Calcolo delle maggioranze e esito  della votazione

 

L’art. 109 è dedicato al calcolo delle maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato.

Il calcolo, e le modalità di approvazione, variano a seconda delle varie situazioni concrete che possono presentarsi, vediamole.

  • Vi sono più creditori e nessuno di questi è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto: il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
  • Vi sono più creditori ma uno di questi è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto: il concordato è approvato con la maggioranza dei crediti ammessi al voto (in definitiva rappresentata da quell’unico creditore) più  la maggioranza per teste dei voti dei creditori ammessi al voto;
  • Vi sono classi di creditori: il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è anche raggiunta nel maggior numero di classi; quindi se le classi sono 6 oltre alla normale maggioranza sarà necessario che sia stata raggiunta la maggioranza in almeno 4 classi.

Come abbiamo visto possono esservi anche più proposte di concordato concorrenti e allora bisognerà vedere quale proposta dovrà considerarsi approvata; a tal fine si apre una specie di concorso tra le varie proposte.

a) vi sono più proposte di concordato ma solo una raggiunge la maggioranza: si approverà questa;

b) vi sono più proposte di concordato ma più di una raggiunge la maggioranza: sarà approvata quella che raggiunge  la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto;

c) vi sono più proposte che però raggiungono la stessa maggioranza: si approverà quella del debitore;

d) le proposte che raggiungono la stessa maggioranza sono tutte dei creditori, mentre quella del debitore ha raggiunto una maggioranza inferiore (ed è quindi esclusa dal concorso) : prevarrà quella presentata per prima;

e) nessuna delle proposte concorrenti ha raggiunto la maggioranza:  il  giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal giorno successivo al deposito della relazione del commissario giudiziale (art.110, comma 2), rimette al voto la sola  proposta  che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti  ammessi  al  voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine  a partire dal quale i creditori, nei venti giorni  successivi,  possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica  certificata. Se pervengono i voti si dovranno nuovamente verificare le maggioranze secondo le regole già viste.

 

Creditori privilegiati e soggetti esclusi dal voto.

Particolare è la posizione dei creditori privilegiati; dobbiamo distinguere tra creditori privilegiati per i quali la proposta prevede il loro integrale pagamento e creditori privilegiati per i quali la proposta non prevede l’integrale pagamento.

a) creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca per i quali la proposta prevede l’integrale pagamento:  anche quando  la garanzia sia contestata, non  hanno  diritto  al  voto  se  non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione.  Quando questi creditori rinuncino in tutto  o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta  dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari;  la  rinuncia  ha effetto ai soli fini del concordato.

b) creditori privilegiati per i quali la proposta non prevede l’integrale pagamento: possono votare e sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

Vediamo ora chi è escluso dal voto e dal computo delle maggioranze.

Sono esclusi dal voto  e  dal  computo  delle  maggioranze  il coniuge o il convivente  di  fatto  del  debitore,  ovvero  la  parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini  del  debitore fino  al  quarto  grado,  la  società  che  controlla  la   società debitrice, le società da questa controllate e  quelle  sottoposte  a comune controllo, nonché  i  cessionari  o  aggiudicatari  dei  loro crediti da meno di un anno prima della domanda  di  concordato. 

Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i  creditori in conflitto d'interessi.

In quest’elenco si vede che sono esclusi dal voto la società controllante e le società sottoposte a comune controllo.

Tuttavia il sesto comma dell’art. 109 dispone che il creditore che propone il concordato oppure le  società  da questo controllate, le società controllanti o  sottoposte  a  comune controllo, ( art. 2359 comma 1 c.c.),  possono  votare  soltanto   se   la   proposta   ne   prevede l'inserimento in apposita classe.  Sono terminate le votazioni, cosa accade ora? Può accadere che il concordato sia approvato, e allora si passa all’omologazione, (art. 48 vedi pagg. 46 e ss) e la procedura si chiuderà con la sentenza di omologazione, o che non sia approvato, e allora (art. 111) si può aprire la strada alla liquidazione giudiziale ex art. 49 comma 1.

 


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