Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale

Siamo rimasti al momento in cui il curatore ha fatto l’inventario e ha ricevuto i libri contabili e i documenti dell’impresa sottoposta a liquidazione.

La procedura si svolge poi in altri semplici passaggi.

1) il curatore in base alla documentazione raccolta e alle informazioni che ha invia avviso ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali sui beni compresi alla liquidazione;

2) i creditori e i titolari dei diritti, o perché avvertiti dal curatore o perché sono a conoscenza dell’apertura della liquidazione giudiziale presentano domanda di ammissione al passivo con ricorso ex art. 201 comma 3;

3) il curatore esamina le domande e predispone gli elenchi dei creditori e dei titolari dei diritti e predispone e deposita un progetto di stato passivo nei confronti del quale i creditori e i titolari di diritti sui beni potranno presentare le loro osservazioni;

4) si tiene l’udienza fissata per l’esame dello stato passivo davanti al giudice delegato, dove sono esaminate una per una le domande di ammissione al passivo;

5) esaminate le domande il giudice forma lo stato passivo, e lo rende esecutivo con decreto;

6) contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo si potranno proporre opposizioni e impugnazioni;

7) è poi possibile che siano depositate domande tardive di ammissione al passivo. 

 

Sono questi i passaggi che portano all’accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale.

Di questi sette punti, soffermiamoci sui numeri 4) e 5) mentre nei successivi paragrafi vedremo le ipotesi dei punti 6) e 7).

4) si tiene l’udienza fissata per l’esame dello stato passivo davanti al giudice delegato, dove sono esaminate una per una le domande di ammissione al passivo;

All'udienza  fissata  per  l'esame  dello  stato  passivo,  si avrà, o si potrà avere, il contraddittorio tra curatore e coloro che hanno fatto domanda di ammissione al passivo.

Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti,  compatibilmente  con

le esigenze di speditezza del procedimento.

Terminata l’eventuale istruzione, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili  d'ufficio  ed  a  quelle formulate dagli altri interessati, il

giudice delegato, decide  su  ogni domanda anche in assenza delle parti.

In  relazione  al  numero dei creditori e alla entità del passivo, il  giudice  delegato  può stabilire che l'udienza sia svolta in via  telematica  con  modalità idonee   a   salvaguardare   il   contraddittorio    e l'effettiva partecipazione  dei  creditori,  anche   utilizzando   le   strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.  Il debitore può chiedere di essere sentito e delle operazioni si redige processo verbale.

5) esaminate le domande il giudice forma lo stato passivo, e lo rende esecutivo con decreto;

Come visto le domande presentate sono esaminate una per una dal giudice delegato che ex art. 204

con  decreto  succintamente  motivato, le accoglie in tutto o in parte o le respinge o le  dichiara inammissibili.

La  dichiarazione  d’inammissibilità  della  domanda, tuttavia  non  ne  preclude   la   successiva riproposizione; in questo ultimo caso il ricorrente che vorrà riproporre la domanda non dovrà commettere gli stessi errori che hanno portato alla dichiarazione d’inammissibilità da parte del giudice (art. 201 comma 4).

Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di  otto  giorni,  senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Il giudice, come visto, può anche ammettere le domande presentate, ma alcune di loro potranno essere ammesse con riserva, e oltre ai casi previsti dalla legge, il giudice ammette con riserva:

a) i crediti condizionati e  quelli  indicati  all'articolo  154, comma 3 cioè quei crediti ( ritenuti comunque condizionati)  che non possono essere fatti valere contro il debitore il  cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non  previa escussione di un obbligato principale.

b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la  produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;

c) i crediti accertati  con  sentenza  del  giudice  ordinario  o speciale  non  passata  in   giudicato,   pronunziata   prima   della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il  curatore

può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Terminato l'esame di tutte le  domande,  il  giudice  delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria. Il  curatore,  immediatamente  dopo   la   dichiarazione   di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione  trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di  proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.  Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo  206, cioè quelli sulle impugnazioni dello stato passivo, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto  di  partecipare  al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia  di  debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso

 

 


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