Concordato nella liquidazione giudiziale
In primo luogo
vediamo chi può proporre il concordato (art. 240).
a)
creditori e terzi: possono
proporre un concordato ovviamente dopo la dichiarazione di apertura di
liquidazione giudiziale e
anche prima
del decreto
che rende esecutivo lo
stato passivo,
purché sia
stata tenuta
dal debitore la contabilità e i dati
risultanti da
essa e
le altre notizie
disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio
dei creditori da sottoporre all'approvazione del
giudice delegato
b)
debitore, società cui partecipi
il debitore o da società sottoposte a comune controllo: questi
soggetti possono presentare proposta di concordato, ma solo quando
non sia passato di un anno
dalla sentenza
che ha dichiarato
l'apertura della procedura di
liquidazione
giudiziale e purché non
siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato
passivo. La proposta
del debitore,
inoltre, è ammissibile
solo se prevede
l'apporto di risorse che incrementino il
valore dell'attivo
di almeno il dieci per cento.
Come si vede
cambiano i termini a seconda dei soggetti che la presentano, ma il
contenuto è libero, salvo che per il debitore che è vincolato a una
proposta che preveda l’apporto l'apporto di risorse che incrementino il
valore dell'attivo
di almeno il dieci per cento.
Vediamo allora il
contenuto eventuale della proposta di concordato.
La proposta
può prevedere:
a) la suddivisione
dei creditori in
classi, secondo
posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti
differenziati fra creditori appartenenti a
classi diverse, indicando
le ragioni
dei trattamenti
differenziati dei
medesimi;
c) la
ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei
beni, accollo o altre operazioni
straordinarie, ivi
compresa
l'attribuzione ai
creditori, e a
società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni,
anche convertibili in azioni o
altri strumenti
finanziari e titoli di debito.
d) la proposta
può ancora prevedere che
i creditori
muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano
soddisfatti
integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura
non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della
collocazione
preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto
riguardo al
valore di mercato
attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione, al
netto del
presumibile
ammontare delle
spese di procedura
inerenti al bene o diritto e della quota parte delle
spese generali, indicato
nella relazione
giurata di
un professionista
indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo
358 e
designato dal
tribunale. Il
trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di
alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
e)
solo se presentata da uno o più creditori o da un terzo, la proposta può
prevedere la cessione, oltre che dei beni
compresi nell'attivo
della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della
massa, purché
autorizzate dal
giudice delegato,
con specifica
indicazione dell'oggetto
e del
fondamento
della pretesa.
La proposta deve
essere presentata secondo le regole dell’art.
Vediamo quindi le
maggioranze per l’approvazione e bisogna distinguere se sono state
previste o meno delle classi.
a)
non è stata prevista nella
proposta la suddivisione dei creditori in classi: il concordato è
approvato dai creditori che rappresentano
la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
b)
sono state
previste diverse
classi di creditori: il concordato è approvato se la maggioranza che
abbiamo visto nel punto a) si verifica inoltre nel maggior numero di
classi.
In caso di
suddivisione in classi per l’approvazione del concordato sarà necessaria
una doppia maggioranza, quella della maggioranza dei crediti ammessi al
voto, e quella della maggioranza delle classi.
Se vi sono state
più proposte concorrenti è il comitato dei creditori a scegliere la
proposta da sottoporre al voto in quanto la ritenga più conveniente, ma
il giudice delegato, su proposta del curatore può decidere che possano
sottoposte al voto una o più proposte che si ritenga siano anch’esse
parimenti convenienti.
Vi sono quindi più
proposte concorrenti.
Sarà approvata
quella che, secondo le regole appena viste, ottiene il maggior numero di
consensi.
Se poi c’è parità,
sarà approvata quella presentata per prima.
Se la proposta è
approvata dovrà poi essere omologata dal tribunale con decreto motivato.
Può darsi che non vi siano opposizioni all’omologazione e allora il
concordato sarà omologato, ma può anche darsi che queste opposizioni vi
siano. In questo caso il tribunale deciderà sulle opposizioni e se le
respinge omologherà il concordato con decreto motivato.
Questo decreto è
reclamabile innanzi la corte d’appello.
Omologato il
concordato sarà necessario eseguirlo (art. 249).
Il
giudice delegato,
il curatore e il comitato dei creditori
ne sorvegliano
l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di
omologazione e le somme
spettanti ai creditori
contestati,
condizionali o
irreperibili, sono
depositate nei
modi stabiliti
dal giudice
delegato.
Quando il
concordato è stato completamente eseguito
il giudice delegato
ordina lo svincolo delle cauzioni e la
cancellazione delle
ipoteche iscritte a garanzia e
adotta ogni
misura idonea
per il
conseguimento
delle finalità del concordato. Il provvedimento
è pubblicato
ed affisso
ai sensi
dell'articolo 45 e
le spese sono a carico del debitore.
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