Azioni del liquidatore e esecuzione del programma di liquidazione (artt. 274 e 275)

Il liquidatore ha, nell’interesse dei creditori, il potere di far rientrare nella disponibilità del debitore o nel suo patrimonio i beni che ne erano usciti. Ciò potrà solo grazie al  giudice delegato che autorizzerà a iniziare o proseguire le relative azioni  quando ciò  utile  per  il miglior soddisfacimento dei creditori.

L’art. 274 prevede due ipotesi.

1) autorizzazione al liquidatore a esercitare o se pendente, proseguire, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni  compresi  nel  patrimonio  del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

In questo caso potrebbe anche essere esercitata  l’azione ex art. 2929 bis  c.c. (Espropriazione   di  beni  oggetto   di  vincoli  di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito).

2) autorizzazione al liquidatore a esercitare o, se pendenti, proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore  in  pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

Il riferimento è principalmente all’azione revocatoria ex art. 2901 c.c..

Si noti che in questa procedura non sono previste revocatorie speciali come accade nella liquidazione giudiziale.

Il liquidatore dovrà eseguire il programma di liquidazione, ed eseguite tutte le vendite, presenta al giudice il rendiconto delle attività svolte che è presentato al giudice che può essere approvato dal giudice. In caso di approvazione si provvede alla distribuzione della somma in base a un progetto di riparto redatto dal liquidatore. Tuttavia su questo progetto possono sorgere delle contestazioni sulle quali provvede il giudice con decreto motivato.

I crediti sorti in occasione o in funzione della  liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri,  con  esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni  oggetto  di  pegno  e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti (art. 277 comma 2).

Quando il liquidatore ha eseguito la vendita e riscosso interamente il prezzo  il  giudice ordina la cancellazione  delle  iscrizioni  relative  ai  diritti  di prelazione, delle  trascrizioni  dei  pignoramenti  e  dei  sequestri conservativi e di ogni altro vincolo (art. 275 comma 2).

La vendita ha quindi un pieno effetto purgativo come accade per la vendita nell’espropriazione.

A questo punto non c’è altro da fare che chiudere la procedura, che si chiude con decreto del giudice delegato (art. 276). Con  il decreto  di  chiusura,  il  giudice,  su   istanza   del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato al liquidatore  e lo svincolo  delle  somme  eventualmente accantonate.

 

 


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