| Calcolo delle maggioranze e esito della votazione 
 
		
		L’art. 109 è dedicato al calcolo delle maggioranze necessarie per 
		l’approvazione del concordato. 
		Il calcolo, e le 
		modalità di approvazione, variano a seconda delle varie situazioni 
		concrete che possono presentarsi, vediamole. 
 
		Come abbiamo visto 
		possono esservi anche più proposte di concordato concorrenti e allora 
		bisognerà vedere quale proposta dovrà considerarsi approvata; a tal fine 
		si apre una specie di concorso tra le varie proposte. 
		a)
		vi sono più proposte di 
		concordato ma solo una raggiunge la maggioranza: si approverà 
		questa; 
		b)
		vi sono più proposte di 
		concordato ma più di una raggiunge la maggioranza: sarà approvata 
		quella che raggiunge  la 
		maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; 
		c)
		vi sono più proposte che però 
		raggiungono la stessa maggioranza: si approverà quella del debitore; 
		d)
		le proposte che raggiungono la 
		stessa maggioranza sono tutte dei creditori, mentre quella del 
		debitore ha raggiunto una maggioranza inferiore (ed è quindi esclusa dal 
		concorso) : prevarrà quella presentata per prima; 
		e)
		nessuna delle proposte 
		concorrenti ha raggiunto la maggioranza: 
		il  giudice delegato, 
		con decreto da adottare entro trenta giorni dal giorno successivo al 
		deposito della relazione del commissario giudiziale (art.110, comma 2), 
		rimette al voto la sola  
		proposta  che ha conseguito 
		la maggioranza relativa dei crediti 
		ammessi  al 
		voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il 
		termine  a partire dal quale 
		i creditori, nei venti giorni 
		successivi,  possono 
		far pervenire il proprio voto per posta elettronica 
		certificata. Se pervengono i voti si dovranno nuovamente 
		verificare le maggioranze secondo le regole già viste. 
		 
		Creditori 
		privilegiati e soggetti esclusi dal voto.  
		Particolare è la 
		posizione dei creditori privilegiati; dobbiamo distinguere tra creditori 
		privilegiati per i quali la proposta prevede il loro integrale pagamento 
		e creditori privilegiati per i quali la proposta non prevede l’integrale 
		pagamento. 
		a)
		creditori muniti di privilegio, 
		pegno e ipoteca per i quali la proposta prevede l’integrale pagamento: 
		anche quando  la 
		garanzia sia contestata, non 
		hanno  diritto 
		al  voto 
		se  non rinunciano in 
		tutto od in parte al diritto di prelazione. 
		Quando questi creditori rinuncino in tutto 
		o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta 
		dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; 
		la  rinuncia 
		ha effetto ai soli fini del concordato. 
		b)
		creditori privilegiati per i 
		quali la proposta non prevede l’integrale pagamento: possono votare 
		e sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. 
		Vediamo ora chi è 
		escluso dal voto e dal computo delle maggioranze. 
		Sono esclusi dal 
		voto  e 
		dal  computo 
		delle  maggioranze 
		il coniuge o il convivente 
		di  fatto 
		del  debitore, 
		ovvero  la 
		parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini 
		del  debitore fino 
		al  quarto 
		grado,  la 
		società  che 
		controlla  la  
		società debitrice, le società da questa controllate e 
		quelle  sottoposte 
		a comune controllo, nonché 
		i  cessionari 
		o  aggiudicatari 
		dei  loro crediti da 
		meno di un anno prima della domanda 
		di  concordato. 
		 
		Sono inoltre 
		esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i 
		creditori in conflitto d'interessi.  
		In quest’elenco si 
		vede che sono esclusi dal voto la società controllante e le società 
		sottoposte a comune controllo. 
		Tuttavia il sesto 
		comma dell’art. 109 dispone che il creditore che propone il concordato 
		oppure le  società 
		da questo controllate, le società controllanti o 
		sottoposte  a 
		comune controllo, ( art. 2359 comma 1 c.c.), 
		possono  votare 
		soltanto   se  
		la   proposta  
		ne   prevede 
		l'inserimento in apposita classe.  Sono 
		terminate le votazioni, cosa accade ora? Può accadere che il concordato 
		sia approvato, e allora si passa all’omologazione, (art. 48 vedi pagg. 
		46 e ss) e la procedura si chiuderà con la sentenza di omologazione, o 
		che non sia approvato, e allora (art. 111) si può aprire la strada alla 
		liquidazione giudiziale ex art. 49 comma 1. | 
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