Azioni revocatorie per atti esercitati tra società del gruppo
Questa ipotesi è
diversa dalla precedente, perché qui una società di un gruppo è
sottoposta a liquidazione giudiziale mentre un’altra o altre società del
gruppo possono non essere sottoposte alla procedura. In questi casi il
curatore della procedura aperta contro una società appartenente a un
gruppo può esercitare nei confronti delle altre società del gruppo
l’azione revocatoria ex art. 166 comma 1 lett. a) b) c) d). Si tratta
di atti non normali nell’esercizio di un impresa, che fanno
riferimento a atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie
automaticamente revocati, cioè automaticamente inefficaci, salvo che
l’atra parte provi di non essere a conoscenza dello stato d’insolvenza
del debitore poi sottoposto a liquidazione giudiziale. Rispetto alla
disciplina ordinaria dell’art. 166 l’art. 290 allunga i termini per
esercitare la revocatoria tra le società del gruppo.
a)
Atti a titolo
oneroso in cui le prestazioni eseguite o
le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un
quarto ciò che a lui è
stato dato o promesso. Questi atti possono revocati dal curatore se
compiuti dalla società dopo il deposito della domanda giudiziale o nei
due anni anteriori il deposito della domanda di liquidazione giudiziale
al posto dell’anno previsto dall’art. 166.
b)
Atti estintivi di
debiti pecuniari scaduti
ed esigibili non
effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, Questi
atti possono revocati dal curatore se compiuti dalla società dopo il
deposito della domanda giudiziale o nei due anni anteriori il deposito
della domanda di liquidazione giudiziale al posto dell’anno previsto
dall’art. 166.
c)
I pegni, le
anticresi e le ipoteche
giudiziali o
volontarie costituite per debiti preesistenti
non scaduti. Questi atti
possono revocati dal curatore se compiuti dalla società dopo il deposito
della domanda giudiziale o nell’anno anteriore al deposito della domanda
di liquidazione giudiziale.
d)
I pegni, le
anticresi e le ipoteche
giudiziali o
volontarie costituite per debiti preesistenti
scaduti. Questi atti possono
revocati dal curatore se compiuti dalla società dopo il deposito della
domanda giudiziale o nell’anno anteriore al deposito della domanda di
liquidazione giudiziale al posto dei sei mesi previsti dall’art. 166. |
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