Azioni del liquidatore e esecuzione del programma di liquidazione (artt.
274 e 275)
Il liquidatore ha,
nell’interesse dei creditori, il potere di far rientrare nella
disponibilità del debitore o nel suo patrimonio i beni che ne erano
usciti. Ciò potrà solo grazie al
giudice delegato che autorizzerà a iniziare o proseguire le
relative azioni quando ciò
utile per
il miglior soddisfacimento dei creditori.
L’art. 274 prevede
due ipotesi.
1) autorizzazione
al liquidatore a esercitare o se pendente, proseguire, ogni azione
prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni
compresi nel
patrimonio del
debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
In questo caso
potrebbe anche essere esercitata
l’azione ex art. 2929 bis
c.c. (Espropriazione di beni oggetto
di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito).
2) autorizzazione
al liquidatore a esercitare o, se pendenti, proseguire le azioni dirette
a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore
in pregiudizio dei
creditori, secondo le norme del codice civile.
Il riferimento è
principalmente all’azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
Si noti che in
questa procedura non sono previste revocatorie speciali come accade
nella liquidazione giudiziale.
Il liquidatore dovrà eseguire il programma di liquidazione, ed eseguite
tutte le vendite, presenta al giudice il rendiconto delle attività
svolte che è presentato al giudice che può essere approvato dal giudice.
In caso di approvazione si provvede alla distribuzione della somma in
base a un progetto di riparto redatto dal liquidatore. Tuttavia su
questo progetto possono sorgere delle contestazioni sulle quali provvede
il giudice con decreto motivato.
I crediti sorti in
occasione o in funzione della
liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri,
con esclusione di
quanto ricavato dalla liquidazione dei beni
oggetto di
pegno e ipoteca per
la parte destinata ai creditori garantiti (art. 277 comma 2).
Quando il
liquidatore ha eseguito la vendita e riscosso interamente il prezzo
il giudice ordina la
cancellazione delle
iscrizioni relative
ai diritti
di prelazione, delle
trascrizioni dei
pignoramenti e
dei sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo (art. 275 comma 2).
La vendita ha
quindi un pieno effetto purgativo come accade per la vendita
nell’espropriazione.
A questo punto non
c’è altro da fare che chiudere la procedura, che si chiude con decreto
del giudice delegato (art. 276). Con
il decreto di
chiusura, il
giudice, su
istanza del
liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato al
liquidatore e lo svincolo
delle somme
eventualmente accantonate.
|
|
Manuale della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, versione completa e di sintesi Accedi da qui |