Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale

Gli articoli 233 e seguenti si occupano dei casi di chiusura della liquidazione giudiziale. Le ipotesi sono previste dall’art. 233 e la dichiarazione di chiusura è effettuata dal tribunale con decreto.

La procedura di liquidazione giudiziale si chiude:

a) se nel termine stabilito  nella  sentenza  con  cui  è stata dichiarata aperta la procedura non sono  state  proposte  domande  di ammissione al passivo;

b) quando, anche prima che sia compiuta  la  ripartizione  finale dell'attivo,  le  ripartizioni  ai  creditori  raggiungono   l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti  e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;

c) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

d) quando nel  corso  della  procedura  si  accerta  che  la  sua prosecuzione  non  consente  di  soddisfare,  neppure  in  parte,   i creditori concorsuali, né i crediti  prededucibili  e  le  spese  di

procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione  o con i successivi rapporti riepilogativi del curatore di cui all'articolo 130. In questo caso se la chiusura della  procedura  è  dichiarata  prima  dell'approvazione  del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti  il  curatore, il comitato dei creditori e il debitore.

La procedura di liquidazione giudiziale si chiude anche nel caso in cui sia omologato il concordato proposto durante la liquidazione giudiziale; per l’art. 246, infatti, nel caso in cui il decreto di omologazione diviene definitivo, dopo che il curatore avrà reso il conto della gestione, il tribunale dichiara chiusa la liquidazione giudiziale. La dichiarazione di chiusura è effettuata dal tribunale con decreto motivato su istanza  del curatore o del debitore o anche di ufficio, pubblicato nelle  forme  prescritte dall'articolo 45.

Il decreto di chiusura può essere impugnato con reclamo ex art. 124 (cioè il reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale di cui si è già parlato).

Poiché si tratta di reclamo contro un decreto del tribunale, la decisione spetterà alla corte d’appello.

Il decreto della corte d’appello che decide il reclamo si può impugnare con ricorso per cassazione.

Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo di trenta giorni, senza che questo sia stato  proposto,  o quando il reclamo è definitivamente rigettato.

La chiusura della liquidazione giudiziale può portare una serie di conseguenze, vediamole;

Chiusura della procedura nei confronti di società.

Se la chiusura avviene quando:

1. è compiuta la ripartizione finale dell’attivo oppure…

2. quando nel  corso  della  procedura  si  accerta  che  la  sua prosecuzione  non  consente  di  soddisfare,  neppure  in  parte,   i creditori concorsuali, né i crediti  prededucibili  e  le  spese  di procedura, fatto salvo quanto previsto dall’art. 256 comma 6 relativo ai giudizi pendenti, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.

Chiusura della procedura nei confronti di società di capitali.

Quando la procedura ha riguardato società di capitali e si è chiusa perché:

a) non state presentate nei termini domande di ammissione al passivo, oppure…

b) quando, anche prima che sia compiuta  la  ripartizione  finale dell'attivo, le  ripartizioni  ai  creditori  raggiungono  l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti  e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione il curatore convoca l’assemblea ordinaria dei soci.

In questa assemblea si deciderà  ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione o ancora per la trattazione  di  argomenti  sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il  venti per cento del capitale sociale.

Chiusura della procedura nei confronti di soci illimitatamente responsabili.

La chiusura della procedura nei confronti della società con soci illimitatamente responsabili avvenuta quando:

a) non state presentate nei termini domande di ammissione al passivo, oppure…

b) quando, anche prima che sia compiuta  la  ripartizione  finale dell'attivo,  le  ripartizioni  ai creditori  raggiungono  l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti  e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione.

La chiusura della procedura nei confronti della società, come si diceva, comporta anche la chiusura della procedura estesa ai singoli soci, a meno che non sia stata aperta una singola procedura contro un socio, in quanto imprenditore individuale.

Chiusura delle procedura in caso di ripartizione finale dell’attivo e esistenza di giudizi pendenti (art. 234 comma 6).

La chiusura della procedura non  comporta  la cancellazione della società dal registro  delle  imprese  sino  alla conclusione dei giudizi in corso e  alla  effettuazione  dei  riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

 

 


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