Azioni di inefficacia per atti effettuati tra le imprese dello stesso gruppo (art. 290)

 

Può darsi che tra le imprese appartenenti a un gruppo nei cinque anni antecedenti il deposito dell’istanza di apertura della procedura o delle procedure di liquidazione giudiziale si siano stipulati contratti o formati atti che hanno avuto l’effetto di spostare risorse tra le diverse imprese con pregiudizio dei creditori.

Ebbene in questi casi il curatore  nei citati cinque anni può proporre azione per far dichiarare l’inefficacia di tali atti o contratti sia nel caso in cui vi sia stata una procedura unitaria, sia nel caso vi siano più procedure di liquidazione giudiziale.

In questi casi vi può essere anche la responsabilità delle società o enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime.

Queste, infatti,  sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società (art.2497 c.c. comma 1 richiamato dall’art. 290).

Tuttavia sempre per l’art. 2497 c.c. comma 1 tale responsabilità non sussiste quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

In questi casi c’è inversione dell’onere della prova, perché deve essere la società beneficiaria a dover provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell’atto o del contratto.

 

 

 


punto elenco Torna alla home page     
 
Manuale della crisi d'impresa e dell'insolvenza, versione completa e di sintesi
Accedi da qui