Azioni di inefficacia per atti effettuati tra le imprese dello stesso
gruppo (art. 290)
Può darsi che tra
le imprese appartenenti a un gruppo nei cinque anni antecedenti il
deposito dell’istanza di apertura della procedura o delle procedure di
liquidazione giudiziale si siano stipulati contratti o formati atti che
hanno avuto l’effetto di spostare risorse tra le diverse imprese con
pregiudizio dei creditori.
Ebbene in questi
casi il curatore nei citati
cinque anni può proporre azione per far dichiarare l’inefficacia di tali
atti o contratti sia nel caso in cui vi sia stata una procedura
unitaria, sia nel caso vi siano più procedure di liquidazione
giudiziale.
In questi casi vi
può essere anche la responsabilità delle società o enti che, esercitando
attività di direzione e coordinamento di società, agiscono
nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei
principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società
medesime.
Queste, infatti,
sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste
per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della
partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per
la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società
(art.2497 c.c. comma 1 richiamato dall’art. 290).
Tuttavia sempre
per l’art. 2497 c.c. comma 1 tale responsabilità non sussiste quando il
danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività
di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a
seguito di operazioni a ciò dirette.
In questi casi c’è
inversione dell’onere della prova, perché deve essere la società
beneficiaria a dover provare di non essere stata a conoscenza del
carattere pregiudizievole dell’atto o del contratto.
|
|
Manuale della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, versione completa e di sintesi Accedi da qui |