi di cui all'articolo
206, cioè quelli sulle impugnazioni dello stato passivo, limitatamente
ai crediti accertati ed al diritto
di partecipare
al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia
di debiti altrui,
producono effetti soltanto ai fini del concorso
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