Casi di riapertura della liquidazione giudiziale

A quali condizioni è possibile riaprire la liquidazioni giudiziale.

In primo luogo deve essere accaduto che la procedura si è chiusa con la ripartizione dell’attivo che però non è riuscita a soddisfare tutti i creditori, oppure si è chiusa perché nel corso  della  procedura  si  accerta  che  la  sua prosecuzione  non  consente  di  soddisfare,  neppure  in  parte,   i creditori concorsuali, né i crediti  prededucibili  e  le  spese  di procedura (art. 233 comma 1 lett. c) e d). Deve poi risultare, quindi non essere solo probabile, che nel patrimonio del debitore esistono delle attività che rendono utile il provvedimento di riapertura; questa utilità deve riguardare la soddisfazione anche parziale dei creditori insoddisfatti; sarà il tribunale a valutare se sia utile riaprire la liquidazione. Il debitore, inoltre, non deve essere stato esdebitato.

Vediamo quindi tutte le condizioni  per la riapertura della liquidazione

1) istanza del debitore  o di qualunque creditore, con cui si chiede la riapertura; gli istanti ritengono e documentano che nel patrimonio del debitore esistono attività che rendono utile la riapertura della procedura di liquidazione già chiusa;

2) il tribunale decide in camera di consiglio e se ritiene che esistono nel patrimonio del debitore attività che rendono utile la riapertura della procedura di liquidazione, accoglie l’istanza con sentenza. La sentenza può essere pronunciata entro cinque anni dal decreto che aveva chiuso la liquidazione giudiziale. Se sono già trascorsi cinque anni, non sarà più possibile disporre la riapertura della procedura.

 

La sentenza di riapertura:

a) richiama in ufficio il giudice delegato e  il  curatore  o  li nomina di nuovo;

b)  stabilisce  i  termini  previsti  dalle  lettere  d)  ed   e) dell'articolo 49, comma 3, ( cioè la data dell’udienza per l’esame dello stato passivo e i termini per le presentazione delle domande di ammissione al passivo) eventualmente abbreviandoli non  oltre  la metà;

i creditori già ammessi al  passivo  nella  procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento  di  ammissione  salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

La sentenza è pubblicata ai sensi dell’art. 45 ed è impugnabile a norma dell’art. 51, cioè nei modi in cui s’impugna la sentenza sulla liquidazione giudiziale.

Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori,  tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori mentre per le altre operazioni si seguono le norme stabilite per la liquidazione giudiziale.

 

La particolarità della riapertura sta nel fatto che possono partecipare i vecchi creditori ma anche i nuovi creditori del debitore che subisce la riapertura. I vecchi creditori  concorreranno alle nuove ripartizioni  per  le  somme loro  dovute  al  momento  della  riapertura,  dedotto  quanto  hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le  cause legittime di prelazione secondo quanto già accertato nella precedente procedura di liquidazione giudiziale.

I nuovi creditori concorreranno per la prima volta alla ripartizione secondo le regole già viste per la liquidazione giudiziale.

Nel caso in cui vi siano stati atti pregiudizievoli ai creditori ex artt. 164 (pagamenti di crediti non scaduti e postergati), 166 (atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) e 167 (atti su patrimoni destinati ad uno specifico affare) i termini saranno computati dalla data della sentenza di riapertura e non della prima sentenza che ha dichiarato la liquidazione giudiziale.

Sono poi  privi di effetto nei confronti dei creditori gli  atti  a titolo gratuito e gli atti compiuti tra coniugi, parti  di  un'unione  civile  tra  persone dello stesso sesso o conviventi di fatto ( cioè gli atti ex 169),  successivi  alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.

 


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