Affitto dell’azienda o di sui rami
Un modo vantaggioso per recuperare denaro e non far cessare l’attività
d’impresa, è quello di affittare l’azienda dal debitore.
L’art. 212 prevede questa
eventualità. Per affittare l’azienda è necessario che il curatore sia
autorizzato dal giudice delegato su parere favorevole del comitato dei
creditori. Se autorizzato il curatore dovrà quindi far stimare
l’azienda, e provvederà a approntare adeguate forme di pubblicità.
Scelto l’affittuario sarà necessario stipulare il contratto di affitto,
e si seguiranno le regole previste dall’art. 2556 c.c., la disciplina di
questo articolo, tuttavia, è integrata da quanto disposto
dall’art. 212 comma 3.
All’affittuario potrebbe poi, previa
autorizzazione
del giudice delegato
e previo parere favorevole del comitato
dei creditori
essergli riconosciuta la prelazione sull’acquisto dell’azienda. Cessato
il contratto di affitto, vi sarà la retrocessione dell’azienda alla
liquidazione, ma la procedura non sarà responsabile per i debiti
contratti dall’affittuario, e ciò in deroga a quanto previsto dagli
articoli 2112 e 2560 c.c. Per i contratti prendenti si applicherà la
disciplina prevista dagli articoli 172 e ss. |