Azioni revocatorie per atti esercitati tra società del gruppo

Questa ipotesi è diversa dalla precedente, perché qui una società di un gruppo è sottoposta a liquidazione giudiziale mentre un’altra o altre società del gruppo possono non essere sottoposte alla procedura. In questi casi il curatore della procedura aperta contro una società appartenente a un gruppo può esercitare nei confronti delle altre società del gruppo l’azione revocatoria ex art. 166 comma 1 lett. a) b) c) d). Si tratta  di atti non normali nell’esercizio di un impresa, che fanno riferimento a atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie automaticamente revocati, cioè automaticamente inefficaci, salvo che l’atra parte provi di non essere a conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore poi sottoposto a liquidazione giudiziale. Rispetto alla disciplina ordinaria dell’art. 166 l’art. 290 allunga i termini per esercitare la revocatoria tra le società del gruppo.

 

a)     Atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o  le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto  ciò che a lui è stato dato o promesso. Questi atti possono revocati dal curatore se compiuti dalla società dopo il deposito della domanda giudiziale o nei due anni anteriori il deposito della domanda di liquidazione giudiziale al posto dell’anno previsto dall’art. 166.

b)     Atti estintivi di debiti pecuniari  scaduti  ed  esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, Questi atti possono revocati dal curatore se compiuti dalla società dopo il deposito della domanda giudiziale o nei due anni anteriori il deposito della domanda di liquidazione giudiziale al posto dell’anno previsto dall’art. 166.

c)      I pegni, le anticresi e le ipoteche  giudiziali  o  volontarie costituite per debiti preesistenti non scaduti. Questi atti possono revocati dal curatore se compiuti dalla società dopo il deposito della domanda giudiziale o nell’anno anteriore al deposito della domanda di liquidazione giudiziale.

d)     I pegni, le anticresi e le ipoteche  giudiziali  o  volontarie costituite per debiti preesistenti scaduti. Questi atti possono revocati dal curatore se compiuti dalla società dopo il deposito della domanda giudiziale o nell’anno anteriore al deposito della domanda di liquidazione giudiziale al posto dei sei mesi previsti dall’art. 166.

 


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