Calcolo delle maggioranze e esito della votazione
L’art. 109 è dedicato al calcolo delle maggioranze necessarie per
l’approvazione del concordato.
Il calcolo, e le
modalità di approvazione, variano a seconda delle varie situazioni
concrete che possono presentarsi, vediamole.
Come abbiamo visto
possono esservi anche più proposte di concordato concorrenti e allora
bisognerà vedere quale proposta dovrà considerarsi approvata; a tal fine
si apre una specie di concorso tra le varie proposte.
a)
vi sono più proposte di
concordato ma solo una raggiunge la maggioranza: si approverà
questa;
b)
vi sono più proposte di
concordato ma più di una raggiunge la maggioranza: sarà approvata
quella che raggiunge la
maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto;
c)
vi sono più proposte che però
raggiungono la stessa maggioranza: si approverà quella del debitore;
d)
le proposte che raggiungono la
stessa maggioranza sono tutte dei creditori, mentre quella del
debitore ha raggiunto una maggioranza inferiore (ed è quindi esclusa dal
concorso) : prevarrà quella presentata per prima;
e)
nessuna delle proposte
concorrenti ha raggiunto la maggioranza:
il giudice delegato,
con decreto da adottare entro trenta giorni dal giorno successivo al
deposito della relazione del commissario giudiziale (art.110, comma 2),
rimette al voto la sola
proposta che ha conseguito
la maggioranza relativa dei crediti
ammessi al
voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il
termine a partire dal quale
i creditori, nei venti giorni
successivi, possono
far pervenire il proprio voto per posta elettronica
certificata. Se pervengono i voti si dovranno nuovamente
verificare le maggioranze secondo le regole già viste.
Creditori
privilegiati e soggetti esclusi dal voto.
Particolare è la
posizione dei creditori privilegiati; dobbiamo distinguere tra creditori
privilegiati per i quali la proposta prevede il loro integrale pagamento
e creditori privilegiati per i quali la proposta non prevede l’integrale
pagamento.
a)
creditori muniti di privilegio,
pegno e ipoteca per i quali la proposta prevede l’integrale pagamento:
anche quando la
garanzia sia contestata, non
hanno diritto
al voto
se non rinunciano in
tutto od in parte al diritto di prelazione.
Quando questi creditori rinuncino in tutto
o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta
dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari;
la rinuncia
ha effetto ai soli fini del concordato.
b)
creditori privilegiati per i
quali la proposta non prevede l’integrale pagamento: possono votare
e sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
Vediamo ora chi è
escluso dal voto e dal computo delle maggioranze.
Sono esclusi dal
voto e
dal computo
delle maggioranze
il coniuge o il convivente
di fatto
del debitore,
ovvero la
parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini
del debitore fino
al quarto
grado, la
società che
controlla la
società debitrice, le società da questa controllate e
quelle sottoposte
a comune controllo, nonché
i cessionari
o aggiudicatari
dei loro crediti da
meno di un anno prima della domanda
di concordato.
Sono inoltre
esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i
creditori in conflitto d'interessi.
In quest’elenco si
vede che sono esclusi dal voto la società controllante e le società
sottoposte a comune controllo.
Tuttavia il sesto
comma dell’art. 109 dispone che il creditore che propone il concordato
oppure le società
da questo controllate, le società controllanti o
sottoposte a
comune controllo, ( art. 2359 comma 1 c.c.),
possono votare
soltanto se
la proposta
ne prevede
l'inserimento in apposita classe. Sono
terminate le votazioni, cosa accade ora? Può accadere che il concordato
sia approvato, e allora si passa all’omologazione, (art. 48 vedi pagg.
46 e ss) e la procedura si chiuderà con la sentenza di omologazione, o
che non sia approvato, e allora (art. 111) si può aprire la strada alla
liquidazione giudiziale ex art. 49 comma 1. |
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