Contratti di carattere personale

 Per questi contratti è previsto lo scioglimento automatico (art. 175) all’apertura della liquidazione giudiziale, salvo che   il  curatore,   con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso  dell'altro contraente,  manifesti  la  volontà  di  subentrarvi,  assumendo,  a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

 


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Manuale della crisi d'impresa e dell'insolvenza, versione completa e di sintesi
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