Casi di riapertura della liquidazione giudiziale
A quali condizioni
è possibile riaprire la liquidazioni giudiziale.
In primo luogo
deve essere accaduto che la procedura si è chiusa con la ripartizione
dell’attivo che però non è riuscita a soddisfare tutti i creditori,
oppure si è chiusa perché nel corso
della procedura
si accerta
che la
sua prosecuzione non
consente di
soddisfare, neppure
in parte,
i creditori concorsuali, né i crediti
prededucibili e
le spese
di procedura (art. 233 comma 1 lett. c) e d). Deve poi risultare,
quindi non essere solo probabile, che nel patrimonio del debitore
esistono delle attività che rendono utile il provvedimento di
riapertura; questa utilità deve riguardare la soddisfazione anche
parziale dei creditori insoddisfatti; sarà il tribunale a valutare se
sia utile riaprire la liquidazione. Il debitore, inoltre, non deve
essere stato esdebitato.
Vediamo quindi
tutte le condizioni per la
riapertura della liquidazione
1) istanza del
debitore o di qualunque
creditore, con cui si chiede la riapertura; gli istanti ritengono e
documentano che nel patrimonio del debitore esistono attività che
rendono utile la riapertura della procedura di liquidazione già chiusa;
2) il tribunale
decide in camera di consiglio e se ritiene che esistono nel patrimonio
del debitore attività che rendono utile la riapertura della procedura di
liquidazione, accoglie l’istanza con sentenza. La sentenza può essere
pronunciata entro cinque anni dal decreto che aveva chiuso la
liquidazione giudiziale. Se sono già trascorsi cinque anni, non sarà più
possibile disporre la riapertura della procedura.
La sentenza di
riapertura:
a) richiama in
ufficio il giudice delegato e
il curatore
o li nomina di
nuovo;
b)
stabilisce i
termini previsti
dalle lettere
d) ed
e) dell'articolo 49, comma 3, ( cioè la data dell’udienza per
l’esame dello stato passivo e i termini per le presentazione delle
domande di ammissione al passivo) eventualmente abbreviandoli non
oltre la metà;
i creditori già
ammessi al passivo
nella procedura
chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento
di ammissione
salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.
La sentenza è
pubblicata ai sensi dell’art. 45 ed è impugnabile a norma dell’art. 51,
cioè nei modi in cui s’impugna la sentenza sulla liquidazione
giudiziale.
Il giudice
delegato nomina il comitato dei creditori,
tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori mentre per
le altre operazioni si seguono le norme stabilite per la liquidazione
giudiziale.
La particolarità
della riapertura sta nel fatto che possono partecipare i vecchi
creditori ma anche i nuovi creditori del debitore che subisce la
riapertura. I vecchi creditori
concorreranno alle nuove ripartizioni
per le
somme loro dovute
al momento
della riapertura,
dedotto quanto
hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso
le cause legittime di
prelazione secondo quanto già accertato nella precedente procedura di
liquidazione giudiziale.
I nuovi creditori
concorreranno per la prima volta alla ripartizione secondo le regole già
viste per la liquidazione giudiziale.
Nel caso in cui vi
siano stati atti pregiudizievoli ai creditori ex artt. 164 (pagamenti di
crediti non scaduti e postergati), 166 (atti a titolo oneroso,
pagamenti, garanzie) e 167 (atti su patrimoni destinati ad uno specifico
affare) i termini saranno computati dalla data della sentenza di
riapertura e non della prima sentenza che ha dichiarato la liquidazione
giudiziale.
Sono poi
privi di effetto nei confronti dei creditori gli
atti a titolo
gratuito e gli atti compiuti tra coniugi, parti
di un'unione
civile tra
persone dello stesso sesso o conviventi di fatto ( cioè gli atti
ex 169), successivi
alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura. |
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